Comm. trib. prov. Sicilia Catania Sez. XII, Sent., 26-01-2022, n. 608


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA

DODICESIMA SEZIONE

riunita in udienza il 14/01/2022 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

VINCI SALVATORE, – Presidente

SILIPO FRANCESCO, – Relatore

BARBARINO IGNAZIA, – Giudice

in data 14/01/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

– sul ricorso n. 2357/2017 depositato il 24/03/2017

proposto da

(…) Difeso da … ed elettivamente domiciliato presso (…)

contro

A.R.C. S.P.A. elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it

Avente ad oggetto l’impugnazione di:

– CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…) TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: Il ricorrente impugna gli atti citati in epigrafe, dichiara di esserne venuto a conoscenza del ruolo in data 21/01/2017, valore della controversia Euro 635,29.

A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente, eccepisce l’inesistenza giuridica della notifica, in quanto la cartella di pagamento, contenente il ruolo, non sarebbe mai stata notificata, e l’intervenuta prescrizione.

Svolgimento del processo

Con ricorso R.G.R. n. 2357/2017, depositato il 24/03/2017, il Sig. (…) come in atti rappresentato e difeso, ha impugnato la cartella di pagamento il ruolo n. (…) sotteso, mai notificata, nei confronti di R.S. S.p.A. (ora Agenzia delle Entrate Riscossione).

Motivi della decisione

La Commissione preliminarmente rileva che con il ricorso di che trattasi è stato impugnato l’estratto di ruolo che non rientra espressamente tra gli atti impugnabili, così come peraltro affermato da giurisprudenza oramai consolidata e, per ultimo espressamente sancito dall’art. 3 bis del D.L. n. 146 del 2021, coordinato con la legge di conversione n. 215/2021 (G.U. 20.12.2021) che prevede la non impugnabilità autonoma di cartelle asseritamente non notificate risultanti da estratto di ruolo, a meno che non venga allegato al ricorso un pregiudizio concreto ed attuale. Invero la ratio della suddetta norma altro non è che una specificazione dell’interesse ad agire (art. 100 c.p.c. escluso dalla legge nell’impugnazione dell’estratto di ruolo, al di fuori di casi precisi in cui il contribuente può ricevere un pregiudizio) e di conseguenza, a parere del Collegio giudicante, anche i ricorsi tributari notificati prima della novellata norma vanno dichiarati inammissibili in forza del principio consolidato in giurisprudenza (ex plurimis Cass. 14073/2020) secondo il quale l’interesse ad agire in giudizio (di qualunque tipo e in qualunque fase) deve sussistere non solo alla proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione. Così ragionando pertanto va ritenuto che i ricorsi introdotti prima della novellata norma vadano dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza d’interesse ad impugnare, tanto più che con tale pronuncia il contribuente non riceve alcun pregiudizio, salva restando la possibilità di fare valere il vizio di notifica della cartella quando questa venga seguita da atti ulteriori di riscossione coattiva che potrà essere impugnata, a nulla rilevando che la precedente impugnazione su estratto di ruolo sia stata dichiarata inammissibile.

Per i suesposti motivi il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese di giudizio perché R.S. spa (ora Agenzia delle Entrate Riscossione) non si è costituita.

P.Q.M.

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Nulla per le spese.

Catania il 14 gennaio 2022.


COMMENTO: La sentenza in oggetto si pone in contrapposizione alle pronunce della Comm. trib. prov. Calabria Cosenza Sez. III, Sent., 24-01-2022, n. 505, (pubblicata su questa rivista il 10/03/2022), e della Comm. trib. prov. Emilia-Romagna Reggio Emilia Sez. I, Sent., 26-01-2022, n. 19, (pubblicata su questa rivista il 17/03/2022).

La Commissione tributaria di Catania ha affermato che la nuova norma (comma 4 bis dell’art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 – introdotto, in sede di conversione del DI 146/2021, dall’art. 3 bis della L. n. 215 del 2021, in vigore dal 21 dicembre 2021) – secondo la quale “L’estratto di ruolo non e’ impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”, vale anche per i ricorsi tributari notificati prima del 21 dicembre 2021, che devono quindi, in assenza di un imminente pregiudizio, essere dichiarati inammissibili.

Secondo l’orientamento espresso dalla commissione tributaria di Catania non sono ammissibili le impugnazioni delle cartelle di pagamento mediante estratto di ruolo effettuati anche prima del 21 dicembre 2021, poichè la ratio della novella altro non è che una specificazione dell’interesse ad agire (art. 100 c.p.c. escluso dalla legge nell’impugnazione dell’estratto di ruolo, al di fuori di casi precisi in cui il contribuente può ricevere un pregiudizio) e di conseguenza, a parere del Collegio giudicante, anche i ricorsi tributari notificati prima della novellata norma vanno dichiarati inammissibili in forza del principio consolidato in giurisprudenza (ex plurimis Cass. 14073/2020) secondo il quale l’interesse ad agire in giudizio (di qualunque tipo e in qualunque fase) deve sussistere non solo alla proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione. Così ragionando pertanto va ritenuto che i ricorsi introdotti prima della novellata norma vadano dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza d’interesse ad impugnare, tanto più che con tale pronuncia il contribuente non riceve alcun pregiudizio, salva restando la possibilità di fare valere il vizio di notifica della cartella quando questa venga seguita da atti ulteriori di riscossione coattiva che potrà essere impugnata, a nulla rilevando che la precedente impugnazione su estratto di ruolo sia stata dichiarata inammissibile.

(contra si veda Comm. trib. prov. Calabria Cosenza Sez. III, Sent., 24-01-2022, n. 505, pubblicata su questa rivista il 10/03/2022; Comm. trib. prov. Emilia-Romagna Reggio Emilia Sez. I, Sent., 26-01-2022, n. 19, pubblicata su questa rivista il 17/03/2022).