Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, sez. XXXI, 03 novembre 202, n.10220


Svolgimento del processo

Il ricorrente Di B. P. impugnava l’intimazione in epigrafe emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione susseguente alla cartella ivi indicata, afferente a tassa auto anno 2007.

Deduceva: la decadenza e prescrizione della pretesa per omessa notifica degli atti prodromici.

Allegava l’atto impugnato. Concludeva per l’accoglimento del ricorso.

Non si costituiva l’Agenzia delle Entrate Riscossione e neppure la Regione Campania.

All’udienza pubblica del 04.10.2022, present ile parti di cui al processo verbale, il ricorso veniva deciso come da dispositivo.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

L’art. 22 del D.L.vo 546/92 prevede che il ricorrente entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, deposita nella segreteria della Commissione Tributaria adita, l’originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137 e segg. del Codice di Procedura Civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta con fotocopia, per tale ultimo caso, della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

Il terzo comma di detto articolo prevede che in caso di consegna o spedizione a mezzo del servizio postale, la conformità dell’atto depositato nella segreteria della Commissione a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente.

Il secondo inciso di detto comma precisa come per il caso di difformità tra la copia consegnata o spedita alla parte a mezzo posta con quella depositata nella segreteria, il ricorso è inammissibile.

La ricostruzione ermeneutica di dette norme porta a ritenere che qualora la parte contro cui il ricorso sia stato proposto si costituisca e nulla eccepisca in ordine alla difformità tra la copia notificata e quella depositata si deve presumere che la conformità tra le copie sia incontestata.

Nel caso in cui, però, il destinatario del ricorso non si costituisca resta di tutta evidenza come la previsione di attestazione di conformità in calce al ricorso tra la copia depositata e quella spedita o consegnata, non può non determinare la inammissibilità del ricorso in quanto espressamente richiesto dalla norma.

La Commissione, infatti, non può supplire a tale mancata attestazione non avendo a disposizione copia dell’atto notificato a ragione anche dell’assenza in giudizio del destinatario del ricorso.

Peraltro, in tali sensi si è espresso il giudice di legittimità anche in riferimento al giudizio di appello che, in quanto ai principi suesposti, non differisce dal giudizio di primo grado (Cass. Sez.5 – , Sentenza n. 6677 del 15/03/2017. Conf.: Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1174 del 22/01/2010 Cass. Sez. Trib. 4615 del 22.2.2008).

Nello specifico i convenuti non si sono costituiti.

Ovviamente la disposizione sopra menzionata va coordinata con l’introduzione del processo telematico e segnatamente con l’art. 25 bis del D.L.vo 546/92.

Tale ultima norma conferma sostanzialmente, per quanto qui ne occupa, il potere di attestazione di conformità dell’atto notificato a mezzo PEC con quello che viene depositato in modalità telematica.

Dall’esame del fascicolo telematico tale attestazione di conformità manca.

Peraltro, la conformità potrebbe ricavarsi dall’eventuale deposito da parte del notificante della ricevuta di consegna, in formato “EML”, contenente i file digitali degli atti notificati all’Agenzia delle Entrate Riscossione ed alla Regione.

La ricevuta di consegna versata in atti dal ricorrente, invece, non contiene tali file in quanto questi si è limitato a depositare semplicemente la ricevuta di consegna del ricorso all’Ente in formato PDF invece che in formato EML.

Ciò preclude alla intestata CTP di poter accedere a tale file e così verificare che l’atto richiamato nella ricevuta di consegna e notificato (ricorso) sia conforme a quello depositato all’atto della iscrizione a ruolo del ricorso.

La conseguenza, pertanto, di tale omissione, in forza del coordinamento delle norme sopra richiamate, è l’inammissibilità del ricorso stante la mancata costituzione di parte convenuta. Resta assorbito ogni altro motivo.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per spese.

Napoli lì 04.10.2022


COMMENTO REDAZIONALE – La sentenza in commento dichiara l’inammissibilità del ricorso, stante la mancata attestazione di conformità ex art. 25-bis D.lgs. 546/1992 dell’atto introduttivo depositato nel fascicolo telematico rispetto a quello notificato via p.e.c. alla parte resistente, che non si era costituita in giudizio.

Infatti, qualora la parte contro cui il ricorso sia stato proposto si costituisca senza nulla eccepire in ordine alla difformità tra la copia notificata e quella depositata, si deve presumere la conformità tra le copie.

Viceversa, in caso di mancata costituzione della parte resistente, la mancanza di attestazione di conformità in calce al ricorso tra la copia depositata e quella spedita o consegnata determina l’inammissibilità del ricorso.

Il predetto principio, già affermato rispetto alle tradizionali modalità cartacee (i.e.: analogiche) di notifica e deposito del ricorso, trova applicazione anche rispetto alle modalità telematiche, laddove il potere di certificazione di conformità è espressamente previsto dall’art. 25-bis D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

In mancanza di tale certificazione, la conformità tra l’atto notificato e quello depositato si sarebbe potuta eventualmente ricavare dalla ricevuta di avvenuta consegna (RAC) in formato “EML“, contenente i file digitali degli atti notificati alle parti resistenti.

Tuttavia, nel caso di specie, la ricevuta di consegna versata in atti non conteneva tali file, poiché il ricorrente si era limitato a depositare semplicemente la ricevuta di consegna del ricorso all’Ente in formato PDF, anziché in formato EML.

Ciò preclude al giudice di poter accedere a tale file e di poter quindi verificare che l’atto richiamato nella ricevuta di consegna e notificato (ricorso) sia conforme a quello depositato all’atto dell’iscrizione a ruolo del ricorso.

Stante la mancata costituzione di parte convenuta, quest’ultimo viene quindi dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni altro motivo.