L’inadempimento della prestazione può essere definitivo o temporaneo.

Il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione, conseguente all’inosservanza del termine per l’adempimento, dà luogo ad una provvisoria mancata esecuzione della prestazione, che può sfociare in un inadempimento definitivo o, invece, in un adempimento tardivo.

In mancanza di una causa che renda l’inadempimento definitivo, l’infruttuosa scadenza del termine per l’adempimento non impedisce, normalmente, l’adempimento dell’obbligazione e non legittima, pertanto, il rifiuto della prestazione eseguita con ritardo (salvo il diritto del creditore al risarcimento del danno).

Il ritardo, inteso come inosservanza del termine stabilito per l’adempimento, può non essere imputabile al debitore (es.: quando il creditore rifiuta la prestazione legittimamente offerta dal debitore) oppure, al contrario, può essere imputabile al debitore, ossia dipendente da dolo o colpa di quest’ultimo.

Si definisce “mora del debitore” il ritardo qualificato, imputabile al debitore.

I suoi presupposti sono:

– l’esigibilità del credito, ossia l’avvenuta scadenza del termine dell’obbligazione;

– il ritardo nell’adempimento imputabile al debitore.

L’ordinamento distingue tra:

  • mora ex persona, ex art. 1219, comma 1, c.c., nei casi in cui è necessaria un’intimazione formale ad adempiere (cd. “atto di costituzione in mora”, per mezzo dell’ufficiale giudiziario o, più semplicemente, mediante atto scritto, senza necessità di formule sacramentali).

Ad essa si fa ricorso se il debito è pagabile presso il debitore (debito “chiedibile”  o “querable”, ex art. 1182, comma 4, c.c.) e quando manchi il termine per l’adempimento e il creditore non lo abbia fatto fissare dal giudice;

  • mora ex re (o “di diritto”), ex art. 1219, comma 2, c.c., nei casi in cui non è necessaria un’intimazione formale ad adempiere, né alcun’altra attività da parte del creditore.

Ad essa si fa ricorso se il debito è pagabile presso il creditore (debito “portabile”  o “portable”, ex art. 1182, comma 3, c.c.); se il debito deriva da un fatto illecito (in tal caso, infatti, il debitore incorre nella mora fin dal momento della commissione del fatto illecito); se il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere (in tal caso, infatti, un atto di messa in mora risulterebbe del tutto superfluo ed inutile).

Le disposizioni sulla mora non trovano applicazione alle obbligazioni negative di “non fare”, in quanto ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé inadempimento (art. 1222 c.c.).

Costituiscono effetti della mora del debitore:

  • la perpetuatio obligationis: il rischio dell’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile ad alcuna delle parti, che prima della mora gravava sul creditore, si trasferisce sul debitore.

Quest’ultimo può essere esentato da responsabilità unicamente se provi che l’oggetto della prestazione sarebbe egualmente perito anche presso il creditore.

In qualunque modo sia perita o smarrita una cosa illecitamente sottratta, la perdita di essa non libera chi l’ha sottratta dall’obbligo di restituirne il valore (art. 1221 c.c.);

  • il risarcimento del danno (art. 1223 c.c.): in base ai principi generali, il debitore è responsabile del ritardo ed è tenuto a risarcire il danno che il creditore abbia subito a causa del ritardo stesso, comprensivo della perdita subita (cd. “danno emergente”) e del mancato guadagno (cd. “lucro cessante”);
  • l’interruzione della prescrizione del diritto del creditore (art. 2943 c.c.);
  • la debenza degli interessi moratori ex art. 1224 c.c.

Per concludere, si definisce purgazione della mora la rimozione dello stato di illegittimo ritardo e dei relativi effetti. Essa si attua con la rinuncia al credito o alla mora (es.: il creditore concede al debitore una dilazione di pagamento, rimettendolo così nei termini).

La rinuncia deve essere esplicita, ossia non si presume.

Anche l’adempimento tardivo incide sulla mora, in quanto ha per effetto quello di evitare la responsabilità per i danni futuri.

Per effetto della purgazione della mora:

  • cessa il decorso degli interessi moratori;
  • il rischio dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione torna a gravare sul creditore.

Possono inoltre verificarsi le diverse situazioni di:

  • interruzione della mora, se il creditore rifiuta la prestazione senza giustificato motivo;
  • cancellazione della mora, in caso di rinnovazione del termine ad adempiere;

sospensione della mora, per mera tolleranza del creditore.