Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana, sez. VI, 23 ottobre 2024, n. 1223


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA TOSCANA

SESTA SEZIONE

riunita in udienza il 18/10/2024 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:

TURCO ALESSANDRO, – Presidente

FUGACCI PIERLUIGI, – Relatore

LILLA LUCIANO, – Giudice

in data 18/10/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

– sull’appello n. 1073/2023 depositato il 25/10/2023

proposto da

Comune di Porto Azzurro – Lungomare Paride Adami 19 57036 Porto Azzurro LI

 

contro

S.R. – (…)  Difeso da – (…) ed elettivamente domiciliato presso 

Avente ad oggetto l’impugnazione di:

– pronuncia sentenza n. 151/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LIVORNO sez. 2 e pubblicata il 14/04/2023

Atti impositivi:

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TARI 2014

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TARI 2015

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TARI 2015

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TARI 2015

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TARI 2016

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TARI 2017

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TARI 2018

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TARI 2019

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TARI 2020

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Appellante: accoglimento dell’appello.

Appellato: rigetto dell’appello.

Svolgimento del processo

Il Comune di Porto Azzurro ha notificato al Sig. R. gli Avvisi di Accertamento e l’Avviso di Pagamento di seguito dettagliati:

Avviso di accertamento e provvedimento che irroga le sanzioni per infedele denuncia della superficie soggetta a imposizione per la tassa sui rifiuti – anno 2014″, Prot. n. (…) del 23.12.2020, notificato in data 07.01.2021, per complessivi Euro 2.489,00. Nel predetto avviso, l’A.C. appellante contestava una maggior superficie destinata a “Fabbricati strumentali cat (…)”, di cui mq. 67,00 ascritti nella categoria “Affittacamere, agriturismi, C.A.V. rid 33% per stagionalità”, ai quali è stata applicata la corrispondente tariffa di Euro 8,1558/ mq., e mq. 315,04 ascritti nella categoria “Deposito di attività privati e simili”, ai quali è stata applicata la corrispondente tariffa di Euro 5,7284/mq.;

Avviso di accertamento e provvedimento che irroga le sanzioni per infedele denuncia della superficie soggetta a imposizione per la tassa sui rifiuti – anno 2015″, Prot. n. (…) del 23.12.2020, notificato in data 14.01.2021, per complessivi Euro 2.478,00. Nel predetto avviso, l’A.C. resistente contestava una maggior superficie destinata a “Fabbricati strumentali cat (…)”, di cui mq. 67,00 ascritti nella categoria “Affittacamere, agriturismi, C.A.V. rid 33% per stagionalità”, ai quali è stata applicata la corrispondente tariffa di Euro 8,1558/ mq., e mq. 315,04 ascritti nella categoria “Deposito di attività privati e simili”, ai quali è stata applicata la corrispondente tariffa di Euro 5,7284/mq.;

Avviso di Accertamento Esecutivo n. (…) del 08.02.02021, Prot. n. (…) del 09.02.2021, notificato in data 17.02.2021, per complessivi Euro 1.191,00. Relativo alla TARI 2015. Nel predetto avviso, l’A.C. resistente contestava, con riferimento alla particella Foglio (…), n. 1093, sub (…), Cat. (…), Vani 4, l’omessa denuncia di superfici a destinazione domestica per mq. 120,18, ascritti nella categoria “Civili Abitazioni, Ripostigli, Cantine”;

Avviso di Accertamento Esecutivo n. (…) del 08.02.02021, Prot. n. (…) del 09.02.2021, notificato in data 17.02.2021, per complessivi Euro 5.823,00, relativo alla TARI 2016. Nel predetto avviso l’A.C. resistente contestava: quanto alla particella Foglio (…), n. (…), sub (…), Cat. (…), destinazione non domestica: • superfici accertate per mq. 217,24, ascritti nella categoria “Affittacamere, Agriturismo, C.A.V.”, a fronte dei mq. 150 dichiarati; superfici accertate per mq. 315,04, ascritti nella categoria “Depositi di Attività e Privati”; superfici accertate per mq. 9, ascritti nella categoria “Affittacamere, Agriturismo, C.A.V.”; superfici accertate per mq. 42, ascritti nella categoria “Parcheggi, aree di Rimessaggio”; quanto alla particella Foglio (…), n. (…), sub (…), Cat. (…), Vani 4, destinazione domestica: superfici per mq. 120,18, ascritti nella categoria “Civili Abitazioni, Ripostigli, Cantine”;

Avviso di Accertamento Esecutivo n. (…) del 08.02.02021, Prot. n. (…) del 09.02.2021, notificato in data 17.02.2021, per complessivi Euro 5.940,00, relativo alla TARI 2017. Nel predetto avviso l’A.C. resistente contesta quanto alla particella Foglio (…), n. (…), sub (…), Cat. (…), destinazione non domestica: superfici accertate per mq. 217,24, ascritti nella categoria “Affittacamere, Agriturismo, C.A.V.”, a fronte dei mq. 150 dichiarati; superfici accertate per mq. 315,04, ascritti nella categoria “Depositi di Attività e Privati”; superfici accertate per mq. 9, ascritti nella categoria “Affittacamere, Agriturismo, C.A.V.”; superfici accertate per mq. 42, ascritti nella categoria “Parcheggi, aree di Rimessaggio”; quanto alla particella Foglio (…), n. (…), sub (…), Cat. (…), Vani 4, destinazione domestica: superfici per mq. 120,18, ascritti nella categoria “Civili Abitazioni, Ripostigli, Cantine”;

Avviso di Accertamento Esecutivo n. (…) del 08.02.02021, Prot. n. (…) del 09.02.2021, notificato in data 17.02.2021, per complessivi Euro 5.811,00, relativo alla TARI 2018. Nel predetto avviso l’A.C. resistente contestava: quanto alla particella Foglio (…), n. (…), sub (…), Cat. (…), destinazione non domestica: superfici accertate per mq. 217,24, ascritti nella categoria “Affittacamere, Agriturismo, C.A.V.”, a fronte dei mq. 150 dichiarati; superfici accertate per mq. 315,04, ascritti nella categoria “Depositi di Attività e Privati”; superfici accertate per mq. 9, ascritti nella categoria “Affittacamere, Agriturismo, C.A.V.”; superfici accertate per mq. 42, ascritti nella categoria “Parcheggi, aree di Rimessaggio”; quanto alla particella Foglio (…), n. (…), sub (…), Cat. (…), Vani 4, destinazione domestica superfici per mq. 120,18, ascritti nella categoria “Civili Abitazioni, Ripostigli, Cantine”;

– Avviso di Accertamento Esecutivo n. (…) del 08.02.02021, Prot. n. (…) del 09.02.2021, notificato in data 17.02.2021, per complessivi Euro 6.654,00, relativo alla TARI 2019. Nel predetto avviso l’A.C. resistente contestava: quanto alla particella Foglio (…), n. (…), sub (…), Cat. (…), destinazione non domestica: superfici accertate per mq. 217,24, ascritti nella categoria “Affittacamere, Agriturismo, C.A.V.”, a fronte dei mq. 150 dichiarati; superfici accertate per mq. 315,04, ascritti nella categoria “Depositi di Attività e Privati”; superfici accertate per mq. 9, ascritti nella categoria “Affittacamere, Agriturismo, C.A.V.”; superfici accertate per mq. 42, ascritti nella categoria “Parcheggi, aree di Rimessaggio”; quanto alla particella Foglio (…), n. (…), sub (…), Cat. (…), Vani 4, destinazione domestica: superfici per mq. 120,18, ascritti nella categoria “Civili Abitazioni, Ripostigli, Cantine”;

– Avviso di Pagamento Prot. n. (…) del 09.02.2021, notificato in data 17.02.2021, per complessivi Euro 3.629,00, relativo alla TARI 2020.

Avverso i predetti avvisi di accertamento e pagamento è ricorso il Sig. R. dinanzi alla C.T.P. di Livorno, ora C.G.T. di Primo Grado di Livorno, con gli 8 distinti ricorsi indicati in epigrafe, di cui 7 riuniti in corso di giudizio al procedimento n. 132/2021 R.G., eccependo: la non conformità degli avvisi di accertamento impugnati ai dettami di cui all’art. 1, comma 792 lett. a), L. n. 160 del 2019, non risultando in essi specificato che, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, saranno applicate le”…disposizioni di cui all’art. 19 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l’esecuzione delle sanzioni …”; l’insussistenza, ai fini divisati dall’Ente, della maggior superficie di mq. 67,24 (mq. 217,24 – mq. 150 indicati come effettivamente dichiarati), asseritamente destinata ad “Affittacamere, Agriturismi, C.A.V.”, riferendosi la stessa all’immobile – peraltro rappresentato in Catasto al Foglio (…), particella (…), sub (…), non oggetto di accertamento – adibito da molto prima del 2014 a residenza della madre del ricorrente, Sig.ra M.A.M. (doc. 6), giusta perizia redatta dal Geom. A.A. e relativi allegati (doc. 7). Conseguentemente, il Sig. R. contestava altresì, in relazione a detto immobile, la propria carenza di legittimazione passiva, essendo la Sig.ra M. unico soggetto tenuto a corrispondere la TARI, in qualità di relativo possessore; l’intervenuta prescrizione del diritto dell’Ente relativamente alla TARI 2014. Infatti, l’avviso di accertamento per “infedele denuncia” relativamente a detto tributo avrebbe dovuto essere notificato al contribuente entro la data del 31.12.2019, mentre lo stesso risulta emesso e spedito nel dicembre 2020 e pervenuto a destino il 07.01.2021; l’insussistenza, ai fini divisati dall’Ente, della superficie di mq. 9, ascritta nella categoria “Affittacamere, agriturismi, C.A.V.” e indicata negli avvisi di accertamento in maniera del tutto generica e insufficiente, sì da non consentire verifiche al ricorrente, tanto più che, come risulta dalla allegata perizia del Geom. A., tale specifica superficie e/o maggior superficie, non esiste e/o comunque non è identificabile in loco (cfr. doc. 7); l’insussistenza, ai fini divisati dall’Ente, della superficie di mq. 42, ascritta alla categoria “Parcheggi, Aree di Rimessaggio” e individuata negli avvisi di accertamento in maniera del tutto generica e insufficiente, sì da non consentire verifiche al ricorrente, tanto più che, come risulta dalla allegata perizia del Geom. A., tale specifica superficie non esiste e/o comunque non è identificabile in loco (cfr. doc. 7); l’insussistenza, ai fini divisati dall’Ente, della superficie complessiva di mq. 315,04, ascritta nella categoria “Depositi di Attività e Privati”, risultando gli immobili interessati – peraltro rappresentati in Catasto al Foglio (…), particella (…), sub (…), non oggetto di accertamento – beni strumentali all’attività agricola del ricorrente, in quanto strettamente pertinenti ai fondi di proprietà del medesimo destinati all’agricoltura (cfr. doc. 7). Lo stesso Ente impositore del resto ha inserito i fabbricati colpiti tra i “Depositi di Attività e Privati” nella “cat (…)”, ovvero, quindi, tra i fabbricati strumentali all’attività agricola (“(…) – Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole”); l’infondatezza della pretesa del Comune di Porto Azzurro anche con riferimento all’immobile a destinazione domestica (Foglio (…), particella (…), sub (…), Cat. (…), Vani 4), avendo per tale superficie il contribuente, relativamente agli anni dal 2015 al 2020, aderito alla procedura di Ravvedimento Operoso, con richiesta del 19.01.2021 (doc. 8) e successivo pagamento del 17.02.2021 (docc. 9-10). Il Comune di Porto Azzurro depositava nei giudizi in epigrafe controdeduzioni corredate da produzioni documentali; la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, all’esito della discussione del 23.02.2023 e previa riunione dei procedimenti, pronunciava la sentenza n151/2023, depositata in data 14.04.2023, oggetto di impugnazione da parte dell’Ente, nella quale annullava gli avvisi di accertamento e manteneva le sanzioni con il cumulo giuridico per l’unità immobiliare con destinazione domestica che è stata oggetto di ravvedimento operoso, compensando le spese di giudizio. il Comune ha presentato appello contestando la sentenza nella parte a lui sfavorevole. Il contribuente si è costituito in appello eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’appello per difetto di procura. Nel merito ritiene infondate le eccezioni dell’appellante e a sua vola presenta appello incidentale eccependo: a) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 161, L. n. 296 del 2006 e 1, comma 701, L. n. 147 del 2013, per intervenuto rigetto dell’eccezione di prescrizione relativamente all’annualità 2014; b) Violazione e/o falsa applicazione della normativa in tema di Ravvedimento Operoso, per intervenuto rigetto dell’eccezione riferita all’immobile a destinazione domestica di intervenuta adesione al ravvedimento operoso relativamente agli anni dal 2015 al 2020.

Motivi della decisione

La Corte in via preliminare respinge l’eccezione dell’appellato relativa al difetto di procura. Ciò in considerazione del fatto che il responsabile dell’ufficio Tributi del Comune è titolato a rappresentare il Comune nei procedimenti tributari, pertanto, lo stesso non ha bisogno di delega per poter patrocinare l’Ente a cui appartiene.

Le motivazioni proposte dall’appellante per quanto riguarda il merito non sono, a parere della Corte, fondate.

In primo luogo l’infondatezza degli accertamenti risulta già insita, sia sotto l’aspetto sia formale sia sostanziale, nell’intervenuta rinuncia da parte del Comune a tali pretese per gli anni successivi (2021, 2022 e 2023) a quelli oggetto di accertamento con conseguente ripristino dell’efficacia della originaria dichiarazione del contribuente. Quanto al motivo dei 67,24 maggiori mq accertati dal Comune quale maggiore superficie della struttura destinata a Affittacamere, agriturismo, sono in realtà identificati dall’abitazione della sig.ra M., che risiede molto prima del 2014. A tal proposito è stato depositato il certificato di residenza della sig. M. nonché l’atto pubblico 24.3.2004, con il quale la sig.ra M. è subentrata nel diritto di usufrutto al marito deceduto. Quanto alla superficie di mq 315,04 è lo stesso Ente impositore che ha inserito i fabbricati nella cat (…) riconoscendoli quindi come strumentali alle attività agricola. Pertanto essendo il ricorrente imprenditore agricolo, detti fabbricati non devono essere sottoposti alla TARSU. A parere del Collegio deve essere accolto il primo motivo presentato dall’appellato come appello incidentale. In effetti risulta prescritta l’annualità 2014. Ciò in considerazione del fatto che si tratta di infedele dichiarazione e non di omessa dichiarazione. La denuncia risulta presentata prima dell’anno 2014, pertanto i cinque anni di prescrizione decorrono dall’anno 2015 e la prescrizione si è verificata il 31.12.2019. Viceversa deve essere respinto il secondo motivo di appello incidentale. Ciò in considerazione del fatto che prima del ravvedimento operoso erano iniziate le verifiche nei confronti del contribuente. Dette verifiche, infatti riguardano tutte le annualità a partire dal 2014, pertanto, le argomentazioni del contribuente non sono fondate.

L’accoglimento parziale dell’appello incidentale giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta l’appello principale e il secondo motivo dell’appello incidentale; accoglie il primo motivo di appello incidentale; compensa le spese dei due gradi.

il 18 ottobre 2024.


COMMENTO REDAZIONALE– La pronuncia in commento respinge l’appello principale del Comune e conferma l’illegittimità degli avvisi di accertamento TARI impugnati, che era già stata dichiarata in primo grado.

L’infondatezza degli accertamenti viene ritenuta insita, sotto l’aspetto sia formale, sia sostanziale, nell’intervenuta rinuncia, da parte del Comune, alle medesime pretese per gli anni successivi a quelli oggetto di accertamento, con conseguente ripristino dell’efficacia dell’originaria dichiarazione del contribuente.

Quanto ai motivi di appello incidentale di quest’ultimo, trova accoglimento quello diretto a sentir dichiarare la prescrizione dell’avviso di accertamento relativo all’annualità 2014, prescritta il 31 dicembre 2019, mentre viene respinto quello diretto a sentir riconoscere il ravvedimento operoso per l’immobile adibito ad utenza domestica (unico per il quale l’avviso di accertamento era stato ritenuto legittimo in primo grado), dal momento che la condotta di ravvedimento operoso era intervenuta solo dopo l’inizio dell’accertamento.