Il contratto autonomo di garanzia è un contratto atipico, di derivazione tedesca (Garantievertrag), nato dalle esigenze del commercio internazionale: con esso una banca o una compagnia di assicurazioni si obbliga a pagare una somma determinata al creditore su sua semplice richiesta (“a prima richiesta”), allo scopo di garantire l’esecuzione di un’obbligazione che un terzo (debitore principale) è tenuto ad adempiere verso lo stesso creditore.
Caratteristica essenziale di tale contratto è l’assoluta autonomia dell’obbligazione di garanzia da quella principale, tanto che la semplice richiesta del creditore garantito impone alla banca o alla compagnia di assicurazione di eseguire la prestazione, senza poter opporre alcuna eccezione relativa alla validità del rapporto di garanzia, né l’eventuale adempimento del debito garantito.
Sotto tale aspetto il contratto autonomo di garanzia si distingue dalla fideiussione, laddove l’obbligazione del fideiussore è accessoria rispetto a quella del debitore principale.
Il contratto autonomo di garanzia ha come funzione quella di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche una prestazione infungibile (es.: l’obbligazione dell’appaltatore).
Diversamente, nel contratto di fideiussione il fideiussore garantisce l’adempimento della stessa obbligazione principale, attesa l’identità tra la prestazione dovuta dal debitore principale e quella dovuta dal garante.
La circostanza che, nel contratto autonomo di garanzia, il garante debba adempiere “a prima richiesta” del creditore, senza poter eccepire neppure l’avvenuto adempimento da parte del debitore, non legittima ovviamente il creditore stesso a conseguire due volte l’adempimento, potendosi rimediare a tale eventualità con il meccanismo della rivalsa o ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.).
Anche la “lettera di gradimento” (o “lettera di patronage”) è una forma impropria di garanzia, nata dalle esigenze del commercio internazionale. Essa consiste in una dichiarazione con la quale una società capo-gruppo rende noto alla banca, dalla quale una delle società del gruppo aspira ad ottenere un finanziamento, di possedere una partecipazione di controllo sulla società da finanziare e si impegna a non cedere tale partecipazione fino all’estinzione del debito o, in caso di cessione, a prestare idonea garanzia.
Da tale dichiarazione, di carattere essenzialmente ricognitivo, deriva soltanto, secondo la dottrina tradizionale, una responsabilità extra-contrattuale (art. 2043 c.c.) della società capo-gruppo, qualora essa tenga un comportamento contrario al contenuto della dichiarazione.
La “lettera di gradimento” si differenzia quindi sia dalla fideiussione (rispetto alla quale manca la manifestazione di volontà di cui all’art. 1937 c.c.), sia dal mandato di credito (poiché la banca non si obbliga verso la società capo-gruppo a fare credito alla società controllata), sia dalla promessa del fatto di un terzo ex art. 1381 c.c. (perché il contenuto della lettera di patronage è meramente ricognitivo, e non costituisce quindi in alcun modo una promessa, neppure implicita, dell’adempimento altrui).