CTP Reggio Emilia, sez. II, 16.07.2019 n. 163


 Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto ritualmente e tempestivamente presentato a questa Commissione, (…) ricorreva avverso avviso d’accertamento n. (…) del 15/03/2018 relativo ad IMU 2016 mediante il quale il Comune di Reggio Emilia accertava nei confronti del ricorrente l’imposta dovuta e non versata, relativamente ai terreni posseduti, per un ammontare di Euro 4.877,77 oltre a sanzioni ed interessi.

Il ricorrente sosteneva che a decorrere dal 1/01/2016 aveva cessato l’attività artigiana di movimento terra e lavori agricoli in genere e di svolgere l’attività, con la stessa decorrenza, di coltivatore diretto regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. di Reggio Emilia con regolare iscrizione ai ruoli contributivi previsti per il settore agricolo come previsto dall’art. 58 c. 2 D.Lgs. n. 446 del 1997 e pertanto in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento di ruralità.

Resiste l’Ufficio del Comune impositore appellandosi alla recente giurisprudenza in materia di ruralità. In particolare il coltivatore diretto che coltiva il fondo agricolo, nel caso abbia un reddito prevalente non derivante da attività agricola, non può godere delle agevolazioni. Nel caso in esame il ricorrente era titolare di pensione di Euro 23.265,00 a fronte di reddito complessivo pari ad Euro 25.559,00 e quindi escluso da tale diritto.

La Commissione, esaminati gli atti della controversia, ritiene le argomentazioni del ricorrente meritevoli di accoglimento.

Dalla documentazione prodotta si evince che il sig. (…) proprietario dei terreni, sia il diretto conduttore degli stessi e che sia l’unica attività esercitata a partire dal 1 gennaio 2016. Il fatto che percepisca anche una pensione, superiore al reddito prodotto dall’attività agricola, non si può ritenere che l’attività prevalente non sia quella di imprenditore agricolo. Infatti il reddito derivante da questa attività dipende molto da fattori esterni ed imprevedibili che possono compromettere il risultato finale reddituale ed inoltre si deve anche considerare che era il primo anno di attività sul quale hanno presumibilmente inciso i costi iniziali e la produzione non ancora al massimo dell’efficienza.

P.Q.M.

La Commissione, in accoglimento del ricorso, annulla l’atto impugnato; le spese di giudizio, liquidate in Euro 1.000,00 (mille) più oneri di legge e C.U.T., seguono la soccombenza.

Reggio Emilia il 21 maggio 2016.


 

COMMENTO

Le agevolazioni dal pagamento IMU per il coltivatore diretto non sono automaticamente escluse per il fatto che il ricorrente percepisca una pensione, né dalla circostanza che quest’ultima risulti superiore al reddito prodotto dall’attività agricola, considerata anche la natura aleatoria del reddito prodotto da quest’ultima attività.