Cass. civ., sez. VI-5, ord., 30.01.2020 n. 2218


Svolgimento del processo

Che:

Con sentenza in data 5 febbraio 2018 la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto dalla M. E. s.r.l. contro l’avviso di accertamento ICI 2009 emesso dal Comune di Peschiera Borromeo. Rilevava la CTR che l’avviso di accertamento era stato notificato alla società contribuente il 14 dicembre 2014 e che il 4 febbraio 2015 la società aveva presentato istanza di accertamento con adesione, rigettata dall’Ufficio con provvedimento notificato il 24 febbraio 2015. Poiché la contribuente poteva impugnare l’atto impositivo entro sessanta giorni detraendo il periodo già maturato prima della presentazione dell’istanza di accertamento con adesione, e cioè entro il 4 marzo 2015, il ricorso proposto il 23 aprile 2015 risultava tardivo.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 4/10 settembre 2018, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo.

Il Comune di Peschiera Borromeo non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Motivi della decisione

Che:

Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 449 del 1997, art. 50, D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6 e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12 e 21, per non avere la CTR ritenuto tempestivo il ricorso introduttivo della società contribuente nonostante la sospensione per 90 giorni del termine di impugnazione dell’atto impositivo conseguente alla presentazione dell’istanza di accertamento con adesione.

Il ricorso è fondato.

Va ribadito che:

– In tema di accertamento con adesione, la sospensione per 90 giorni del termine ordinario di impugnazione dell’atto impositivo, conseguente alla presentazione dell’istanza di definizione da parte del contribuente, non è interrotta dal verbale di constatazione del mancato accordo tra questi e l’Amministrazione finanziaria, poiché tale atto, in considerazione delle finalità del procedimento, come evidenziate dall’ordinanza della Corte costituzionale n. 140 del 2011 in relazione al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, diretto a favorire una soluzione concordata della controversia, ed in mancanza di un’espressa disposizione normativa, non può essere equiparato né ad una definitiva rinuncia all’istanza, né a un epilogo comunque definitivamente conclusivo del medesimo procedimento (Cass. n. 3762 del 2012);

– Il verbale di constatazione del mancato accordo non integra una situazione omogenea a quella di definitiva rinuncia all’istanza di accertamento con adesione, sicché allo stesso non può riconoscersi il valore di atto idoneo all’interruzione del termine di sospensione di novanta giorni, previsto dal D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 6 e 12, connesso alla presentazione dell’istanza di accertamento suddetta (Cass. n. 20362 del 2017);

– In tema di accertamento con adesione, in mancanza di definizione consensuale, solo la formale ed irrevocabile rinuncia del contribuente all’istanza interrompe il termine di sospensione di novanta giorni, previsto per impugnare dal D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 6 e 12, essendo volto a garantire uno spatium deliberandi in vista dell’accertamento stesso (Cass. n. 3278 del 2019).

La CTR non si è uniformata ai suddetti principi, avendo erroneamente considerato, in assenza di rinuncia da parte della società contribuente all’istanza di accertamento con adesione, il periodo di sospensione limitatamente a quello compreso tra la data di presentazione dell’istanza sino alla data del provvedimento di rigetto dell’ente comunale, cioè dal 4 febbraio 2015 al 24 febbraio 2015, anziché per l’intero periodo di 90 giorni. Consegue che il ricorso introduttivo del contribuente, proposto il 23 aprile 2015, risulta contrariamente all’assunto del giudice di appello – tempestivo, in quanto avanzato entro l’arco temporale di 150 giorni (60 + 90) dalla data di notifica dell’avviso di accertamento.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

 


COMMENTO

L’ordinanza in commento riforma la pronuncia di secondo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della società contribuente avverso un avviso di accertamento ICI.

In particolare, a fronte della notifica di tale atto ricevuta in data 14 dicembre 2014, la società contribuente proponeva istanza di accertamento con adesione in data 4 febbraio 2015. L’Amministrazione comunale respingeva la predetta istanza di accertamento con adesione in data 24 febbraio 2015 e la società introduceva il ricorso tributario con atto notificato in data 23 aprile 2015.

Ad avviso delle sentenze di primo e secondo grado, tale ricorso introduttivo risultava tardivo, in quanto la società avrebbe dovuto impugnare l’atto impositivo entro sessanta giorni (art. 21 D.lgs. 546/1992), detraendo il periodo già maturato prima della presentazione dell’istanza di accertamento con adesione. Pertanto, a fronte del decorso di 52 giorni tra la notifica  dell’atto impositivo contestato e la proposizione dell’istanza di accertamento con adesione (i.e.: dal 14 dicembre 2014 al 4 febbraio 2015), la società avrebbe dovuto notificare il ricorso introduttivo entro 8 giorni decorrenti dal rigetto dell’istanza di accertamento con adesione (avvenuta il 24 febbraio 2015), e quindi entro il 4 marzo 2015. In sostanza, quindi, entrambe le sentenze di merito consideravano quale periodo di sospensione unicamente quello intercorso tra la presentazione della domanda di accertamento con adesione (4 febbraio 2015) e quello del suo rigetto da parte dell’Amministrazione (24 febbraio 2015), pari a soli 20 giorni (anziché 90 giorni).

Tale assunto viene completamente “sconfessato” dalla Corte di Cassazione, la quale riafferma il principio per cui, qualora venga proposta istanza di accertamento con adesione, il termine per la notifica del ricorso tributario è pari a 150 (60 + 90) giorni dalla data di notifica dell’avviso di accertamento, tranne che nelle more sia intervenuta rinuncia del contribuente all’accertamento con adesione.

L’ordinanza in commento ribadisce il principio per cui il verbale di constatazione del mancato accordo tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria non interrompe la sospensione per 90 giorni del termine ordinario di impugnazione dell’atto impositivo, prevista dagli artt. 6 e 12 D.lgs. 19.06.1997 n. 218 in caso di presentazione di un’istanza di accertamento con adesione. Tale verbale infatti, in mancanza di un’espressa disposizione normativa in tal senso, non può essere equiparato né ad una definitiva rinuncia all’istanza, né ad un epilogo comunque definitivamente conclusivo del procedimento di definizione mediante adesione.

In tal senso Cass. civ., sez. V, 09.03.2012 n. 3762 (richiamata in motivazione), secondo cui “In tema di procedimento di accertamento con adesione relativo alla c.d. Tia, il regolamento del comune, pur legittimamente inserito nello spazio di intervento per l’autonomia regolamentare previsto dalla L. 18 dicembre 1997, n. 449, art. 50, necessita di un’interpretazione coerente coi principi dettati dalla giurisprudenza quanto all’omologo istituto disciplinato per i tributi statali dal D.Lgs. n. 218 del 1997 in forza del quale la verbalizzazione del mancato accordo prima dei novanta giorni non comporta la rinuncia del contribuente a giovarsi della sospensione dei termini di impugnazione”.

Pertanto, in conclusione, il verbale di constatazione del mancato accordo non integra una situazione omogenea a quella di definitiva rinuncia all’istanza di accertamento con adesione. Di conseguenza, allo stesso non può riconoscersi il valore di atto idoneo all’interruzione del termine di sospensione di 90 giorni, previsto dagli artt. 6 e 12 D.lgs. 218/1997 (si vedano altresì, in tal senso, Cass. civ., sez. V, 24.02.2012 n. 2857; Cass. civ., sez. V, 11.05.2012 n. 7334; Cass. civ., sez. V, 26.06.2015 n. 13247; Cass. civ., sez. VI-5, ord., 24.08.2017 n. 20362; Cass. civ., sez. V, 24.08.2018 n. 21148).

A seguito della statuizione Corte Costituzionale, ord., 15.04.2011 n. 140, tutte le predette pronunce di legittimità hanno infatti concordato sulla conclusione per cui, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di cui al D.lgs. 218/1997, diretta a favorire il più possibile la composizione amministrativa della controversia tributaria, deve ritenersi che solo l’univoca manifestazione di volontà del contribuente possa escludere irrimediabilmente tale soluzione compositiva. Tale univoca manifestazione di volontà deve estrinsecarsi o nella proposizione di ricorso giurisdizionale avverso l’atto di accertamento o in una formale ed irrevocabile rinuncia all’istanza di definizione con adesione. Solo così può venire meno la sospensione per 90 giorni del termine di impugnazione dell’atto impositivo. 

Ne consegue che, quando nel corso del procedimento di definizione sia intervenuto solo un verbale di constatazione di mancato accordo, il ricorso del contribuente è tardivo solo se proposto oltre i 150 giorni dalla notifica dell’atto impositivo, ossia tenendo conto sia dei 60 giorni ordinariamente previsti per la presentazione del ricorso, sia dell’intero termine di sospensione di 90 giorni.

Nel medesimo senso si veda altresì Cass. civ., sez. V, ord., 05.02.2019 n. 3278 (“in tema di accertamento con adesione, in mancanza di definizione consensuale, solo la formale ed irrevocabile rinuncia del contribuente all’istanza interrompe il termine di sospensione di novanta giorni, previsto per impugnare dagli artt. 6 e 12 del d.lgs. n. 218 del 1997, essendo volto a garantire uno “spatium deliberandi” in vista dell’accertamento stesso”).

L’ordinanza in commento sembra peraltro spingersi oltre i precedenti richiamati, ritenendo applicabile tale conclusione non solo in caso di verbale di constatazione del mancato accordo tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, ma perfino in caso di rigetto dell’istanza di adesione da parte di quest’ultima.

Dott.ssa Cecilia Domenichini

Unicusano-Roma