I diritti reali di garanzia (pegno ed ipoteca) assicurano la possibilità di sottoporre ad esecuzione forzata un determinato bene del debitore o di un terzo, vincolandolo a tale scopo nonostante i suoi eventuali successivi trasferimenti a terzi. Essi, inoltre, garantiscono al proprio titolare una preferenza, rispetto ad altri eventuali creditori, nella distribuzione del ricavato dalla vendita di tale bene.
Diversamente, i diritti personali di garanzia (detti anche garanzie “personali” o “semplici”) consistono nella creazione di un nuovo rapporto obbligatorio, accessorio rispetto all’obbligazione principale, tra lo stesso creditore ed un altro debitore, il quale si aggiunge, con il proprio patrimonio, a rafforzare la garanzia del creditore.
In altri termini, il creditore può far valere le proprie pretese non solo sul patrimonio del proprio debitore, ma anche su quello del garante.
Sotto il profilo della loro natura giuridica, le garanzie personali consistono generalmente in contratti, alcuni dei quali disciplinati dal Codice civile (fideiussione e mandato di credito), altri dalla Legge cambiaria (avallo), altri ancora ricorrenti nella prassi commerciale del commercio internazionale (contratto autonomo di garanzia e lettera di gradimento).