Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 12 dicembre 2023, n. 34691


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. PAPA Patrizia – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. AMATO Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8781/2019 R.G. proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in …, presso lo studio dell’avvocato P. F. rappresentato e difeso dagli avvocati …;                 – ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA DI VARESE;                                                                                             – intimati –

avverso la SENTENZA del TRIBUNALE VARESE n. 665/2018 depositata il 12/09/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2023 dal Consigliere AMATO CRISTINA.

Svolgimento del processo

CHE:

  1. Con verbale del 04.10.2015, notificato in data 25.11.2015, a A.A. veniva contestata la violazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 218, comma 6, (Codice della Strada, ‘C.d.S.’), revoca della patente, per aver circolato abusivamente, nonostante fosse sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. L’infrazione veniva accertata in data (Omissis) alle h18:00 e non contestata immediatamente, in quanto l’agente accertatore era comandato in servizio (squadra volante presso la Questura di Varese) con orario dalle 19:00 alle 24:00.

1.1. Il A.A. si opponeva al verbale di contestazione, ex art. 203 C.d.S.. Il Prefetto respingeva l’opposizione e, con ordinanza-ingiunzione del 24.02.2016, comminava il pagamento di Euro 4.044,00; con provvedimento del 25.02.2016, n. 51942/74764, decretava la revoca della patente di guida.

  1. Il suddetto decreto veniva impugnato dal A.A. dinanzi al Giudice di Pace di Varese, il quale rigettava il ricorso compensando le spese.
  1. Avverso detta pronuncia, A.A. interponeva appello innanzi al Tribunale di Varese, che – con sentenza n. 665/2018 – respingeva l’opposizione e, per l’effetto, ordinava al A.A. e a … Srl , quale obbligato in solido, il pagamento di Euro 4.044,00, osservando, per quel che qui ancora rileva:

– non sussiste alcuna incertezza sull’identificazione del trasgressore, in quanto il conducente era stato identificato dall’agente di polizia, come risulta dalla relazione di servizio e dall’escussione dell’agente accertatore in qualità di testimone;

– le ragioni della mancata contestazione immediata sono state spiegate nel verbale, e tale causa di impossibilità non è suscettibile di ulteriore valutazione in questa sede;

  1. Avverso detta pronuncia A.A. proponeva ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi.

Nell’udienza del 07.07.2022 veniva rilevata da questa Corte la mancata notifica all’Avvocatura Generale dello Stato e, con ordinanza interlocutoria, il Collegio ne ordinava la rinnovazione entro 60 giorni.

A seguito di rinnovata notifica, il ricorso veniva deciso nell’udienza del 31 gennaio 2023.

La Prefettura e il Ministero dell’Interno restavano intimati.

Motivi della decisione

CHE:

  1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4). Si censura la parte della sentenza in cui il Tribunale di Varese non si è pronunciato (come neanche aveva fatto il Giudice di Pace) sul motivo di opposizione all’ordinanza prefettizia, consistente nella violazione dell’art. 12 C.d.S., comma 5 e dell’art. 24, comma 3, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – “Reg. C.d.S.”). Nella prospettazione del ricorrente, l’accertatore non era in servizio al momento della constatazione dell’infrazione (h 18:00, mentre l’accertatore avrebbe preso servizio alle h 19:00), e non indossava l’uniforme. Contesta, pertanto, il ricorrente alla sentenza impugnata il vizio della nullità per omessa pronuncia.
  1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 C.d.S. e 24 Reg. C.d.S., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Dall’istruttoria svolta in primo grado risulta che l’agente accertatore, pur essendo in borghese, non avrebbe utilizzato alcun segno distintivo per farsi riconoscere. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe viziata in quanto il Tribunale non avrebbe applicato le norme citate: se lo avesse fatto, avrebbe decretato la nullità del provvedimento prefettizio, in quanto la ratio delle disposizioni citate è quella di garantire il diritto di difesa dell’utente della strada.
  1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 200 C.d.S. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), ed omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) Il ricorrente lamenta il fatto che il Tribunale ha ritenuta valida una contestazione differita, senza verificare l’effettiva esistenza di una causa di impossibilità della contestazione immediata. Dalle risultanze istruttorie risulta che l’agente accertatore circolava sulla sua auto, in borghese, quando ha visto e riconosciuto il A.A., lo ha affiancato, ma invece di fermarlo con ‘Alt’ mostrando il distintivo ha svoltato a destra, lasciando proseguire oltre la vettura del A.A..
  1. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 201 C.d.S. e dell’art. 385 Reg. C.d.S. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), ed omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Il verbale notificato non contiene fondati motivi atti a giustificare la contestazione differita: nel verbale, infatti, la motivazione addotta dall’accertatore consiste nel giustificare la mancata contestazione immediata perchè comandato in servizio d’istituto squadra volante presso la Questura di Varese con orario 19-24, laddove l’infrazione sarebbe stata accertata alle h18:00. Il ricorrente, pertanto, censura la motivazione del Tribunale qualificandola come apparente, laddove il giudice del gravame ha ritenuto valida la contestazione differita nel caso di specie, senza verificare – alla luce dei fatti in causa – l’effettiva esistenza di una causa di impossibilità della contestazione immediata, omettendo di valutare la legittimità dei motivi di mancata contestazione immediata nel verbale.
  1. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tutti censurano la pronuncia impugnata con riferimento alla motivazione sulla mancata contestazione immediata dell’infrazione e al comportamento tenuto dall’agente accertatore rispetto al trasgressore, e sono infondati.

5.1. Il C.d.S., art. 12 (nel testo applicabile ratione temporis), prevede in primo luogo (comma 1 e 2) che l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale spetta a soggetti specificamente indicati dal primo e dal comma 2; a questo novero appartiene l’agente accertatore del caso che ci occupa (Polizia Stradale della Polizia di Stato). Il comma 5 prevede, poi, che: “I soggetti indicati nel presente articolo (eccetto quelli di cui al comma 3-bis: (servizi di scorta)), quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento” (v. anche art. 24, comma 1, Reg. C.d.S., ove si ribadisce l’uso del segnale distintivo per i soggetti che espletano servizio di polizia stradale quando non sono in uniforme).

5.1.1. Rilevato l’incontestato dovere dell’agente accertatore della Polizia di Stato (unitamente a Carabinieri, Guardia di finanza etc., i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale), di procedere all’accertamento dell’infrazione anche fuori dall’orario di servizio (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2748 del 30/01/2019, Rv. 652646 – 01; Cass. penale n. 35099/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5771 del 03/03/2008, Rv. 602077 – 01; Cass. 5538/2001), l’utilizzo di segnali distintivi al fine di consentire al trasgressore il corretto diritto di difesa incontra limiti oggettivi a causa dei quali, per ragioni contingenti, sia impedito agli organi accertatori, nel caso concreto, di elevare la contestazione contestualmente all’accertamento delle condizioni di rilevamento dell’infrazione. Ne consegue che il verbalizzante, una volta constatata l’infrazione, può procedere alla redazione del verbale di accertamento, posto che, sebbene la contestazione immediata e l’ostensione di segnali distintivi rientri nella possibilità materiale degli agenti, detto comportamento non è tuttavia imposto dagli obblighi fissati dalla normativa, collidendo una tale pretesa con le modalità di organizzazione del servizio, da svolgersi secondo criteri discrezionalmente stabiliti dall’Amministrazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19902 del 15/09/2009, Rv. 609914 – 01).

5.1.2. Nel caso di specie, come messo in rilievo dalla testimonianza dell’agente riportata nel secondo motivo di doglianza, l’accertatore aveva individuato il trasgressore – già sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente – ma non aveva potuto procedere alla contestazione immediata e all’esibizione dei segnali distintivi, considerate le condizioni di traffico e l’imminente sua presa di servizio. Si tratta di particolari eventualità, rispetto alle quali costituisce un inammissibile sindacato della discrezionalità organizzativa dell’amministrazione ogni eventuale rilievo mosso dal giudice del merito. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte è fermissima nel ritenere che il giudice di merito non è abilitato a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione (Sez. 2, Ordinanza n. 18023 del 09/07/2018, Rv. 649588 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21878 del 2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19902 del 15/09/2009, Rv. 609914 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2206 del 01/02/2007, Rv. 594631 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24355 del 15/11/2006 (Rv. 594623 – 01). Resta, altresì, fermo che – fuori dalle ipotesi tipizzate dal legislatore per le quali non è necessaria la contestazione immediata (art. 201 C.d.S., comma 1-bis e art. 384, comma 1, Reg. C.d.S.) – negli altri casi, quale quello in esame, è necessario che, quando si proceda a contestazione differita, il verbale notificato agli interessati contenga anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 36922 del 26/11/2021, Rv. 663085 – 01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18023 del 2018, cit.; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 27771 del 22/11/2017, Rv. 646951 – 01; Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 23222 del 14/10/2013, Rv. 629059 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2206 del 01/02/2007, Rv. 594631 – 01).

5.2. Quanto alle censure del ricorrente relative alla valutazione delle ragioni della mancata contestazione immediata dell’infrazione da parte dell’agente accertatore: in disparte l’inammissibile riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (terzo motivo di gravame), posto che ricorre l’ipotesi della c.d. “doppia conforme”, va osservato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nell’attuale testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni; sicchè sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 – Rv. 655413 – 01; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018 – Rv. 651305 – 01; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 14802 del 14/06/2017 – Rv. 644485 – 01) come motivo di ricorso (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018 – Rv. 648686 – 01).

5.2.1. Tanto precisato, ben può il giudice di merito, nell’ambito di un accertamento di fatto a lui demandato (con il limite, sopra ricordato, dell’insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio), valutare se, nella fattispecie esaminata, il motivo indicato nel verbale di accertamento sia idoneo a rendere impossibile la contestazione immediata. La valutazione della situazione in fatto (nel caso di specie: agente accertatore in procinto di prendere servizio) ed il giudizio sulla possibilità di fermare o inseguire il veicolo (in considerazione della situazione di circolazione rispetto alle esigenze di servizio dell’agente), sono rimessi al giudice del merito, e non possono essere nuovamente formulati in sede di legittimità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12865 del 21/05/2008; Rv. 603362 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18071 del 27/08/2007, Rv. 599439 – 01). Nel caso che ci occupa, il giudice del gravame ha ritenuto non suscettibile di ulteriore valutazione in sede di merito la causa di impossibilità di contestazione immediata riportata nel verbale (v. sentenza p. 4, 1 capoverso). Tale motivazione non può dirsi apparente, secondo i canoni di recente stabiliti da questa Corte (ex plurimis, di recente: Cass. SU n. 2767/2023), posto che fa implicitamente proprie, condividendole, le argomentazioni esplicative verbalizzate dall’agente certificatore.

  1. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di questa fase processuale, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;

nulla per le spese.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 30 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2023


MASSIMA:  In materia di sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, ove l’accertatore abbia individuato il trasgressore ma non abbia potuto procedere alla contestazione immediata e all’esibizione dei segnali distintivi, considerate le condizioni di traffico e l’imminente sua presa di servizio, queste ultime costituiscono particolari eventualità rispetto alle quali costituisce un inammissibile sindacato della discrezionalità organizzativa dell’amministrazione ogni eventuale rilievo mosso dal giudice del merito, il quale non è abilitato a sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della pubblica amministrazione.