L’art. 1, comma 3, D.L. 30 luglio 2020 n. 83, convertito in Legge 25 settembre 2020 n. 124 successivamente modificato dall’art. 1, comma 3, lettere a) e b), n. 7) D.L. 7 ottobre 2020 n. 125, proroga al 31 dicembre 2020 il termine di cui all’art. 221, comma 2, D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77.

In particolare, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico, fino al 31 dicembre 2020 continueranno a dover essere depositati con tale modalità anche l’atto introduttivo del processo civile (sia nella forma della citazione, sia in quella del ricorso) e la comparsa di costituzione e risposta della parte che non sia precedentemente costituita.

Resta ovviamente impregiudicato l’obbligo di deposito telematico di tutti gli atti del processo civile, contenzioso e di volontaria giurisdizione, e relativi documenti delle parti già precedentemente costituite, secondo quanto già previsto dall’art. 16-bis, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012 n. 221.

Viene invece meno, quanto meno fino al 31 dicembre 2020, la facoltà di deposito analogico degli atti introduttivi del processo civile (atti di citazione e ricorsi) e delle comparse di costituzione e risposta delle parti non precedentemente costituite, già prevista dall’art. 16-bis, comma 1-bis, del D.L. 179/2012.

Fino alla predetta data del 31 dicembre 2020, gli obblighi di pagamento del contributo unificato e l’anticipazione forfettaria, connessi al deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio, sono assolti con sistemi telematici di pagamento, anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall’art. 5, comma 2, D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (cd. “Codice dell’Amministrazione digitale”).

Resta comunque salva la facoltà per il capo dell’ufficio di autorizzare il deposito con modalità non telematica, quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una indifferibile urgenza.

Anche nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Nell’ambito dei giudizi di legittimità, l’attivazione del servizio di deposito telematico degli atti deve comunque essere preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Anche per i processi di legittimità, gli obblighi di pagamento del contributo unificato e l’anticipazione forfettaria, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in giudizio, sono assolti con sistemi telematici di pagamento, anche tramite la piattaforma tecnologica prevista dall’art. 5, comma 2, del Codice dell’Amministrazione digitale.

Vengono inoltre prorogate fino al 31 dicembre 2020 le disposizioni eccezionali in materia di svolgimento dell’udienza civile.

L’udienza che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti può essere sostituita, previa disposizione del giudice in tal senso, dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti. 

Per attivare tale modalità di svolgimento dell’udienza, la norma richiede che il giudice comunichi alle parti, almeno trenta giorni prima della data fissata per l’udienza, che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte, assegnando alle parti medesime un termine fino a cinque giorni prima di tale data per il deposito delle predette note scritte. 

Ciascuna delle parti può comunque presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. 

Il mancato deposito telematico delle note scritte equivale alla mancata comparizione in udienza: pertanto, se nessuna delle parti deposita telematicamente tali note, il giudice provvede ai sensi dell’art. 181, comma 1, c.p.c.

In alternativa, l’udienza civile può altresì svolgersi mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. 

Tale modalità di svolgimento dell’udienza può essere attivata per iniziativa del giudice, con il consenso preventivo delle parti, per le udienze civili, anche se finalizzate all’assunzione di informazioni presso la Pubblica Amministrazione, che non richiedano la presenza di soggetti diversi rispetto ai difensori, alle parti e agli ausiliari del giudice.

L’udienza è tenuta con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. 

In particolare, prima dell’udienza, il giudice dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, del giorno, dell’ora e delle modalità del collegamento. All’udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l’identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

La partecipazione all’udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere attivata anche limitatamente ad una o più parti o ad uno o più difensori, su istanza dell’interessato. Anche in questo caso, lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione. In particolare, la parte può partecipare all’udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore.  

L’istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza deve essere depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’udienza. Il giudice dispone la comunicazione alle parti dell’istanza, dell’ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell’udienza. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l’identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

Infine, in luogo dell’udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio ai sensi dell’art. 193 c.p.c., il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all’inizio delle operazioni peritali, presti giuramento mediante dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.