Cass. civ., sez. I, ord., 07 giugno 2023 n. 16125


Fatti di causa

Con atto di citazione, ritualmente notificato il 16 luglio 2014, A.A. conveniva in giudizio di fronte al Tribunale di Roma (Sezione specializzata in materia di impresa) C.C. (madre dell’attore), la società J. a r.l. (società di famiglia), la società M. a r.l. (società di famiglia), D.D. (fratello dell’attore), F.F., G.G. e E.E..

L’attore chiedeva al Tribunale adito di accertare la sua titolarità delle quote societarie delle società J. Srl e M. Srl nelle misure rispettivamente del 50% e 33% del capitale sociale; nonché di accertare l’illegittimità del comportamento dei convenuti e la lesione del suo diritto di prelazione e, per l’effetto, la condanna delle controparti alla restituzione a suo favore delle quote societarie in questione, nella misura di Euro 103,29 (per la M. s.r.l.). e di Euro 20.650,00 (per la J. Srl ), instando al contempo per la sua reintegrazione nelle compagini sociali. L’attore evidenziava di essersi accorto (a seguito di una verifica delle visure societarie) di non comparire più nella compagine delle due società, che erano state modificate a sua insaputa (non avendo mai ricevuto un atto di esclusione e non avendo ceduto le proprie quote). A seguito di questa modifica risultava socio di maggioranza di entrambe le società il fratello dell’attore, D.D.; non risultava più titolare di alcuna quota la madre (C.C.) e risultavano soci E.E., F.F. e G.G.. L’attore chiedeva altresì la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni cagionati e la dichiarazione di nullità delle cessioni delle quote in favore di E.E., F.F. e G.G.. In via subordinata, per la ipotesi denegata di mancata restituzione delle quote, A.A. chiedeva la condanna delle controparti a titolo di risarcimento del danno per la somma di Euro 20.753,29 (pari al valore complessivo delle quote) e alla corresponsione di una rendita vitalizia annuale pari ad Euro 50.000. Nel medesimo giudizio di merito l’attore proponeva istanza per la concessione di misure cautelari (ex artt. 670, 671 e 700 c.p.c.) e precisamente per il sequestro giudiziario delle quote delle due società, per la sua reintegrazione (con provvedimento urgente) nella compagine sociale di entrambe le società e, in subordine, per il sequestro conservativo di due immobili ovvero di tutte le quote di proprietà dei convenuti, per un ammontare pari al credito risarcitorio di almeno Euro 200.000. Le richieste cautelari erano respinte con ordinanza riservata del 24 dicembre 2014. Nel corso del giudizio decedeva l’attore.

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 7233/2017 pubblicata l’11 aprile 2017 rigettava le domande proposte dalla parte attrice A.A., sua erede, poiché riteneva che non fosse stata fornita prova adeguata del titolo di proprietà delle quote delle due società dichiarate possedute dall’attore, né di aver mantenuto tale diritto sino all’attualità. Il Tribunale riteneva, infatti accertato che le quote fossero state legittimamente cedute dal A.A. agli inizi degli anni ’90 e che era provato che successivamente l’attore aveva partecipato alle riunioni assembleari esclusivamente quale procuratore speciale della madre.

Con atto notificato il 5 ottobre 2017 la ricorrente ha proposto appello. Su eccezione dei convenuti, la Corte di Appello adita con la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il proposto appello per tardività della notificazione dell’impugnazione per decorso inutile del termine breve (la notificazione dell’impugnazione si era perfezionata il 5 ottobre 2017; la notificazione della sentenza impugnata era avvenuta via pec il 13.4.2017 al difensore costituito dell’appellante). A sostegno dell’avvenuta notifica della sentenza di primo grado la Corte aveva acquisito il messaggio di mancata consegna per casella postale piena.

La sig.ra A.A. ha presentato ricorso per cassazione con tre motivi, accompagnato da memoria.

Ragioni della decisione

1.Il Collegio ritiene di dovere, per pregiudizialità logica, affrontare in primo luogo il terzo motivo con il quale la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione della L. 21 gennaio 1994, n. 53art. 3-bis, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, artt. 16 e 16-sexies (convertito, con modificazioni, in L. 17 dicembre 2012, n. 221), nonché degli artt. 138, 137, 325, 326 e 327 c.p.c..

Con la censura si fa valere la nullità della sentenza impugnata per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile per tardività l’appello (asseritamente notificato oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado). E ciò sul presupposto che si sarebbe perfezionata la notificazione via PEC ad opera delle parti convenute della sentenza di primo grado (e così integrato il presupposto per la decorrenza del termine breve per appellare ex art. 325 c.p.c.) ancorché il sistema non avesse generato la ricevuta di “avvenuta consegna” ed avesse invece generato una ricevuta di “mancata consegna” per casella pec piena. Tale situazione secondo la parte ricorrente non può essere omologata come pretende la Corte territoriale al rifiuto del destinatario di ricevere copia dell’atto da notificare, nel qual caso la notifica si considera fatta a mani proprie, perché, nel caso di specie, il destinatario nulla sa della eseguita notificazione via pec. La giurisprudenza della Suprema Corte (contrariamente a quanto assume la Corte territoriale) contraddice la soluzione accolta nella sentenza impugnata (Cass., sez. V, 20 luglio 2018, n. 19397). In conclusione, non potendo dirsi perfezionata la notifica via pec della sentenza di primo grado, non ha iniziato a decorrere il termine breve per l’appello ex art. 325 c.p.c. Sicché l’appello di A.A. avrebbe dovuto essere considerato tempestivo ed ammissibile.

1.1. La censura è fondata. Il Collegio intende dare continuità all’orientamento da ultimo, con pronuncia (ord. 2193 del 2023) che si fa espressamente carico dei precedenti contrastanti e di quelli conformi sulla specifica questione del perfezionamento (o meno) della notifica a mezzo PEC, nel caso in cui la casella digitale del destinatario risulti piena.

La Corte, al riguardo, ha ritenuto che ove vi sia la dichiarazione di domicilio “fisico” (nella specie risultante ex actis) in caso di casella piena del soggetto destinatario, è insufficiente per il notificante depositare la relativa comunicazione del gestore della casella, dovendosi quest’ultimo attivare, per effettuare la notifica, a tentare di eseguire l’adempimento al domicilio fisico del destinatario, precedentemente eletto (Cass., n. 26810/2022). Questo Collegio recepisce tale orientamento espresso già da Cass., n. 40758/2021 che aveva precisato come: “In caso di notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione non andata a buon fine, ancorché per causa imputabile al destinatario (nella specie per “casella piena”), ove concorra una specifica elezione di domicilio fisico – eventualmente in associazione al domicilio digitale – il notificante ha il più composito onere di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domiciliatario fisico eletto in un tempo adeguatamente contenuto, non potendosi, invece, ritenere la notifica perfezionata in ogni caso con il primo invio telematico”.

  1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione degli artt. 190 e 359 c.p.c., art. 352 c.p.c., comma 1, art. 153 c.p.c., comma 2, art. 345 c.p.c., comma 3, artt. 166 e 167 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, artt. 325, 326 e 327 c.p.c., della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3-bis e dei principi generali in tema di concentrazione delle attività processuali in grado di appello, di autoresponsabilità e dell’affidamento processuale. Violazione del contraddittorio.

Con il primo motivo si fa valere la nullità della sentenza per avere la Corte territoriale erroneamente giudicato ammissibile la produzione documentale effettuata dalle controparti (per provare la dedotta eccezione di inammissibilità per tardività dell’appello principale) soltanto con la comparsa conclusionale depositata nel giudizio di appello. Se la Corte territoriale avesse ritenuto la produzione documentale anzidetta inammissibile per tardività, avrebbe in pari tempo dovuto respingere, per assenza di prova, la eccezione di inammissibilità dell’appello principale.

  1. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, art. 183 c.p.c., commi 6-8, artt. 115, 210, 325, 326 e 327 c.p.c., della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3-bis nonché dei principi generali che sovrintendono alla distinzione tra rilievo officioso e prova degli impedimenti processuali. La Corte territoriale avrebbe ritenuto ammissibile la produzione documentale effettuata dalle controparti (per provare la dedotta eccezione di inammissibilità per tardività dell’appello principale) sul presupposto che si trattava di una eccezione di inammissibilità per tardività dell’appello principale rilevabile d’ufficio e sull’ulteriore presupposto che essa stessa Corte d’Appello avrebbe potuto disporre d’ufficio la acquisizione della documentazione menzionata.

3.1 Il primo e il secondo motivo sono assorbiti dall’accoglimento del terzo.

  1. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 21 aprile 2023.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2023


COMMENTO – L’ordinanza in commento affronta la problematica delle conseguenze dell’impossibilità di consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cd. “saturazione” della casella del destinatario, che non risulti quindi idonea alla ricezione di ulteriori messaggi: per tale motivo, pur essendo stata adottata in una fattispecie in cui si discuteva di proprietà industriale, essa detta principi rilevanti anche nell’ambito della notificazione telematica degli atti della riscossione e nell’ambito del processo tributario.

Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva dichiarato inammissibile il gravame notificato in data 05 ottobre 2017, entro il cd. “termine lungo” semestrale ex art. 327 c.p.c. decorrente dal deposito della sentenza di primo grado (avvenuto l’11 aprile 2017), sul rilievo che la parte vincitrice in prime cure avesse provveduto alla notificazione della sentenza in data 13 aprile 2017, e che dunque l’appello dovesse essere proposto entro il cd. “termine breve” di trenta giorni ex artt. 325-326 c.p.c. decorrente da tale ultima data. Ad avviso dei giudici di appello, la notificazione della sentenza di primo grado, idonea a far decorrere il cd. “termine breve” di impugnazione, doveva ritenersi correttamente eseguita, nonostante il sistema non avesse generato una “ricevuta di avvenuta consegna”, bensì una “ricevuta di mancata consegna”, in quanto la casella di posta elettronica certificata del destinatario risultava troppo piena. Tale situazione, infatti, sarebbe risultata imputabile al notificatario, e quindi equiparabile ad un rifiuto del destinatario di ricevere la notificazione eseguita in modalità telematica, con le conseguenze di cui all’art. 138, comma 2, c.p.c. (che considera il rifiuto di ricevere la copia, che venga opposto dal destinatario dell’atto, del tutto equivalente alla notificazione in mani proprie di quest’ultimo).

Avverso la declaratoria di inammissibilità del gravame per tardività l’appellante propone ricorso per Cassazione che, con l’ordinanza in commento, trova integrale accoglimento.

Viene quindi data continuità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, quando la parte destinataria della notificazione abbia eletto anche un domicilio fisico, in aggiunta a quello digitale, il mancato perfezionamento della notifica telematica, ancorché verificatosi per causa imputabile al destinatario (che abbia lasciato “saturare” la propria casella p.e.c., mettendosi quindi in condizioni di non poter ricevere ulteriori notifiche), non esime il notificante dall’onere di riprendere il procedimento notificatorio sua sponte, in maniera tempestiva e senza richiedere alcun provvedimento al collegio giudicante, effettuando la notificazione con modalità analogiche presso il domicilio fisico risultante in atti.

In senso conforme all’ordinanza in commento si vedano, tra le altre, Cass. civ., sez. III, 20 dicembre 2021 n. 40758 (che ha ritenuto inammissibile la notificazione del ricorso per Cassazione qualora la prima notifica, ancorché effettuata al corretto indirizzo PEC del difensore della parte intimata, non si sia perfezionata a causa dell’errore “casella piena”, senza che l’intimante abbia tempestivamente ripreso il procedimento notificatorio al domicilio fisico risultante in atti, in maniera spontanea e tempestiva, senza richiedere alcun provvedimento al collegio giudicante); Cass. civ., sez. III, ord., 12 settembre 2022 n. 26810 (secondo la quale, nel caso in cui la notifica a mezzo p.e.c. della sentenza di appello al difensore della parte domiciliato extra districtum non vada a buon fine per causa imputabile a quest’ultimo, consistente nel riempimento della relativa casella, la tempestiva rinnovazione della notifica presso la Cancelleria della Corte di Appello presso cui pendeva la lite è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c.) e, da ultimo, Cass. civ., sez. V, ord., 24 gennaio 2023 n. 2193 (che ha esplicitamente distinto il caso in cui il destinatario, che non abbia potuto ricevere la notificazione telematica per avvenuta saturazione della propria casella di posta elettronica certificata, abbia eletto anche un domicilio fisico, in aggiunta a quello digitale, da quello in cui non l’abbia fatto, limitando l’onere di ripresa del procedimento notificatorio con modalità analogiche a carico del notificante unicamente al primo caso).

Le pronunce più recenti sembrano dunque aver abbandonato il precedente indirizzo di segno opposto, secondo il quale la notificazione di un atto eseguita ad un soggetto obbligato ex lege a dotarsi di un indirizzo p.e.c. si sarebbe potuta considerare perfezionata mediante la ricevuta con cui l’operatore attestava di avere trovato la casella di posta elettronica del destinatario “piena”, stante l’imputabilità di tale evento al destinatario medesimo, tenuto a dotarsi di un servizio automatico di avviso dell’imminente saturazione della propria casella (in tal senso, si vedano Cass. civ., sez. V, sent., 21 marzo 2018 n. 7029 e Cass. civ., sez. VI-3, ord., 11 febbraio 2020 n. 3164: quest’ultima, in particolare, in applicazione di tale principio, aveva ritenuto regolare la costituzione della parte resistente di un giudizio di legittimità avvenuta con controricorso depositato in Cancelleria dopo una notificazione telematica non andata a buon fine per saturazione della casella di posta elettronica certificata del difensore della parte ricorrente).

A seguito dell’indirizzo più recente, dunque, l’elezione di un domicilio fisico, in aggiunta a quello digitale, garantisce al difensore, che pure abbia lasciato colpevolmente “saturare” la propria casella di posta elettronica certificata, la ricezione della notificazione presso il predetto domicilio fisico, mediante una modalità analogica idonea ad assicurare l’effettiva conoscibilità dell’atto notificato.

Viceversa, qualora sia stato eletto unicamente un domicilio digitale, da parte del notificante non sarà esigibile alcun ulteriore adempimento: in tal caso, dunque, il notificatario potrà fare affidamento unicamente sulla costante e corretta gestione della propria casella di posta elettronica certificata, che non dovrà in alcun caso lasciar “saturare”, se non a rischio di poter vedere perfezionate nei propri confronti notificazioni meramente “virtuali”, improntate ad un criterio solo legale e presunto (e non effettivo) di conoscibilità dell’atto, quale è appunto la notificazione telematica perfezionata in presenza di una “ricevuta di mancata consegna” per saturazione della casella di posta del destinatario.

Dott.ssa Cecilia Domenichini

Unicusano- Roma