Cass. civ., sez. V, ord., 08 aprile 2026 n. 8724
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta da:
Dott. LUME Federico – Presidente
Dott. CHIECA Danilo – Consigliere
Dott. TARASCHI Cesare – Consigliere
Dott. SALEMME Andrea Antonio – Consigliere-Relatore
Dott. DE DURANTE Alessia – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1634/2025 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente-
contro
A.A.(C.F. (Omissis)), nato a C (C), il (Omissis), e residente in M (C), Via (Omissis), rappresentato e difeso dall’Avv. (C.F.(Omissis)) ed elettivamente domiciliato in Roma, Piazza delle Belle Arti, 8, presso lo studio dell’Avv. .. (C.F. (Omissis)), dichiarando il suddetto difensore di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al numero di fax (Omissis) ovvero all’indirizzo PEC (Omissis) -controricorrente-
avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO DELLA CALABRIA n. 1752/2024 depositata il 20/06/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dal Consigliere Andrea Antonio Salemme.
Svolgimento del processo
A.A. era attinto da avviso di accertamento n. (Omissis) relativamente all’a.i. 2014 che, in data 18 marzo 2019 impugnava con ricorso-reclamo.
Il contribuente (come da controricorso) deduceva “l’omessa notifica dell’atto presso il suo domicilio fiscale (corrispondente al suo indirizzo di residenza). Il Sig. A.A. evidenziava, infatti, che, a seguito di istanza di accesso agli atti del 26/02/2019, acquisiva le cartoline di ricevimento afferenti la notifica del suindicato avviso di accertamento nei confronti dello stesso, dalle quali si evinceva che l’Agenzia delle Entrate, in data 20/10/2017, provvedeva ad inviare l’avviso di accertamento di cui sopra in C/da (omissis), C, nonostante tale indirizzo non corrispondesse affatto con il domicilio fiscale del ricorrente. Invero, dal certificato di residenza in atti risultava che il Sig. A.A., a far data dal 07/05/2012, trasferiva la propria residenza ed il proprio domicilio fiscale presso il Comune di M, alla Via (omissis)”.
Dal ricorso apprendesi che, in condivisione del ricorso-reclamo, l’Agenzia delle entrate accoglieva (con provvedimento del 17 giugno 2019: cfr. all. 3 ric.) il reclamo sulla base della seguente motivazione: “Sebbene la notifica dell’avviso di accertamento sia avvenuta nella sede indicata il 03/05/2016 quale domicilio fiscale dal depositario delle scritture contabili, in considerazione del principio di tax compliance e tenuto conto che per l’anno di imposta pendono ancora i termini di accertamento, l’Amministrazione finanziaria annulla la validità della notifica dell’atto impugnato, ferma ed impregiudicata la facoltà di procedere a rinotificare l’atto entro i termini di decadenza”.
Il 16 luglio 2019, il contribuente (che dal controricorso apprendesi aver avuto conoscenza del provvedimento del 17 giugno 2019 solo dalle controdeduzioni agenziali nel giudizio n. 215/2000 R.G. di cui si dirà) depositava il ricorso presso la CTP di Cosenza, radicando il giudizio n. 3200/2019 R.G., in cui l’Agenzia non si costituiva.
A tenore del controricorso, “con sentenza n. 2179/2022, depositata il 27/04/2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, sezione settima, rigettava il ricorso, assumendo che il ricorrente non ave(sse) dimostrato di avere comunicato all’ufficio tributario la variazione di domicilio avvenuta a far data dal 07/05/2012, compensando le spese di lite”.
“In data 25.06.2019 – specifica il ricorso – l’Amministrazione finanziaria rinotificava al contribuente il medesimo avviso di accertamento (Omissis), anno d’imposta 2014 mediante il quale accertava, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 600/73, un maggior reddito d’impresa per Euro 38.443,00. In data 24.09.2019 il contribuente presentava nuovo ricorso dinnanzi la CTP”, radicando il giudizio n. 215/2020 R.G.; costituitasi l’Agenzia, “all’udienza del 27/6/22 la Corte con ordinanza n. 1280/2022 del 27/6/2022… disponeva la sospensione del procedimento in attesa della compiuta definizione del procedimento iscritto al n. 3200/2019′”.
Il 10 ottobre 2022 il contribuente proponeva appello avverso la sentenza n. 2179/2022 (resa, come detto, nel giudizio n. 3200/2019).
“Si costituiva l’Amministrazione finanziaria” – prosegue il ricorso – “evidenziando che non vi era stato un annullamento e sostituzione del precedente avviso di accertamento ma che era stata posta in essere una semplice rinotificazione al fine di rimettere il contribuente nei termini per proporre ricorso”.
Dal controricorso apprendesi che, “all’udienza del 07/06/2024, parte appellante dichiarava di non avere più interesse al giudizio stante l’avvenuto sgravio ed insisteva per la condanna alle spese del giudizio”.
La CGT2 della Calabria, con la sentenza in epigrafe, così decideva: “(D)ichiara cessata la materia del contendere e(d) estingue il giudizio. Compensa tra le parti le spese del giudizio”, motivando, “in fatto e diritto”, come segue:
“Con sentenza n. 2179/2022, la CTP di Cosenza rigettava il ricorso proposto da Treninella Marco avverso l’atto indicato in epigrafe, nulla disponendo per le spese, data la mancata costituzione dell’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente proponeva appello.
All’udienza del 7.6.2024 il difensore dell’appellante rilevava che era stato prodotto telematicamente provvedimento di sgravio da parte dell’Agenzia delle Entrate e, pertanto, non aveva più interesse al giudizio e chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Insisteva per la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
Preso atto della definizione bonaria della controversia, la richiesta va accolta con conseguente estinzione del giudizio.
In ragione dell’avvenuto sgravio sussistono le ragioni per compensare tra le parti le spese del grado”.
Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un motivo. Resiste il contribuente con controricorso.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia: “Violazione e falsa applicazione art. 46 D Lgs. 546/1992 in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3), del codice di procedura civile”. Secondo la ricorrente Agenzia, “nel corso del giudizio(,) controparte ha affermato che l’Ufficio aveva provveduto ad effettuare lo sgravio non precisando che il documento che versava in atti e a cui si riferiva anche in sede di udienza non era altro che lo sgravio dell’iscrizione provvisoria, derivante dall’annullamento dell’accertamento avvenuto in sede di mediazione tributaria poiché notificato ad indirizzo diverso da residenza, accertamento successivamente rinotificato il 25/06/2019 correttamente ed impugnato con reclamo il 24/09/2019”. L’Ufficio ha compiuto una seconda iscrizione provvisoria, oggetto di richiesta di rateizzazione, a significare “che il contribuente fosse ben consapevole che sussisteva ancora una pretesa impositiva riconducibile all’avviso di accertamento (Omissis)”. “Non vi erano, quindi, i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio, sia perché l’atto non era stato oggetto di annullamento e non vi era alcuno sgravio, sia perché non vi era alcuna definizione bonaria”.
Anzitutto occorre esaminare le eccezioni preliminari formulate in controricorso.
Esse sono infondate.
Lo è quella che denuncia il difetto di procura speciale nel ricorso notificato.
L’art. 9, comma 1, L. n. 103 del 1979 prevede che “l’avvocatura generale dello Stato provvede alla rappresentanza e difesa delle amministrazioni nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, alle altre supreme giurisdizioni, anche amministrative, ed ai collegi arbitrali con sede in Roma, nonché nei procedimenti innanzi a collegi internazionali o comunitari”.
L’art. 1 r.d. n. 1161 del 1933 prevede che “la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla avvocatura dello Stato. Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità”.
Infondata è anche l’eccezione volta a denunciare l’inammissibilità del motivo in quanto meritale.
Esso – ben lungi dal trascendere nel merito – individua con precisione la violazione di legge da cui assume afflitta la sentenza impugnata, ragguagliandola a pertinente rubrica, che a sua volta identifica la norma violata.
Può procedersi alla disamina del motivo.
Esso è infondato.
In punto di diritto,
– con riguardo al giudizio ordinario di cognizione, vale il principio secondo cui “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d’interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l’effettivo venir meno dell’interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito”, per quanto, si aggiunge, non debba necessariamente “debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio” (Cass. n. 30251 del 2023);
– con riguardo il processo tributario, “la pronuncia di cessazione della materia del contendere ex art. 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992 presuppone la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali – quali l’annullamento dell’atto oggetto di impugnazione – incidenti sul ‘petitum’ e sulla ‘causa petendi’ della lite contestata e idonei perciò far venir meno l’interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia…” (Cass. n. 5351 del 2020). Ancora, “la cessazione della materia del contendere presuppone, da un lato, che nel corso del giudizio siano sopravvenuti fatti tali da eliminare le ragioni di contrasto e l’interesse alla richiesta pronuncia di merito e, dall’altro, che le parti formulino conclusioni conformi. Ne consegue che l’allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, comporta la necessità della valutazione del giudice, a cui spetterà l’eventuale dichiarazione dell’avvenuto soddisfacimento del diritto azionato ovvero la pronuncia sul merito dell’azione” (Cass. n. 5188 del 2015).
In punto di fatto,
– da un lato, nel giudizio n. 3200/2019 R.G., alla stregua di quanto evincesi concordemente dagli atti di entrambe le parti, il contribuente aveva proposto impugnazione avverso l’avviso unicamente per l’affermato difetto di notifica. La sentenza di primo grado, in effetti, ha respinto l’originario ricorso ritenendo correttamente notificato l’avviso ed il contribuente ha proposto appello censurando siffatta conclusione della CTP;
– dall’altro lato, il provvedimento di sgravio del 5 luglio 2019 – che il contribuente ha invocato e prodotto nanti la CGT2 (come risultante dal file in formato zip contenente gli atti e documenti in appello allegato al file del controricorso) – ha ad oggetto, ben vero, non l’avviso di accertamento impugnato, ma (e non potrebbe essere diversamente) l’iscrizione a titolo provvisorio effettuata mediante cartella n. (Omissis) a seguito della prima notifica dell’avviso, in quanto, venuta meno questa, l’Agenzia ha provveduto allo sgravio di detta iscrizione; nondimeno – come risulta inequivocabilmente dalla motivazione del provvedimento stesso, che riferisce la motivazione del provvedimento di accoglimento del ricorso-reclamo, a sua volta limitante “expressis verbis” gli effetti dell’annullamento alla notifica dell’avviso (“… l’Ufficio annulla la validità della notifica dell’atto impugnato…”) con espressa riserva di effettuare una seconda notifica (riferita come perfezionatasi “in data 25/06/2019”) – la ragione dello sgravio della cartella riposa sulla condivisa (sia pur prudenzialmente) invalidità della notifica dell’avviso.
Tirando le fila del discorso, poiché pacificamente si verteva in giudizio della sola legittimità o meno della (prima) notifica dell’avviso, e non (anche) della legittimità o meno dell’avviso stesso, il sopravvenuto provvedimento di sgravio, nel render conto dell’accoglimento del ricorso-reclamo del contribuente proprio in condivisione della doglianza riguardante l’illegittimità della notifica, ha eliminato le ragioni di contrasto tra le parti in relazione alla notifica stessa.
In altri termini, la doglianza del contribuente ha trovato accoglimento.
Né è residuato in capo all’A.F. alcun interesse ad una decisione sulla fondatezza della pretesa rassegnata in avviso, perché su validità ed efficacia di questo non refluisce l’annullamento in punto di sola notifica: si applica infatti il ricevuto principio secondo cui “la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicché la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocamente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio” (così “ex multis” Cass. n. 21071 del 2018; Cass. n. 2203 del 2018).
L’avviso ha pacificamente conservato validità: ciò è tanto vero che esso, contraddistinto dal medesimo numero, è stato di nuovo notificato al contribuente, che l’ha nuovamente impugnato, sulla base di doglianze di merito, dando origine all’ulteriore giudizio n. 215/2020 R.G. (sul punto, a conferma, leggesi espressamente a p. 12 controric.: “In data 25/06/2019, l’Agenzia delle Entrate rinotificava al Sig. A.A., questa volta presso il Comune di Mendicino, alla Via San Filippo Neri n. 2, lo stesso avviso di accertamento n. TD3010302136/2017, con evidente duplicazione della pretesa…”).
Alla stregua di quanto precede, il ricorso deve essere respinto, con le statuizioni consequenziali come da dispositivo (fermo restando che la natura pubblica della soccombente Agenzia la esime dalla corresponsione del cd. doppio contributo unificato).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna l’Agenzia delle entrate a rifondere a A.A.le spese di lite, liquidate in Euro 3.100, oltre rimborsi in ragione di Euro 200, spese forfettarie in ragione del 15% ed accessori, se ed in quanto dovuti.
Così deciso a Roma, lì 5 febbraio 2026.
Depositato in Cancelleria l’8 aprile 2026.
COMMENTO REDAZIONALE– Nell’ambito del processo tributario, la pronuncia di cessazione della materia del contendere ex art. 46 D.lgs. 546/1992 presuppone la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione della sopravvenienza, in corso di causa, di fatti sostanziali – quali l’annullamento dell’atto oggetto di impugnazione – che incidano sul ‘petitum’ e sulla ‘causa petendi’ della lite contestata, facendo venire meno l’interesse giuridicamente rilevante delle parti alla pronuncia giurisdizionale di merito.
Occorre, quindi, che le parti formulino conclusioni conformi.
Al contrario, l’allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere, comporta la necessità della valutazione del giudice, al quale spetterà l’eventuale dichiarazione dell’avvenuto soddisfacimento del diritto azionato ovvero la pronuncia sul merito dell’azione.