L’azione surrogatoria (art. 2900 c.c.) consente al creditore di sostituirsi al debitore nell’esercizio di singoli diritti o azioni, nel proprio interesse, allorché il debitore trascuri di realizzare i propri crediti verso terzi, così arrecando un danno non solo al proprio patrimonio, ma anche alla garanzia generica del creditore stesso, il quale vede venire meno, o quanto meno diminuire, le possibilità di soddisfare il proprio credito.

Fondamento di tale azione risiede nell’interesse del creditore alla conservazione della propria garanzia generica, rappresentata dal patrimonio del debitore.

Essa, invece, non ha funzione sanzionatoria per il comportamento del debitore, in quanto non sussiste un obbligo giuridico di quest’ultimo di conservare l’oggetto della garanzia patrimoniale.

Pertanto, secondo la dottrina dominante, l’azione surrogatoria ha funzione conservativo -cautelare, in quanto giova a tutti i creditori, e non solo a quello che la esercita.

La giurisprudenza ammette che l’azione surrogatoria possa avere anche natura direttamente satisfattiva, in quanto, se il credito del debitore verso il terzo è immediatamente liquido ed esigibile, il creditore può ottenere (per la parte che gli è dovuta) il pagamento della somma direttamente in proprio favore.

Presupposti necessari affinché possa essere esperita l’azione surrogatoria sono:

    • la qualità di creditore del soggetto che agisce;
    • l’inerzia del debitore nell’esercitare i propri diritti e le proprie azioni verso terzi;

 

  • la natura patrimoniale di tali diritti: l’art. 2900 c.c. richiede che i diritti e le azioni, rispetto ai quali viene esercitata l’azione surrogatoria, abbiano natura patrimoniale e non rivestano carattere personale, ossia non siano tali da poter essere esercitati unicamente dal proprio titolare. Conseguentemente, l’azione surrogatoria è esclusa per i diritti e le azioni che derivino da rapporti familiari, per i diritti della personalità e per i diritti potestativi, il cui esercizio implica una valutazione discrezionale, necessariamente riservata al solo titolare degli stessi (es.: diritto di scelta nelle obbligazioni alternative, potere di esercitare l’azione di annullamento di un contratto). La dottrina ritiene generalmente che siano suscettibili di azione surrogatoria solo i diritti di credito e i diritti potestativi non implicanti una scelta discrezionale riservata al loro titolare;
  • il danno (o il pericolo di danno) che può derivare al creditore, inteso come impossibilità o maggiore difficoltà nella realizzazione coattiva del credito. Tale presupposto deve essere collegato all’inerzia del debitore  da un nesso di causalità

Per quanto riguarda i suoi effetti, l’azione surrogatoria consente al creditore di sostituirsi non già nella gestione dell’intero patrimonio del debitore, bensì solo nel compimento di singoli e determinati atti giuridici.

Il primo effetto sarà dunque di vantaggio per il debitore, che vedrà recuperati al proprio patrimonio incrementi e poste attive, che altrimenti per inerzia avrebbe perso.

Come effetto conseguente vi sarà un vantaggio per il creditore, che avrà la possibilità di soddisfarsi coattivamente sul patrimonio del debitore, così incrementato.

Degli effetti dell’azione surrogatoria potranno giovarsi anche altri eventuali creditori del medesimo debitore inerte, grazie alla posta attiva recuperata nel suo patrimonio.

L’estensione degli effetti favorevoli dell’azione surrogatoria anche ai creditori, che non l’hanno esercitata, costituisce una delle differenze salienti tra tale azione e quella revocatoria, la quale giova invece al solo creditore che l’ha esperita.