Oltre al pegno irregolare, l’ordinamento conosce altre peculiari figure di pegno, che si discostano parzialmente dalle caratteristiche tipiche di tale diritto reale di garanzia.

In particolare, si realizza il cd. “pegno rotativo” quando le parti, nella convenzione costitutiva della garanzia, prevedono la possibilità di sostituire i beni originariamente costituiti in garanzia con altri (cd. “patto di rotatività”).

La sostituzione non determina effetti novativi sul rapporto iniziale, a condizione che avvenga la consegna del bene e che il bene offerto in sostituzione abbia un valore non superiore a quello sostituito.

II cd. “patto di rotatività” prevede quindi sin dall’origine la sostituzione totale o parziale dei beni oggetto della garanzia, che vengono quindi presi in considerazione non già nella propria individualità fisica, bensì per il loro valore economico. Tale patto dà luogo alla formazione di una fattispecie progressiva che trae origine dall’accordo delle parti e si perfeziona con la sostituzione dell’oggetto del pegno, senza necessità di ulteriori pattuizioni e, quindi, nella continuità del rapporto originario, i cui effetti risalgono alla consegna dei beni originariamente dati in pegno (Cass. civ., sez. I, 11 novembre 2003 n. 16914).

Si definisce infine come “pegno non possessorio” quello recentemente introdotto dall’art. 1 D.L. 03 maggio 2016 n. 59, convertito con modificazioni in Legge 30 giugno 2016 n. 119, e caratterizzato dalla mancanza dello spossessamento del concedente.

Secondo la predetta norma, il pegno non possessorio può essere costituito su beni mobili, anche immateriali, destinati all’esercizio dell’impresa e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio, ad esclusione dei beni mobili registrati. 

I beni mobili, oggetto di tale tipologia di pegno, possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo. 

Ove non sia diversamente disposto nel contratto, il debitore o il terzo concedente il pegno è autorizzato a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno: tale previsione costituisce conseguenza immediata e diretta della mancanza di spossessamento del concedente, che caratterizza tale forma di pegno, il cui contratto costitutivo non ha dunque carattere reale, bensì consensuale

In caso di trasformazione o alienazione, il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti la costituzione di una nuova garanzia. 

È fatta salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie, nel caso di abuso nell’utilizzo dei beni da parte del debitore o del terzo concedente il pegno. 

Il contratto costitutivo del pegno non possessorio deve risultare, a pena di nullità, da atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l’indicazione dell’importo massimo garantito.

Il pegno non possessorio ha effetto verso i terzi esclusivamente con l’iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l’Agenzia delle entrate e denominato «registro dei pegni non possessori»; dal momento dell’iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali. 

Al verificarsi di un evento che determina l’escussione del pegno, il creditore, previa intimazione notificata, anche a mezzo di posta elettronica certificata, al debitore e all’eventuale terzo concedente il pegno, e previo avviso scritto agli eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto, nonché al debitore del credito oggetto del pegno, ha facoltà di procedere: 

  1. a)  alla vendita dei beni oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita e con l’obbligo di informare immediatamente per iscritto il datore della garanzia dell’importo ricavato e di restituire contestualmente l’eccedenza; 
  2. b)  all’escussione o alla cessione dei crediti oggetto di pegno, fino a concorrenza della somma garantita, dandone comunicazione al datore della garanzia; 
  3. c)  ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel “registro dei pegni non possessori”, alla locazione del bene oggetto del pegno, imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda i criteri e le modalità di determinazione del corrispettivo della locazione; 
  4. d)  ove previsto nel contratto di pegno e iscritto nel “registro dei pegni non possessori”, all’appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell’obbligazione garantita.

Il debitore e l’eventuale terzo concedente il pegno hanno diritto di proporre opposizione entro cinque giorni dall’intimazione.

In caso di fallimento del debitore, il creditore può realizzare in via stragiudiziale il pegno non possessorio solo dopo che il suo credito è stato ammesso al passivo con prelazione.

Infine, è prevista una tutela di tipo risarcitorio per il debitore, il quale può agire per il risarcimento del danno in presenza di violazioni delle modalità prescritte dall’art. 1 D.L. 59/2016 per l’escussione del pegno e la vendita del bene ad un prezzo non corrispondente a quello di mercato.