Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, sez. IV, 21.01.2020 n. 48


Il sig. F.S. ha impugnato la cartella di pagamento di euro 64.838,42=, emessa da Equitalia Cerit spa per imposte dirette, IVA e sanzioni, relative all’anno 2005, iscritte a ruolo da parte dell’Agenzia delle entrate di Firenze, in esito ad avviso di accertamento sottostante, che pure viene impugnato.

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto impugnato per i seguenti motivi:

  • Inesistenza, e quindi nullità, della notifica della cartella di pagamento, in quanto effettuata in Via (OMISSIS….) al numero civico X, e consegnata a tale sig.ra M.P., che non ha alcun rapporto con il ricorrente, che risiede alla stessa via ma al numero civico Y;
  • Assenza dei requisiti essenziali per mancanza di sottoscrizione e di motivazione della cartella;
  • Omessa notifica dell’avviso di accertamento presupposto, di cui il ricorrente è venuto a conoscenza solo con la cartella impugnata;
  • Omessa notifica dell’invito al contraddittorio, che determina l’inesistenza del presupposto giuridico legittimante l’accertamento induttivo;
  • Infondatezza della pretesa tributaria, in quanto fondata solo sulle risultanze dello studio di settore, senza l’apporto di altri elementi a supporto, senza neppure tener conto della situazione di crisi aziendale verificatasi in tale anno.

Equitalia Cerit spa ha chiesto il rigetto del ricorso per i seguenti motivi:

  • La notifica è stata effettuata nella residenza del ricorrente, in sua assenza, a mani della sig.ra M.P., qualificatasi come addetta alla casa, come risulta dalla relata di notifica;
  • La nullità non può essere pronunciata in quanto l’atto ha raggiunto il suo scopo, considerata la tempestiva proposizione del ricorso;
  • La cartella è conforme al modello approvato con DM 28/6/99 e successive modifiche, e contiene tutti gli elementi essenziali ivi previsti, tenuto anche conto che la sottoscrizione autografa è elemento essenziale di un atto solo se richiesto esplicitamente dalla legge, ipotesi che non ricorre, così come non è prevista l’allegazione degli atti presupposti.

L’Agenzia delle entrate ha chiesto il rigetto del ricorso per i seguenti motivi:

  • Le notifiche, sia dell’invito al contraddittorio che dell’atto di accertamento, sono state effettuate all’indirizzo di residenza del ricorrente, che risultava temporaneamente assente e nelle cartoline di notifica è indicato l’avvenuto deposito presso l’ufficio postale con spedizione della prevista raccomandata, oltre all’immissione in cassetta per l’avviso relativo all’invito, e l’avvenuta affissione dell’avviso sulla porta di ingresso, per l’accertamento; tutto ciò indica il rispetto delle norme di cui alla L. 890/82, la regolarità delle notifiche e quindi comporta l’inammissibilità del ricorso, proposto oltre i termini di legge;
  • La mancata risposta all’invito al contraddittorio legittima l’accertamento fondato sullo studio di settore;
  • Nel merito, comunque, l’accertamento è fondato anche su ulteriori circostanze specifiche, quali l’incongruenza dei ricavi e una redditività negativa, reiterate nel tempo, che evidenziano un comportamento antieconomico, e l’accertamento, per l’anno 2006, da parte dell’INPS, della presenza di 2 lavoratori irregolari, con irrogazione di una sanzione di euro 66.730,00=, poi, a seguito di impugnazione, ridotta dalla CTP a euro 58.119,00=, che non altera la sostanza della violazione, che evidenzia comunque comportamenti irregolari.

In data 24/10/2011, viste le controdeduzioni degli uffici, che hanno confermato la regolarità delle notifiche, il ricorrente ha presentato al Tribunale di Firenze atto di citazione per querela di falso in merito alla notifica della cartella di pagamento.

In data 2/11/2011, la CTP di Firenze, sez. 11, ha rinviato il processo a nuovo ruolo in attesa della pronuncia del giudice civile sulla querela di falso. Il rinvio a nuovo ruolo è stato poi confermato all’udienza del 19/4/2016 della sez. 4, mentre all’udienza del 4/9/2019 della sez. 4, il processo è stato rinviato all’udienza odierna per la trattazione nel merito, essendo negli anni intervenute, successivamente, le sentenze a) n. 2518/2015 del Tribunale di Firenze, che dichiarava la falsità della relata di notifica relativa alla cartella di pagamento, e b) n. 1986/2019 della Corte di Appello di Firenze, che, a seguito di citazione da parte degli Uffici, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la querela di falso del ricorrente, evidenziando che la sig.ra M.P. (badante della sig.ra R.G., madre del ricorrente, la quale abitava nell’appartamento al numero civico X, adiacente a quello del ricorrente) non ha mai detto di aver ricevuto la notifica al numero civico X piuttosto che al numero civico Y, mentre l’addetta alla notifica ha confermato di aver scritto nella notifica quanto effettivamente accaduto. La Corte d’Appello di Firenze ha ritenuto verosimile che la badante, dovendo tener d’occhio la propria assistita, potesse essersi occasionalmente recata con essa all’abitazione del figlio, al numero civico Y, visto che anche una successiva notifica, mai contestata, era stata ricevuta dalla madre al numero civico Y, e ha altresì ricordato che l’onere della prova, a carico del querelante, non è stato assolto e quindi l’incertezza probatoria ha imposto il rigetto della querela.

Con successiva memoria, il ricorrente, oltre a confermare le eccezioni già proposte, ha chiesto, in via pregiudiziale, ritenendola obbligatoria ai sensi dell’art. 39 D.Lgs. 546/92, la conferma delle precedenti ordinanze di sospensione, avendo già impugnato, con ricorso per Cassazione (R.G. 32364/2019), la citata sentenza della Corte d’appello di Firenze, che non è quindi passata in giudicato.

La Commissione, premesso che la giurisprudenza della Cassazione afferma che il giudice tributario non è chiamato a svolgere una funzione meramente passiva in presenza prendendo atto della querela di falso e arrestando il corso del procedimento a scapito della speditezza del giudizio garantita dalle regole del giusto processo ma deve quanto meno verificare la pertinenza della querela in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione, affinché il provvedimento sospensivo non costituisca un inutile intralcio alla giurisdizione (sent. 07.08.2009, n. 18139 e 03.04.2013, n. 8046), esaminata la documentazione prodotta dalle parti, ritiene che:

  • L’invito al contraddittorio è stato notificato all’indirizzo del ricorrente all’indirizzo di residenza del ricorrente, che risultava temporaneamente assente e nella cartolina di notifica n. (OMISSIS….), sono indicati l’immissione in cassetta e il deposito presso l’ufficio postale con spedizione della prevista raccomandata;
  • L’avviso di accertamento è stato regolarmente notificato all’indirizzo di residenza del ricorrente, che risultava temporaneamente assente e nella cartolina di notifica n. (OMISSIS….) sono indicati l’affissione dell’avviso sulla porta di ingresso e il deposito presso l’ufficio postale con spedizione della prevista raccomandata;
  • Entrambe le notifiche risultano effettuate in conformità a quanto previsto dall’art. 8 L. 890/1982;
  • Il ricorso avverso l’avviso di accertamento è pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 546/92, in quanto effettuato oltre i termini di legge;
  • Le eccezioni del ricorrente relative alla cartella di pagamento sono infondate in quanto la motivazione è costituita dal riferimento all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo, in assenza di ricorso, delle somme richieste con l’avviso di accertamento, la sottoscrizione del ruolo e della cartella non sono prescritte, a pena di nullità, da alcuna norma, è indicato il responsabile del procedimento;
  • L’eccezione relativa alla inesistenza, e quindi nullità, della notifica della cartella di pagamento è infondata, in considerazione del principio per cui il vizio della notifica non rileva ove l’atto abbia raggiunto il suo scopo, per il fatto di essere stato impugnato nei termini (cass. sent. n. 22476 del 4/11/2015) come in effetti è avvenuto nel caso specifico, in cui il ricorrente “casualmente, andando a far visita alla madre, ha scoperto la cartella di pagamento e quindi ne è entrato in possesso” (pag, 3 del ricorso);
  • Tale considerazione induce ad escludere che l’esito della querela di falso sia rilevante ai fini della decisione e che sussista l’obbligatorietà della sospensione del processo, che costituirebbe un inutile intralcio alla giurisdizione, a scapito della speditezza del giudizio garantita dalle regole del giusto processo.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00=

Firenze, 3 Dicembre 2019

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE


 

COMMENTO

In presenza di una querela di falso, il giudice tributario non è chiamato a svolgere una funzione meramente passiva, che si limiti a prendere atto della stessa e ad arrestare in ogni caso il corso del procedimento, a scapito della sua speditezza e ragionevole durata, ma deve quanto meno verificare la pertinenza della querela in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione, affinché il provvedimento sospensivo non costituisca un inutile intralcio alla giurisdizione (Cass. civ., sez. V, 07.08.2009 n. 18139 e Cass. civ., sez. V, 03.04.2013 n. 8046).

In applicazione di tale principio, la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze decide nel merito la causa, respingendo il ricorso, pur a fronte di una sentenza sulla querela di falso (proposta dal contribuente contro il referto di notifica della cartella) non ancora passata in giudicato, perché fatta oggetto di ricorso per Cassazione da parte del contribuente medesimo.

Tale decisione viene adottata sul presupposto che la tempestiva impugnazione della cartella di pagamento abbia sanato per raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.) ogni eventuale vizio di notifica.

Pertanto, l’esito della querela di falso, proposta dal contribuente contro il referto di notifica della cartella di pagamento, non viene ritenuto rilevante ai fini della decisione, con conseguente non obbligatorietà della sospensione del processo.