Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana, sez. III, 10 gennaio 2023 n. 22


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’appello proposto dalla signora B. A., nata a Firenze il X.X.19XX, c.f. XXX, assistita, rappresentata e difesa dall’avv. C. P., ha per oggetto la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze n. 601/2021 pubblicata il 20.12.2021 (r.g. n. 408/2021), con cui è stato respinto il ricorso proposto dalla A. avverso l’irrogazione di sanzione notificata a mezzo pec il 22.12.2020 per euro 1.080,00, ogni altro atto conseguente e presupposto, tra cui l’atto n. UX202000120XX C notificato il 14.9.2020 per euro 540,00.
La sentenza appellata, riconosce la legittimità dell’operato dell’Ufficio in relazione al ricorso distinto dal RGR n. 408/2021, avente ad oggetto il mancato pagamento del Contributo Unificato Tributario e la conseguente sanzione, causa l’omesso pagamento del Contributo Unificato Tributario dovuto per il ricorso distinto dal RGR n. 741/2020, per il quale, per espressa previsione normativa, artt. 13 e 14 T.U.S.G., è dovuto il contributo unificato in misura variabile, a seconda del valore della lite, in relazione a ciascun atto impugnato.
Nel caso controverso, il quantum dovuto, relativo a 11 atti impugnati, ammontava ad Euro 540,00, mentre il ricorrente non versava alcun contributo unificato.
A fronte dell’omesso versamento del CUT di Euro 540,00, l’Ufficio invitava il ricorrente a corrispondere l’ulteriore importo di Euro 1.080,00, a titolo di sanzione, con atto prot. 1XX0/2020/RU del 22/12/2020, regolarmente notificato all’indirizzo PEC del difensore, in data 22/12/2020.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Riferisce l’appellante che in data 9.9.2020, iscriveva a ruolo presso la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze il ricorso n. 741/2020, avverso l’avviso di intimazione n. 0X20199018XX/000, notificato il 12.12.2019, per l’importo complessivo di euro 49.557,72. Tale importo, indicato nell’avviso di intimazione impugnato, derivava dal complessivo ammontare dei tributi (con interessi, sanzioni, spese) esposti in dieci cartelle di pagamento, che la signora A. deduceva in causa di non aver mai ricevuto. Le cartelle e l’avviso di pagamento esponevano gli stessi tributi.
L’appellante contesta la nullità/illegittimità dell’irrogazione della sanzione e dell’invito alla regolarizzazione per violazione degli artt. 12, comma 2, d.lgs. 546/1992, 9, 13, 248 dpr 115/2002 in quanto ritiene che l’avviso di intimazione impugnato, non conterrebbe una pretesa distinta rispetto alle cartelle di pagamento nello stesso indicate. Pertanto, secondo la tesi della ricorrente, applicare il contributo sia a ciascuna delle dieci cartelle, sia all’avviso di pagamento che semplicemente rielenca le pretese di cui alle richiamate dieci cartelle, comporterebbe una illegittima duplicazione di un contributo che assumerebbe una connotazione latamente sanzionatoria.
La contribuente giustifica il mancato pagamento del CUT, in quanto non avrebbe avuto modo stragiudizialmente di rendersi conto della motivazione della pretesa e quindi non sarebbe stata messa in condizione di regolarizzare e di evitare l’irrogazione della sanzione.
L’avviso di pagamento impugnato dalla signora A. col ricorso 741/2020 presentato alla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze e le cartelle di pagamento indicate in tale atto contengono identiche pretese tributarie. Le cartelle di pagamento evocate nell’intimazione costituiscono solo l’antecedente logico-giuridico del provvedimento impugnato.
Riferisce l’appellante che nel ricorso originario avverso l’intimazione n. 0X20199018XX notificata in data 12.12.2019 dall’Agente della Riscossione, non venivano fatti valere vizi propri avverso l’avviso di intimazione, bensì unicamente l’omessa notifica e il difetto di motivazione delle cartelle di pagamento presupposte e non allegate all’avviso di intimazione Ritiene pertanto il Collegio che, in questo specifico caso, siano fondate le doglianze dell’appellante con riferimento alla illegittima duplicazione del pagamento del contributo unificato rispetto alla stessa pretesa tributaria originaria.
Come è noto, il CUT trova la propria disciplina normativa nel DPR 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia) ed ha natura tributaria. Il valore della controversia, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92, è rappresentato dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Nel caso di impugnazione di una pluralità di atti, il contributo unificato viene versato in unica soluzione e il relativo importo risulterà dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi, ai sensi del citato art. 14, comma 3 bis.
La giurisprudenza tributaria si è già occupata della questione della determinazione del quantum del CUT, nel caso di ricorso cumulativo. A tal riguardo l’ente impositore insiste nel sostenere che “nel caso di ricorso cumulativo oggettivo, il contributo è calcolato su ogni atto impugnato e non sulla somma degli stessi”. Questo collegio, a tale proposito, nutre non poche perplessità su come inquadrare il ricorso proposto dalla contribuente e ciò in quanto, se, come è noto, il ricorso cumulativo è lo strumento processuale che permette di impugnare, con un unico ricorso, distinti provvedimenti, tra cui sussista una connessione, nel caso di specie le cartelle di pagamento non sono semplicemente “connesse” con l’intimazione di pagamento, ma in questa risultano assorbite in un inscindibile “unicum”. Quanto precede induce questa Commissione ad aderire all’orientamento della giurisprudenza di merito che, ancora di recente (CTR Lombardia n. 650/2020), ha affermato che “l’importo del tributo che determina il valore della lite, in base all’art. 12, II alinea, D. Lgs. n. 546/1992, va desunto dall’atto impositivo investito dal ricorso in questione, il quale, nel caso di specie, risulta inteso a conseguire l’annullamento del solo atto di intimazione gravato” e, conseguentemente, ad esso “va parametrato il contributo unificato, senza che le cartelle possano assumere alcuna rilevanza e, soprattutto, senza che queste, permanendo estranee al petitum, possano essere autonomamente assoggettate al contributo”, e pertanto, accoglie il ricorso.” (CTP Novara n. 88/2022).
Nel caso sottoposto all’esame dei questa CGT, l’impugnazione dell’intimazione di pagamento che richiamava dieci distinte cartelle, non era rivolta a far valere vizi propri dell’intimazione, ma, unicamente, a contestare la validità/illegittimità delle cartelle in essa richiamate, quali atti presupposti. A parere del Collegio, la pretesa tributaria, contenuta nell’intimazione di pagamento, altro non è che la sommatoria delle pretese tributarie relative alla sommatoria delle singole cartelle richiamate. Parametrare il Cut al valore dell’intimazione, sommando ad esso il valore delle singole cartelle presupposte, comporta una sostanziale duplicazione del contributo (avente natura di entrata tributaria che la parte che deposita l’atto introduttivo di un processo tributario, è tenuta a pagare, ‘in maniera forfetizzata’, tenuto conto del valore della controversia) finendo per assumere la veste di una non consentita “doppia tassazione” su atti che hanno ad oggetto la stessa pretesa tributaria.
Dall’esame della sentenza n. 307/20 di cui al RG N. 741/2020, si evince chiaramente che la Sig.ra B. A. (odierna appellante) impugnava l’intimazione n. 0X20199018XX notificatale in data 12.12.2019 dall’Agente della Riscossione, rilevando, in estrema sintesi, l’omessa notifica e il difetto di motivazione delle cartelle di pagamento presupposte, senza fare valere vizi propri dell’atto di intimazione, in quanto il ricorso era unicamente finalizzato non già a conseguire l’annullamento dell’atto di intimazione gravato, bensì a far valere l’omessa notifica e il difetto di motivazione delle cartelle di pagamento presupposte, nonché l’intervenuta prescrizione dei crediti portati dal predetto avviso. Il valore della controversia, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D. Lgs. n° 546/92, va pertanto correttamente determinato con riferimento al valore delle singole cartelle presupposte, senza sommare ad esso il valore riportato nell’atto di intimazione.
In considerazione del fatto che l’appellante NON HA MAI VERSATO alcuna somma per il CUT dovuto, l’appello va parzialmente accolto, determinando il valore del CUT sulla base del valore della somma delle singole cartelle presupposte e dando mandato all’ufficio di rideterminare la sanzione in relazione all’omesso versamento oltre i 90 giorni dalla data di notifica dell’invito.

P.Q.M.

La CGT di 2° grado della Toscana, in parziale riforma della sentenza appellata, determina il Cut dovuto nella somma pari ad euro 250,00. Manda all’ufficio per la rideterminazione della sanzione in relazione all’omesso versamento oltre i 90 giorni dalla data di notifica dell’invito. La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese.


COMMENTO REDAZIONALE– In parziale accoglimento dell’appello della contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana afferma il principio secondo cui, quando il ricorso tributario avverso l’intimazione di pagamento sia diretto a far valere non già vizi propri di quest’ultima, bensì l’omessa notifica e il difetto di motivazione delle cartelle di pagamento presupposte, nonché l’intervenuta prescrizione dei crediti azionati, il valore della controversia, rilevante ai fini del versamento del contributo unificato, deve essere  determinato con riferimento al valore delle singole cartelle presupposte, senza sommare ad esso il valore riportato nell’atto di intimazione. In caso contrario, si determinerebbe infatti un’indebita duplicazione del valore della controversia e del corrispondente contributo unificato e, quindi, in ultima analisi- tenuto conto della pacifica natura tributaria del contributo unificato medesimo- , un’illegittima “doppia imposizione”.

Tale conclusione risulta rafforzata dalla considerazione che, nel caso di specie, non ricorre la fattispecie del ricorso cumulativo, in quanto le cartelle di pagamento non sono semplicemente “connesse” con l’intimazione di pagamento, ma piuttosto risultano assorbite in quest’ultima, così da formare un inscindibile “unicum“.

In senso conforme si vedano Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, sez. XIV, 27 febbraio 2020 n. 650 e Commissione Tributaria Provinciale di Novara, Sezione I, 24 maggio 2022 n. 88, entrambe richiamate in motivazione.