Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, sez. VII, 03 settembre 2024 n. 5446
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO
SETTIMA SEZIONE
riunita in udienza il 08/04/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FORTUNATO VINCENZO, – Presidente
LOSTORTO VALENTINA, – Relatore
POLITO MARIA TERESA, – Giudice
in data 08/04/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sull’appello n. 4865/2022 depositato il 26/09/2022
proposto da
- Spa – (…)
Difeso da
Rita Fabbri – (…)
Francesco Forte – (…)
Domenico Greco – (…)
Enrico Aldo Rozio – (…)
Rappresentato da F.B. – (…)
Rappresentante difeso da
Domenico Greco – (…)
ed elettivamente domiciliato presso rfabbri@legalmail.it
contro
Comune di Roma – Piazza Del Campidoglio, 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– pronuncia sentenza n. 8889/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 6 e pubblicata il 22/07/2022
Atti impositivi:
– INVITO AL PAGAMENTO n. (…) TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Voglia l’Ecc.ma Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sede di Roma, in accoglimento del presente appello, annullare e/o riformare l’appellata sentenza n. (…) pronunciata il 20 giugno 2022, depositata in segreteria il 22 luglio 2022, della Sesta Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma; in riforma dell’appellata sentenza accogliere quindi il ricorso originario e, per l’effetto dichiarare l’annullamento “della richiesta di pagamento di Roma Capitale, Dipartimento Risorse Economiche, comunicata a mezzo p.e.c. il 19 novembre 2021, Codice Utente (…), Avviso n. (…) del 27 ottobre 2021, avente ad oggetto “Tassa per la gestione dei rifiuti urbani Emissione Periodica II Semestre 2021”, con la quale viene chiesto ad E. di corrispondere la somma di Euro 125.082,59 a titolo di TARI così suddivisa Ta.Ri. Urbani e Assimilati Euro 119.126,29; T.E.F.A. Tributo Esercizio Funzioni Ambientali Euro 5.956,30 (doc. 1); di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quello impugnato, ivi espressamente comprese, laddove occorra, le deliberazioni dell’assemblea capitolina n. (…) del 30 giugno 2021 e n. (…) del 6 ottobre 2020 accertando e dichiarando l’infondatezza della pretesa di Roma Capitale stante l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’imposta oggetto della richiesta di pagamento impugnata e, comunque, accertare e dichiarare l’errore compiuto nell’applicare una doppia imposizione applicando i poteri del giudice tributario in materia giudizio impugnatorio di merito, ovvero considerando, nel rimodulare la TARI eventualmente dovuta 17 dall’appellante: a) la cessazione dell’attività a causa della pandemia, b) il calo del 70% del fatturato; c) la cassaintegrazione straordinaria usufruita per i dipendenti; d) il non corretto svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; e) gli errori inerenti la doppia imposizione della quota fissa e della quota variabile con riferimento all’albergo e al ristorante.
Resistente/Appellato:
Voglia l’adita Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, contrariis reiectis, rigettare l’appello proposto dalla E. spa e, per l’effetto, confermare l’impugnata sentenza, nonché condannare l’appellante alle spese del doppio grado di giudizio.
Svolgimento del processo
La Società E. SPA, con sede in R. , Via A. n…., proponeva ricorso avverso la richiesta di pagamento di Roma Capitale del 27.10.2021, per il pagamento TARI relativo al secondo semestre 2021 di Euro.125.082,059, chiedendo anche la disapplicazione del Regolamento TARI , nella parte in cui disponeva che la mancata utilizzazione del servizio di gestione rifiuti non comportava esonero o riduzione della tassa. Riferiva la ricorrente che trattasi di struttura alberghiera con (…) camere, sale conferenze e riunioni, per oltre 20.000 mq, facendo una puntuale descrizione dei mq. di superficie fissa tassabile e quella variabile, rispetto alle varie zone in cui è suddivisa (bar, ristorante, sale varie, uffici, abbigliamento, magazzini ecc…). Deduceva quindi che l’attività non aveva prodotto quei rifiuti indicati dall’Ufficio, per il crollo del fatturato a seguito della pandemia da covid-19, tanto che nel 2021 erano stati messi in cassa integrazione 24 dipendenti su 26; a corredo di tali deduzioni, elencava i periodi di chiusura completa e quelli a chiusura limitata e il numero dei clienti avuti in detto periodo, precisando che gli incassi nell’anno 2021 erano stati circa 4.692,00, con una riduzione del 70% rispetto al 2019.
La ricorrente, inoltre, lamentava:
– la violazione dell’art. 1 commi 656 e 657 L. n. 147 del 2013, laddove si stabilisce che la Tari è dovuta in misura del 20% della tariffa , in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la Tari è dovuta in misura non superiore al 40%;
– l’illegittimità dell’art. 4 del Regolamento laddove statuisce che anche la mancata utilizzazione del servizio comporta comunque il pagamento del tributo;
– l’erroneità del calcolo dell’imposta applicata, essendo a suo dire stata richiesta la quota fissa e variabile sia all’albergo sia al ristorante, in spregio all’allegato 1 della tabella che prevede un’unica tariffa per “albergo con ristorante”, con conseguente doppia imposizione;
– che la TARI era stata richiesta per un locale destinato esclusivamente a ricovero delle auto e quindi nessun rifiuto poteva essere prodotto all’interno dello stesso e, comunque, i box non erano stati utilizzati per assenza della clientela.
Eccepiva infine la carenza di istruttoria e del contraddittorio endoprocedimentale e chiedeva alla Commissione di ricalcolare eventualmente la misura del tributo.
Il Comune di Roma non si costituiva e, verificata la ritualità del contraddittorio, la Commissione adita, con sentenza n. 8889/22, depositata in data 22 luglio 2022, rigettava integralmente il ricorso e compensava tra le parti le spese di lite. Riteneva, infatti, la Commissione che la richiesta di pagamento era sufficientemente motivata, contenendo dettagliate informazioni su tutti i locali e gli ambienti di proprietà della società ricorrente e che nell’avviso stesso si era tenuto conto del danno da emergenza sanitaria.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la società E. per i seguenti motivi:
1.Erroneità della sentenza appellata. Fondatezza del primo motivo di impugnazione. Inesistenza della pretesa impositiva. Violazione dell’art. 1, commi 641 e 642 della L. 27 dicembre 2013, n. 147. Violazione dell’art. 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008. Mancata produzione dei rifiuti. Violazione dell’art. 8, punto 2, lett. e), del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI 5 di Roma Capitale; con questo motivo l’appellante evidenzia l’illegittimità dell’importo di cui all’avviso impugnato stante la chiusura forzata dell’attività a causa della pandemia ed il macroscopico tracollo dal punto di vista del fatturato.
2.Nullità della sentenza appellata per omessa motivazione sul secondo motivo di ricorso. Violazione degli artt. 24 e 111, comma 6, della Costituzione. Violazione dell’art. 112 del c.p.c. Violazione dell’art. 132, comma 1, numero 4, del c.p.c. Violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Fondatezza del secondo motivo di ricorso. Illegittimità dell’art. 4, punto 4, del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI di Roma Capitale. Violazione del principio di legalità e della riserva di legge di cui agli artt. 23, 42, 53 Cost. Violazione degli artt. 1 e 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 262. Violazione dell’art. 4 delle preleggi. Violazione dei principi in materia di gerarchia tra le fonti. Violazione dell’art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Violazione dell’art. 6 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Violazione dell’art. 1, commi 656 e 657 della L. 27 dicembre 2013, n. 147. Disapplicazione dell’art. 4, punto 4, del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI di Roma Capitale. 2.1; con questo motivo l’appellante evidenzia l’illegittimità del Regolamento laddove non prevede la riduzione della tariffa in seguito alla mancato svolgimento del servizio raccolta rifiuti urbani;
3.Nullità della sentenza appellata per omessa motivazione sul terzo motivo di ricorso. Violazione degli artt. 24 e 111, comma 6, della Costituzione. Violazione dell’art. 112 del c.p.c. Violazione dell’art. 132, comma 1, numero 4, del c.p.c. Violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Fondatezza del terzo motivo di ricorso. Violazione dell’art. 6 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Violazione dell’Allegato 1 Tabella 3A e Tabella 4A del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Violazione degli artt. 2033 e 2041 cod. civ.; con questo motivo l’appellante eccepisce l’erroneità dei calcoli effettuati per determinare il quantum dovuto, in relazione ai coefficienti della quota fissa e della quota variabile;
4.Nullità della sentenza appellata per omessa motivazione sul quarto motivo di ricorso. Violazione degli artt. 24 e 111, comma 6, della Costituzione. Violazione dell’art. 112 del c.p.c. Violazione dell’art. 132, comma 1, numero 4, del c.p.c. Violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Fondatezza del quarto motivo di ricorso. Inesistenza della pretesa impositiva. Violazione dell’art. 1, commi 641 e 642 della L. 27 dicembre 2013, n. 147. Violazione dell’art. 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008. Mancata produzione dei rifiuti; con questo motivo l’appellante deduce la mancata produzione dei rifiuti per quanto attiene ai box auto del Hotel;
5.Nullità della sentenza appellata per omessa motivazione sul quinto motivo di ricorso. Violazione degli artt. 24 e 111, comma 6, della Costituzione. Violazione dell’art. 112 del c.p.c. Violazione dell’art. 132, comma 1, numero 4, del c.p.c. Violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Fondatezza del quinto motivo di ricorso. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione degli artt. 7 e 10 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione degli artt. 6, 10 e 12 della L. 27 luglio 2000, n. 212. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto dei presupposti; con questo motivo l’appellante censura il provvedimento impugnato per mancanza di contraddittorio preventivo;
6.Nullità della sentenza appellata per omessa motivazione. Violazione degli artt. 24 e 111, comma 6, della Costituzione. Violazione dell’art. 112 del c.p.c. Violazione dell’art. 132, numero 4, del c.p.c. Violazione dell’art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Fondatezza della richiesta di applicazione dei poteri del giudice tributario nel quantificare l’esatto importo della TARI per il periodo oggetto di contestazione.
Il Comune di Roma Capitale si è costituito per resistere al gravame e chiederne il rigetto.
All’odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
I motivi di appello con i quali l’appellante società E. contesta il fondamento della pretesa impositiva e rivendica una rimodulazione della tariffa TARi per il periodo in contestazione a causa della drastica riduzione di attività e conseguente non utilizzo del servizio determinatisi per effetto della pandemia da Covid 19 possono essere trattati congiuntamente. Sul punto, il Collegio non ritiene di doversi discostare dall’orientamento già espresso da questa stessa sezione (cfr. sentenza n.1884/2024) in analoga fattispecie relativa alle medesime parti ed al medesimo tributo, ma per un periodo antecedente (primo semestre 2020). In particolare si osserva che il Comune di Roma ha applicato la riduzione del 25% della quota variabile della tariffa, in conformità alla Delib. ARERA n. 158 del 2020 e alle Deliberazioni dell’Assemblea Capitolina, adottate proprio per l’applicazione delle tariffe e delle riduzioni nei confronti delle categorie economiche colpite dalle chiusure o dalle sospensioni dell’attività per l’emergenza causata dal Covid-19. Deve prendersi atto, pertanto, che sono state introdotte previsioni generali di agevolazione, che pongono tutti gli operatori economici sullo stesso piano e non può essere chiesto a questa Corte di stabilire caso per caso quale sia la corretta commisurazione dell’importo TARI da versare, non individuandosi ragioni plausibili né per la disapplicazione della normativa regolamentare precedentemente emanata, né per pervenire alla conclusione che la situazione fattuale dell’Hotel E. sia significativamente diversa da quella degli altri alberghi che operano nella Capitale e per i quali sono state adottate riduzioni o agevolazioni di identico contenuto. Non è pertinente, pertanto, il richiamo all’art. 1, commi 641 e 642 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, né alle riduzioni tariffarie cd. tecniche previste dall’art. 1, commi 656 e 657, L. n. 147 del 2013, essendo state le tariffe TARI già rimodulate dal Comune di Roma, in via generale, proprio prendendo a base gli stessi fatti che la società E. vorrebbe fossero, invece, valutati singolarmente nei propri confronti, senza che risulti in alcun modo la specialità della situazione di fatto della stessa società rispetto alle consimili categorie economiche.
Del pari destituita di fondamento è la deduzione di illegittimità della pretesa rispetto all’area adibita a box, trattandosi comunque di locali accessibili alle persone e quindi suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Per quanto concerne la supposta “doppia imposizione”, osserva il Collegio che l’avviso di pagamento impugnato reca le superfici dei diversi ambienti di cui si compone l’Hotel E., segnatamente distinte secondo la categoria d’uso e l’utilizzo dichiarato dalla stessa ricorrente, cui corrisponde una distinta tariffa, nel rispetto del regolamento comunale che disciplina la materia (26 categorie omogenee, con tariffa unitaria applicata al metro quadrato, per le utenze non domestiche). In particolare, come specificato dal Comune nella memoria difensiva e non oggetto di contestazione da parte dell’appellante, nel profilo contribuente gestito da A. spa, la E. risulta iscritta con i seguenti dati: mq. 24170 – categ. (…) – alberghi mq. 7622 – categ. (…) – cinema mq. 6048 – categ. (…) – autorimesse mq. 482 – categ. (…) -uffici mq. 121 – categ. (…) – vendita mq. 121 – categ. (…) – attività artigianali mq. 475 – categ. (…) ristoranti mq. 312 – categ. (…) – bar. Risultano, dunque, senza dubbio, separatamente considerate le superfici del ristorante e dell’albergo. Quanto alla tipologia di tariffe, le stesse risultano determinate con apposita Deliberazione comunale in linea con l’art.10 del Regolamento (che prevede la classificazione delle utenze, raggruppate in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, sulla base dei coefficienti e dei criteri previsti dalla normativa vigente) e quindi correttamente applicate rispetto ai cespiti esistenti in banca dati, come sopra riportati.
Per i motivi indicati l’appello non è meritevole di accoglimento ma la complessità della normativa, la novità degli orientamenti giurisprudenziali ancora non consolidati ai quali fare capo nell’ambito della disciplina emergenziale, costituiscono ragioni di particolari gravità per giustificare la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 8 aprile 2024.
COMMENTO REDAZIONALE– La società appellante, svolgente attività alberghiera, impugnava un invito al pagamento TARI relativo al secondo semestre 2021, invocando una riduzione della quota variabile del tributo richiesto.
In particolare deduceva che, stante il calo della propria attività e del proprio fatturato nel periodo di imposta in questione, in conseguenza della pandemia da Covid-19 e della relativa crisi economica, non potevano essere stati prodotti i quantitativi di rifiuti indicati dall’Ufficio.
Sia in primo grado che in appello, il ricorso della società non trova accoglimento, in quanto il Comune di Roma, in conformità alla Delibera ARERA n. 158 del 2020 e alle Deliberazioni dell’Assemblea Capitolina, aveva già applicato una riduzione del 25% della quota variabile della TARI alle categorie economiche colpite dalle chiusure o dalle sospensioni dell’attività per l’emergenza causata dal Covid-19.
Essendo state introdotte previsioni generali di agevolazione, che pongono tutti gli operatori economici sullo stesso piano, non può essere chiesto al giudice tributario di stabilire caso per caso quale sia la corretta commisurazione dell’importo TARI da versare.