Si è richiesto se per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore siano tenuti al versamento dell’imposta, dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale, entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.


Si conferma che l’art. 10, comma 6, D.lgs. 504/1992, in materia di ICI, stabilisce che, per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell’imposta, dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale, entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Pertanto, mentre l’imposta maturata prima dell’inizio della procedura fallimentare rappresenta a tutti gli effetti un debito concorsuale, per il quale il Comune dovrà insinuarsi al passivo fallimentare, l’imposta maturata nel periodo successivo alla dichiarazione di fallimento o all’apertura della liquidazione coatta amministrativa non richiede tale insinuazione. Essa è dovuta per ciascun anno di possesso degli immobili rientrante nel periodo di durata della procedura concorsuale, senza alcun mutamento dell’obbligazione tributaria, neppure nell’ammontare, in dipendenza dello stato di fallimento. Tuttavia, l’obbligo di denuncia e di pagamento dell’imposta anno per anno è sospeso in attesa della vendita dell’immobile (Cass. civ., sez. V, 30.06.2010 n. 15748); una volta effettuata la vendita ed emesso il decreto di trasferimento, l’imposta complessiva (dovuta per l’intero periodo compreso tra la data della dichiarazione di fallimento e quella del decreto di trasferimento) è prelevata dal curatore sull’ammontare del ricavato della vendita. Entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento dell’immobile, il curatore è obbligato sia a presentare la denuncia, sia a versare l’imposta dovuta al Comune, in via di prededuzione.

Pertanto, qualora il curatore non adempia tale incombente, può almeno astrattamente configurarsi una responsabilità a suo carico.

Appare tuttavia preferibile che l’emissione di un’ingiunzione fiscale nei suoi confronti venga preceduta dall’emissione e dalla notifica di un avviso di accertamento emesso dal competente Ente impositore.

Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sezioni Unite, 25.05.2009 n. 11992 e successive conformi), lo strumento dell’ingiunzione fiscale può essere utilizzato per la riscossione di tutti i crediti della Pubblica Amministrazione (sia per le entrate strettamente di diritto pubblico, sia per quelle di diritto privato) caratterizzati dai requisiti della certezza, della liquidità e dell’esigibilità.

Nella specie, il primo dei suddetti requisiti, in assenza di un avviso di accertamento del competente Ente impositore, potrebbe risultare carente, in quanto il Curatore fallimentare sarebbe ancora legittimato a far valere eventuali esimenti da responsabilità per il mancato versamento dell’imposta nel termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, quali in primis l’insufficienza dell’attivo necessario per eseguire il versamento.

Si conclude infine evidenziando che una disciplina del tutto analoga a quella prevista per l’ICI dall’art. 10, comma 6, D.lgs. 504/1992 è stabilita anche per l’IMU, in quanto l’art. 9, comma 7, D.lgs. 14.03.2011 n. 23 fa esplicito riferimento al predetto art. 10, comma 6, D.lgs. 504/1992.

Analogo richiamo non è invece operato dalla normativa TASI: pertanto, secondo quanto chiarito dal Dipartimento delle Finanze, poiché l’art. 10, comma 6, D.lgs. 504/1992 è una norma eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica, il pagamento di tale tributo non può ritenersi sospeso per le annualità di durata della procedura concorsuale. Il Curatore dovrà quindi provvedere al pagamento della TASI maturata in costanza di procedura concorsuale alle “ordinarie” scadenze del 16 giugno e 16 dicembre, compatibilmente con le disponibilità finanziarie della procedura fallimentare medesima.

Analogamente, la normativa speciale di cui agli artt. 10, comma 6, D.lgs. 504/1992 e 9, comma 7, D.lgs. 23/2011 non trova applicazione a procedure concorsuali diverse dal fallimento e dalla liquidazione coatta amministrativa: pertanto, in presenza di procedure concorsuali diverse da queste ultime (quali, il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione, ecc.), i tributi maturati in costanza di procedura andranno pagati alle “ordinarie” scadenze del 16 giugno e 16 dicembre.