Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, sez. I, 06 luglio 2021 n. 427


Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto ritualmente notificato alla controparte Agenzia delle Entrate di Frosinone e trasmesso per via telematica alla segreteria di questa Commissione in data 27/05/2020, i coniugi Z.D. e D.A.M. – rappresentati e difesi rappresentati e difesi dall’avv. Luca Costantini ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Sora piazza Palestro n. 4, con indirizzo PEC avvlucacostantini@pecavvocatifrosinone.it – hanno proposto ricorso per l’annullamento dell’avviso di liquidazione d’imposta n. (…) per complessivi Euro 6.009,25 notificato in data 5/11/2019 ed avente ad oggetto un addebito di imposta ipotecaria per Euro 3.048,53 e di imposta catastale per Euro 1.224,77, oltre alle conseguenti sanzioni.

Premesso che i ricorrenti lamentano vari altri profili di invalidità pretesamente afferenti all’atto impugnato – profili in ordine ai quali si tralascia qui di diffondersi dettagliatamente, per brevità espositiva rinviandosi al riguardo per relationem al contenuto del ricorso, il tutto in considerazione della assorbente valenza decisoria in favore del ricorso stesso da riconoscersi ad avviso della Commissione al pregnante profilo di doglianza di cui si tratterà invece specificamente appresso – va sottolineato che i ricorrenti lamentano in particolare il difetto di motivazione dell’atto de quo laddove, in modo insufficiente, apparente e contradditorio, l’Ufficio ha ritenuto non meritevoli i ricorrenti medesimi del beneficio fiscale cd. prima casa sulla base soltanto della lapidaria considerazione che “non si concedono agevolazioni prima casa per successione fuori termine oltre sei anni”, senza tener quindi conto che detta agevolazione costituisce un diritto del contribuente ove ne sussistano i presupposti di legge, diritto che non può essere sindacato dall’Ufficio con altre motivazioni discrezionali, non corroborate da elementi di riscontro di tipo oggettivo che escludano la sussistenza dei previsti presupposti di legge, presupposti che sono così riassumibili: 1) l’immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui il beneficiario, o uno dei beneficiari, ha o stabilisce la propria residenza, entro il termine di diciotto mesi dalla data di apertura della successione ovvero dalla data dell’atto di donazione; 2) il beneficiario (o uno dei beneficiari) non è titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale, di altra casa di abitazione acquistata con il beneficio cd. “prima casa”; 3) il beneficiario non è titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione ubicata nel territorio comunale in cui è situato l’immobile trasferito. Ebbene, assumono i ricorrenti che nessuno dei suddetti requisiti è messo in discussione dall’Ufficio nella motivazione dell’impugnato provvedimento, circostanze che devono dunque ritenersi pacifiche nella loro effettività in quanto in alcun modo contestate da controparte.

Si è ritualmente costituita l’Agenzia delle Entrate per sollecitare il rigetto del ricorso, con varie argomentazioni su cui si tralascia qui di diffondersi per le stesse motivazioni sopra esposte circa la valenza assorbente dell’accennato profilo motivazionale (è stata sollevata anche, fra l’altro, una eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 16 bis D.lgs. n. 546 del 1992, del decreto n. 163/2013 e dell’art.10 D.M. Finanze 4/08/2015, eccezione da intendersi infondata per essere stato il ricorso, pur stampato originariamente in formato cartaceo e sottoscritto in modo autografo, comunque salvato con l’apposita estensione .pdf.p7m). Ciò premesso deve rilevarsi che, in ordine al sopra accennato profilo di carenza motivazionale dell’opposto provvedimento sollevato dai coniugi ricorrenti, deve escludersi la legittimità di una discrezionale valutazione dell’Ufficio non strettamente afferente, come appunto avvenuto nella specie, alla sussistenza o meno dei prescritti presupposti del beneficio richiesto, con la conseguenza che nel presente caso resta quindi pienamente valida – in mancanza di qualsivoglia contestazione specifica sul punto da parte dell’Ufficio resistente e non emergendo altrimenti dagli atti alcun elemento contrastante – la sopra accennata dichiarazione dei contribuenti interessati in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per usufruire da parte loro dell’agevolazione fiscale de qua.

Alla luce dunque delle esposte considerazioni – in cui resta assorbita ogni altra argomentazione svolta in atti dalle parti – va senz’altro accolto il proposto ricorso, con equa compensazione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Frosinone il 4 maggio 2021.


COMMENTO REDAZIONALE – La sentenza in esame accoglie il ricorso presentato da due coniugi contro un avviso di liquidazione di imposta ipotecaria e catastale per carenza di motivazione di quest’ultimo.

L’accoglimento del ricorso non trova ostacolo neppure nell’eccezione di inammissibilità dello stesso sollevata dall’Agenzia delle Entrate, per il fatto che l’atto introduttivo non fosse costituito da un cd. “PDF nativo digitale”, bensì da una scansione di un esemplare cartaceo sottoscritto in maniera autografa, con conseguente asserita violazione dell’art. 16-bis D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e del Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013 n. 163.

Tale eccezione viene ritenuta infondata, in quanto il ricorso, pur se stampato originariamente in formato cartaceo e sottoscritto in modo autografo, è stato comunque salvato con l’apposita estensione “.pdf.p7m”, prescritta per il processo tributario telematico