Risoluzione del contratto di leasing: anche in caso di mancata riconsegna del bene da parte del locatario, il soggetto passivo dell’IMU torna in ogni caso ad essere il locatore.


Cass. civ., sez. V, ord., 24 dicembre 2020 n. 29543


Svolgimento del processo- Motivi della decisione

  1. La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini della maggiore imposta IMU dovuta in relazione a un contratto di locazione finanziaria risolto anticipatamente senza che il bene oggetto del contratto fosse restituito alla società locatrice, imposta che ad avviso di quest’ultima avrebbe dovuto far carico all’utilizzatore rimasto in possesso del bene;
  2. Il ricorso fu respinto in prime cure e la decisione è stata confermata in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale la società locatrice propone ricorso per cassazione con unico motivo. Resiste il Comune di Brandizzo con controricorso;
  3. Con l’unico motivo di ricorso la società proprietaria denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8 e 9, nonché del D.L. n. 201 del 2011, art. 13, degli artt. 1140, 1590 e 1591 c.c., sostenendo che sono con la riconsegna del bene il contratto cesserebbe di produrre i suoi effetti e la soggettività passiva d’imposta potrebbe tornare in capo alla società concedente.
  4. Il motivo non è fondato alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte secondo cui: “In base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell’imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di “leasing”, torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente” (Cass. n. 29973 del 2019; Cass. n. 25249 del 2019).

Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Data la formazione recente dei principi giurisprudenziali applicati appare giustificata la compensazione delle spese. 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 dicembre 2020 


COMMENTO REDAZIONALE- L’ordinanza in commento respinge il ricorso della società contribuente e, confermando le due precedenti pronunce di merito, ribadisce il principio secondo cui la risoluzione del contratto di leasing comporta in ogni caso che soggetto passivo dell’IMU torni ad essere il locatore, anche quando lo stesso non abbia ancora recuperato la materiale disponibilità del bene a causa della mancata riconsegna dello stesso da parte del locatario.

Infatti, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la titolarità di diritti opponibili erga omnes. Tale titolarità permane solo fintantoché è “in vita” il rapporto giuridico che scaturisce dal contratto di leasing.

Al contrario, quando quest’ultimo sia stato risolto, la detenzione della res diviene solo materiale e priva di titolo, e dunque non più tale da qualificare il locatario come soggetto passivo dell’IMU.

Non rileva, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto tale tributo ha un presupposto impositivo del tutto differente da quello dell’IMU.

Si vedano, in senso conforme, Cass. civ., sez. V, 22 maggio 2019 n. 13793; Cass. civ., sez. V, 09 ottobre 2019 n. 25249; Cass. civ., sez. V, 19 novembre 2019 n. 29973; Cass. civ., sez. VI-5, ord., 09 marzo 2020 n. 6664 e Cass. civ., sez. VI-5, ord., 03 dicembre 2020 n. 27631.

In senso contrario si era pronunciata Cass. civ., sez. V, 17 luglio 2019 n. 19166, rimasta tuttavia espressione di un orientamento minoritario.