Cass. Civ., sez.II, ord. 26 luglio 2023, n.22627


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERTUZZI Mario – Presidente –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere –

Dott. CAPONI Remo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28625/2020 proposto da:

Comune di (Omissis) (C.F.: (Omissis)), in persona del suo Sindaco pro – tempore, rappresentato e difeso, in forza di deliberazione di Giunta municipale (Omissis) e determinazione di conferimento d’incarico n. (Omissis), giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. …, elettivamente domiciliato in …, presso lo studio dell’Avv. …;                                                                                                             – ricorrente –

contro

A.A. (C.F.: (Omissis));                                                                                                                                                     – intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 502/2020, pubblicata il 3 marzo 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2023 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;

letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso ex artt. 204-bis del C.d.S. e 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011, depositato il 29 ottobre 2016, A.A. proponeva opposizione, davanti al Giudice di Pace di Guardia B.B., avverso il verbale di accertamento n. 506/2016, elevato dalla Polizia municipale del Comune di (Omissis), per l’avvenuta violazione dell’art. 142, comma 8, del C.d.S., rilevata e accertata con apparecchiatura Velomatic 512 D, allocata in postazione mobile ben visibile gestita direttamente ed alla presenza della suddetta Polizia, sulla strada provinciale n. (Omissis), direzione Guardia B.B., avendo il conducente dell’autovettura Fiat Panda targata (Omissis) superato di 14 km/h la velocità massima consentita di 50 km/h.

Al riguardo, l’opponente esponeva: che era applicabile alla fattispecie l’esimente ex art. 3 della L. n. 689 del 1981; che la Polizia municipale era incompetente a svolgere le funzioni di rilevazione delle infrazioni al codice della strada sul percorso indicato; che il verbale di accertamento non era stato sottoscritto; che il fotogramma allegato al verbale non attestava la commissione dell’infrazione; che illegittimamente non si era proceduto all’immediata contestazione; che non vi era la preventiva segnalazione del rilevamento della velocità; che la notificazione del verbale di accertamento era irregolare; che la rilevazione dell’apparecchiatura elettronica utilizzata era inattendibile; che non era stata osservata la normativa vigente in materia di omologazione e taratura.

Si costituiva in giudizio il Comune di (Omissis), il quale – previo deposito del rapporto, con le notificazioni eseguite, i rilievi fotografici effettuati e il certificato di taratura dell’autovelox rilasciato – contestava tutte le argomentazioni poste a fondamento del ricorso e chiedeva il rigetto dell’opposizione.

Quindi, il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 925/2017, depositata il 5 giugno 2017, accoglieva l’opposizione per difetto di contestazione immediata dell’infrazione e, per l’effetto, annullava il verbale di accertamento opposto e compensava integralmente le spese di lite.

2.- Proponeva appello il Comune di (Omissis), il quale lamentava la violazione e falsa applicazione delle norme di legge nonchè l’erroneità della valutazione in ordine all’eccezione sollevata sulle ragioni della mancata contestazione immediata.

In particolare, l’appellante sosteneva che l’accertamento dell’infrazione rientrava nell’ipotesi disciplinata dalla lett. e) dell’art. 201, comma 1-bis, del C.d.S. e non in quella di cui alla lett. f), sicchè, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 121 del 2002, l’autorizzazione prefettizia sarebbe stata necessaria solo per le apparecchiature di rilevamento automatico e non per quelle direttamente gestite dagli organi di polizia con la loro presenza.

In conseguenza, deduceva che la contestazione immediata, nel caso di specie, non era necessaria.

Si costituiva nel giudizio di impugnazione A.A., il quale confutava i motivi addotti, in quanto infondati in fatto e in diritto, e chiedeva il rigetto del gravame.

Decidendo sul gravame interposto, il Tribunale di Benevento, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata.

A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 121 del 2002, i dispositivi o mezzi tecnici di controllo della velocità potevano essere utilizzati o installati anche su strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali di cui all’art. 2, comma 2, lett. A) e B), del C.d.S., ossia sulle strade di cui alle lett. C) e D), o su singoli tratti di esse, a condizione che la rilevazione fosse autorizzata con apposito decreto prefettizio; b) che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del citato D.L. n. 121 del 2002, il medesimo decreto prefettizio, in ordine a tali strade, avrebbe dovuto individuare anche le condizioni per la contestazione differita, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico di tali tratti, tali da impedire il fermo del veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico e all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati, i cui estremi avrebbero dovuto essere riportati nel verbale di contestazione ai fini di consentire il successivo accesso alla documentazione amministrativa; c) che, pertanto, nel caso di strade extraurbane secondarie, in assenza di un decreto prefettizio autorizzativo dell’installazione dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità, la contestazione immediata era obbligatoria, fatta salva la sua impossibilità, in via di eccezione e per contingenti ragioni, ovvero per le condizioni di cui all’art. 201 del C.d.S.; d) che, nel caso in esame, il verbale aveva giustificato il difetto della contestazione immediata in relazione all’impossibilità a priori per l’apparecchiatura utilizzata di rilevazione contestuale e di accertamento dell’infrazione, se non all’esito del successivo sviluppo della fotografia, sicchè la mancata contestazione non derivava dalla situazione contingente e specifica nel caso concreto, bensì dalla descritta impraticabilità originaria della contestazione immediata; e) che, stante la specifica riproposizione delle censure sollevate in primo grado anche in sede di gravame, il verbale di accertamento era altresì illegittimo per la mancata indicazione dei dati relativi all’omologazione dell’apparecchiatura e alla sua revisione periodica o taratura, senza che rilevasse la verifica del regolare funzionamento dell’apparecchiatura a cura degli agenti, atteso che essa non atteneva alla funzionalità in sè, demandata periodicamente a tecnici competenti e da effettuarsi con apparecchiature apposite.

3.- Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, il Comune di (Omissis).

E’ rimasto intimato A.A..

4.- Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 121 del 2002 nonchè degli artt. 142, 200 e 201 del C.d.S. e 384 del reg. att. C.d.S., per avere il Tribunale ritenuto che la contestazione differita su strada extraurbana secondaria fosse preclusa, pur essendo stata la velocità rilevata da un dispositivo mobile gestito direttamente dagli agenti della polizia municipale e alla loro presenza, il che avrebbe integrato la condizione giustificativa della mancata contestazione immediata, di cui all’art. 201, comma 1-bis, lett. e), secondo cui l’accertamento della violazione avvenuto per mezzo di apposita apparecchiatura di rilevamento, che consente la determinazione dell’illecito in tempo successivo, legittima il differimento della contestazione.

Sicchè, ad avviso dell’istante, solo nell’ipotesi di utilizzo di apparecchi automatici idonei a determinare la velocità in tempo reale, di cui all’art. 201, comma 1-bis, lett. f), del C.d.S., la contestazione avrebbe dovuto essere immediata e, ove ciò non fosse stato possibile, i motivi della mancata contestazione immediata avrebbero dovuto essere specificati nel verbale di accertamento, richiamando il decreto prefettizio autorizzativo.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione e falsa applicazione dell’art. 4, primo e comma 2, del D.L. n. 121 del 2002, convertito in L. n. 168 del 2002, nonchè degli artt. 142, 200 e 201 del C.d.S., per avere il Giudice del gravame negato che, in assenza di decreti autorizzativi del prefetto, gli agenti di polizia stradale potessero installare e utilizzare sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento di cui all’art. 2, comma 2, lett. C) e D), apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocità.

Pertanto, il Tribunale non avrebbe rilevato che tale preclusione sarebbe valsa per i soli dispositivi di accertamento automatico della violazione, senza la presenza o l’intervento degli agenti preposti – ossia per gli autovelox automatici a postazione fissa (con accertamento da remoto), di cui alla citata lett. f) dell’art. 201, comma 1-bis, del C.d.S. -, in ordine alle rilevazioni sulle strade extraurbane secondarie ed urbane di quartiere (recte di scorrimento), mentre per gli autovelox a postazione mobile non sarebbe stata necessaria l’autorizzazione del prefetto, ma la sola contestazione immediata, fatte salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201, comma 1-bis, del C.d.S. Per l’effetto, secondo l’istante, avrebbero potuto essere utilizzate apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocità alla presenza degli agenti di polizia anche nei tratti di strada extraurbana secondaria non indicati dal decreto prefettizio, seppure con l’obbligo di contestazione immediata, fatte salve le ipotesi eccezionali di giustificazione della contestazione differita.

2.1.- I motivi – che possono essere affrontati congiuntamente, in quanto connessi sul piano logico e giuridico – sono fondati per le argomentazioni che seguono.

2.2.- In primis, devono essere individuati i termini in cui è articolato il plesso normativo che regola la fattispecie.

Anzitutto, l’art. 4, comma 1, del D.L. n. 121 del 2002, conv., con modif., in L. n. 168 del 2002 (secondo la versione vigente ratione temporis), ha previsto la possibilità di utilizzo di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico – e segnatamente di rilevazione del superamento dei limiti di velocità – sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’art. 2, comma 2, lett. A) e B), del C.d.S. Detto comma ha altresì disposto che i predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possano essere utilizzati o installati sulle strade di cui all’art. 2, comma 2, lett. C) e D), del C.d.S. – ossia sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento, quand’anche ricadenti nel territorio comunale -, ovvero su singoli tratti di esse, purchè tali strade o i rispettivi tratti siano individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.

Ora, il comma 2 ha stabilito che il prefetto individui tali strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.

Ancora, il citato art. 4, comma 3, ha chiarito che, nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonchè i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione.

E ha aggiunto che, ove vengano utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti (ossia dispositivi a postazione fissa), gli stessi devono essere approvati od omologati.

Infine, l’art. 4, comma 4, ha precisato che, nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi prima evocati, non vi è l’obbligo di contestazione immediata di cui all’art. 200 del C.d.S. Quindi, ai sensi dell’art. 200, comma 1, del C.d.S. (di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992), fuori dei casi di cui all’art. 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. In base al comma 2, dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite.

Per l’effetto, l’art. 201, comma 1-bis, del C.d.S. – secondo la formula vigente ratione temporis – individua i casi in cui è ammessa la contestazione differita: a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso vietato; d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poichè il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all’art. 4 del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 168 del 2002, e successive modificazioni; g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate; g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli artt. 80, 141, 143, undicesimo e comma 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento; g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell’obbligo dell’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l’identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall’elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all’art. 31, comma 2, del D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2012.

Riprendendo tale assunto, l’art. 384 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada (di cui al D.P.R. n. 495 del 1992) delinea, a titolo esemplificativo, i casi in cui è impossibile la contestazione immediata: a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso in curva; d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto; e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; f) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo.

2.3.- All’esito dell’inquadramento sistematico della fattispecie sul piano normativo, è dato rinvenire il seguente assetto della giurisprudenza di legittimità in ordine alla contestazione dell’infrazione mediante autovelox su strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento, in difetto di un decreto prefettizio autorizzativo.

2.3.1.- In forza di un orientamento risalente e consolidato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6432 del 19/03/2014; Sez. U, Sentenza n. 3936 del 13/03/2012; Sez. 2, Sentenza n. 21523 del 18/10/2011; Sez. 2, Sentenza n. 21021 del 12/10/2011; Sez. 2, Sentenza n. 19755 del 27/09/2011; Sez. 2, Sentenza n. 376 del 10/01/2008; Sez. 2, Sentenza n. 1889 del 28/01/2008), gli agenti accertatori possono avvalersi di strumenti elettronici di rilevazione della velocità anche sulle strade che, per la loro tipologia, non rientrino tra quelle per le quali, a norma dell’art. 4 del D.L. n. 121 del 2002, è consentito l’uso di tali mezzi, nè risultano comprese nel decreto prefettizio che individua le strade sulle quali è possibile l’uso di quelle apparecchiature.

In base a questa impostazione, la giustificazione addotta dagli agenti accertatori – nel senso che l’accertamento era stato eseguito mediante apparecchio di rilevamento direttamente gestito dagli organi di Polizia municipale e nella loro disponibilità, che consentiva la determinazione dell’illecito in tempo successivo, perchè il veicolo oggetto del rilievo era a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari ex art. 201, comma 1-bis, lett. e), del C.d.S. – è idonea a rendere legittima una contestazione differita, che altrimenti avrebbe dovuto essere effettuata immediatamente, secondo quanto disposto dall’art. 200 C.d.S. Trova, infatti, applicazione il principio a mente del quale il disposto dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, in L. n. 168 del 2002, integrato con la previsione dello stesso art. 4, comma 2 – che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali -, regola l’utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del C.d.S. (limiti di velocità e sorpasso), tra l’altro, anche in funzione del medesimo art. 4, comma 4, con il quale si esclude tout court l’obbligo della contestazione immediata.

Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone un generalizzato divieto di utilizzazione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione, seppure con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201, comma 1-bis, del C.d.S. Pertanto, in ragione di tale orientamento, in riferimento al caso dell’infrazione del limite di velocità accertato a mezzo di apparecchiature elettroniche mobili presidiate dagli agenti accertatori, qualora nel verbale si sia dato atto dell’impossibilità di fermare l’autoveicolo in tempo utile nei modi regolamentari ex art. 384, lett. e), di detto regolamento, il Giudice dell’opposizione non può escludere detta impossibilità con il rilievo dell’astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere, in qualche modo, la contestazione immediata (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 376 del 10/01/2008; Sez. 1, Sentenza n. 5861 del 17/03/2005; Sez. 1, Sentenza n. 11971 del 08/08/2003).

2.3.2.- Senonchè la facoltà di contestazione di infrazioni sulle strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali presuppone, per qualsiasi strumento di rilevazione con postazione fissa, senza presidio di agenti, con rilievo dell’infrazione da remoto (ma non per i dispositivi con postazione mobile, in presenza di agenti), presuppone che vi sia un decreto prefettizio autorizzativo del controllo con contestazione differita.

Ne consegue che, in difetto, a monte, di una siffatta autorizzazione prefettizia, non può scattare alcuna causa di esonero dalla contestazione immediata di cui all’art. 201, comma 1-bis, del C.d.S. per i dispositivi fissi con rilievo da remoto, senza presidio degli agenti.

Ed invero, solo in caso di contestazione differita a mezzo di autovelox relativa ad infrazione commessa su strada extraurbana principale (o su autostrada) non è necessaria l’indicazione, nella motivazione del verbale, del decreto prefettizio di ricomprensione della strada tra quelle su cui è possibile l’accertamento differito della violazione, atteso che, ai sensi degli artt. 201, comma 1-quater, del C.d.S. e 4, comma 2, del D.L. n. 121 del 2002 (conv., con modif., in L. n. 168 del 2002), le ragioni che esimono gli accertatori dalla contestazione immediata sono direttamente evincibili dalle disposizioni di legge che le reputano, in via generale, sussistenti in base alle caratteristiche della circolazione.

Per converso, per le strade diverse da quelle extraurbane principali (e dalle autostrade), le ragioni esimenti non possono che essere desumibili dal decreto prefettizio che autorizza su di esse l’accertamento differito tramite autovelox, ma ciò con limitato riferimento alle postazioni fisse senza presidio degli agenti accertatori con rilevamento da remoto (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 26959 del 14/09/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 21603 del 28/07/2021; Sez. 2, Sentenza n. 10918 del 26/04/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 24758 del 05/11/2020; Sez. 2, Sentenza n. 23551 del 27/10/2020; Sez. 2, Sentenza n. 4090 del 12/02/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 24214 del 04/10/2018; Sez. 62, Ordinanza n. 23726 del 01/10/2018; Sez. 6-2, Sentenza n. 26441 del 20/12/2016; Sez. 6-2, Ordinanza n. 331 del 13/01/2015; Sez. 2, Sentenza n. 23882 del 15/11/2011; Sez. 2, Sentenza n. 2243 del 30/01/2008).

Per contro, quanto agli strumenti di misura della velocità collocati in postazioni mobili, con la presenza e sotto il diretto controllo di un operatore di polizia, il rilevamento può avvenire in autostrada e sulle strade extraurbane principali, ovvero sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento, anche in assenza di indicazione del decreto del prefetto di cui all’art. 4 della L. n. 168 del 2002, con la conseguente ammissione della contestazione differita della violazione.

Al riguardo, gli arresti più recenti confermano la discriminazione tra postazioni fisse (senza presidio) e postazioni mobili (in presenza degli agenti accertatori) sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento, e – all’esito di tale discriminazione – limitano la necessità del decreto prefettizio alle sole apparecchiature automatiche (fisse e senza presidio) per il rilevamento delle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 18560 del 09/06/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 776 del 19/01/2021; Sez. 2, Sentenza n. 16622 del 20/06/2019).

E tanto posto che l’art. 4 del D.L. n. 121 del 2002, come convertito, richiama la “installazione” dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 (concernente il superamento dei limiti di velocità), 148 (relativo all’inosservanza del divieto di sorpasso) e 176 C.d.S. (inerente ad una serie di comportamenti illeciti posti in essere durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali) e la “utilizzazione”, evidentemente riferendosi a qualsiasi rilevamento automatico senza la presenza degli agenti accertatori, con individuazione dell’infrazione in tempi successivi.

Ed, ancora, ai fini dell’approvazione od omologazione ai sensi dell’art. 45, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992, l’art. 4, comma 3, ultimo periodo, del citato D.L. n. 121 del 2002 fa esclusivo richiamo ai dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, “senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti” (ipotesi, questa, a sua volta evocata dall’art. 201, comma 1-bis, lett. f, del C.d.S.).

E peraltro una simile distinzione ha una valida ratio giustificativa, a fronte dell’esigenza di garantire la sicurezza della circolazione stradale sulle strade, riducendo così i rischi per l’incolumità degli utenti e la frequenza degli incidenti sulle strade, poichè è rimessa alla discrezionalità degli agenti accertatori l’individuazione del punto variabile in cui è opportuno il rilevamento in presenza all’interno del territorio comunale (e non già ad un decreto prefettizio che si limiti a individuare i tratti in cui sia possibile installare dispositivi fissi).

2.3.3.- Nella fattispecie è pacifico che l’infrazione è stata rilevata mediante dispositivo mobile, presidiato dagli agenti accertatori, su strada extraurbana secondaria, con l’effetto che nessun decreto prefettizio doveva essere richiamato nel verbale di accertamento, nè il rilevamento presupponeva l’esistenza di detto decreto prefettizio autorizzativo.

Sicchè la giustificante della contestazione differita poteva essere addotta (appunto perchè, a monte, la Polizia municipale del Comune di (Omissis) era abilitata ad effettuare il controllo della velocità mediante autovelox, con rilevamento mobile sul tratto di strada extraurbana secondaria su cui l’infrazione è stata accertata), in ragione della verifica in presenza, dopo il passaggio dei mezzi, del superamento dei limiti di velocità.

La causa di esonero dalla contestazione immediata rientra, pertanto, nella lett. e), piuttosto che nella lett. f), dell’art. 201, comma 1-bis, del C.d.S. 3.- Con il terzo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 346, 342 e 112 c.p.c., per avere il Tribunale confermato l’annullamento del verbale di accertamento anche per la mancata indicazione dei dati relativi all’omologazione dell’apparecchiatura e alla sua revisione periodica o taratura, quali dati non emergenti dal verbale, benchè l’appellato, nella comparsa di costituzione e risposta, si fosse limitato a trascrivere i motivi dell’impugnazione del verbale esposti nel giudizio di prime cure, senza però chiedere espressamente, come era suo onere, che venissero nuovamente sottoposti all’esame e alla cognizione del giudice d’appello, affinchè fossero decisi.

Senonchè l’appellato avrebbe dovuto manifestare in forma non equivoca la volontà di chiedere il riesame e la consequenziale decisione, quale parte vittoriosa in primo grado, affinchè il giudice potesse essere investito di tali motivi.

3.1.- Il motivo è infondato.

E tanto perchè il dettagliato richiamo al contenuto degli scritti difensivi di primo grado – attraverso la puntuale trascrizione dei motivi dell’impugnazione del verbale esposti nel giudizio di prime cure – è idoneo a manifestare la volontà della parte di sottoporre nuovamente al giudice del gravame tutte le domande ed eccezioni non accolte in primo grado e, quindi, a ritenere assolto l’onere previsto dall’art. 346 c.p.c. di specifica riproposizione in appello di quelle domande, a pena di rinuncia alle stesse (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25840 del 23/09/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 22311 del 15/10/2020; Sez. 6-5, Ordinanza n. 12691 del 25/06/2020; Sez. U, Sentenza n. 7940 del 21/03/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 20520 del 03/08/2018; Sez. 6-5, Ordinanza n. 12191 del 18/05/2018).

4.- Con il quarto motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 45, comma 6, del C.d.S., ossia della normativa sulla taratura e sull’omologazione, per avere il Giudice del gravame accolto il motivo inerente alla mancata indicazione dei dati relativi all’omologazione dell’autovelox mobile e alla sua revisione o taratura, benchè nel verbale fossero indicati, in modo chiaro e preciso, i dati della taratura dell’autovelox Velomatic 512 D e il numero di matricola del suddetto apparecchio, mentre nel giudizio di primo grado il Comune di (Omissis) avesse depositato il certificato di taratura emesso da un centro di taratura accreditato, da cui emergeva che l’ultimo controllo era stato effettuato nel 2015, ossia circa un anno prima dell’infrazione avvenuta il 22 settembre 2016.

Sicchè sarebbe stato onere del destinatario della contestazione allegare e dimostrare il difetto di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo elettronico, senza che il Giudice potesse sindacare le modalità con le quali tale taratura era stata effettuata.

Ebbene, nella fattispecie, l’opponente non aveva prodotto specifiche, circostanziate e documentate contestazioni, nè sul funzionamento dell’autovelox, nè tantomeno sulla verifica periodica.

Inoltre, obietta l’istante che per gli autovelox a postazione mobile, a differenza di quelli a postazione fissa, non sarebbe prescritta l’approvazione e/o l’omologazione del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, poichè il funzionamento delle apparecchiature mobili, con la presenza di agenti, sarebbe accertato al momento del rilevamento dell’infrazione.

4.1.- La censura è fondata.

E ciò perchè l’Amministrazione ha fornito la dimostrazione della regolare omologazione e taratura dell’apparecchio mobile presso un centro accreditato entro un anno prima del rilevamento dell’infrazione, sicchè sarebbe stato onere dell’opponente, quale destinatario dell’infrazione, dimostrare il difetto del suo funzionamento.

In primis, in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi (Corte Cost., Sentenza n. 113 del 18/06/2015).

E in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento, mediante i relativi certificati (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 8236 del 14/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 40627 del 17/12/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 36982 del 26/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 14597 del 26/05/2021; Sez. 2, Sentenza n. 10463 del 03/06/2020; Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016).

Tanto premesso, in presenza del certificato di taratura rilasciato da soggetto abilitato, non è consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata effettuata.

Con la conseguenza che l’efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti (autovelox), che sia omologato e sottoposto a verifiche periodiche, come nel caso di specie, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28587 del 03/10/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 17574 del 18/06/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29093 del 18/12/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 25013 del 09/11/2020; Sez. 6-2, Sentenza n. 18354 del 12/07/2018; Sez. 2, Sentenza n. 11574 del 11/05/2017).

Sicchè, a fronte di tale regolare e tempestiva taratura e omologazione, mediante un centro accreditato, con il rilascio della relativa certificazione, non sarebbe stata necessaria un’ulteriore verifica rimessa a terzi del funzionamento dell’apparecchio al tempo della sua utilizzazione, presumendosi, in ragione dell’avvenuta omologazione, il suo regolare funzionamento (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 33414 del 11/11/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 8695 del 17/03/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 3538 del 11/02/2021).

Sarebbe stato, invece, onere del destinatario della contestazione dimostrare che, in concreto, il dispositivo non funzionasse all’epoca in cui l’infrazione è stata rilevata, prova pacificamente non fornita, sicchè il giudice di merito non avrebbe potuto escludere il suo funzionamento in difetto di una verifica rimessa a terzi al momento dell’utilizzazione del dispositivo.

5.- Conseguentemente, il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso devono essere accolti, nei sensi di cui in motivazione, mentre il terzo motivo va disatteso.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Benevento, in diversa composizione monocratica, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, rigetta il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Benevento, in diversa composizione monocratica, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2023


MASSIMA: In tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità su strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento di cui all’art. 2, secondo comma, lett. c) e d), codice della strada, l’utilizzo del sistema “autovelox” è soggetto al preventivo decreto autorizzativo del prefetto solo per le postazioni fisse e non anche per quelle mobili, valendo per queste ultime la regola della contestazione immediata salve le eccezioni previste dall’art. 201, comma 1-bis, codice della strada