Cass. civ., sez. V, ord., 09 novembre 2023 n. 31240
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. BILLI Stefania – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. PENTA Andrea – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11339/2018 R.G. proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA ………, presso lo studio dell’avvocato P.C., che lo rappresenta e difende; – ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA …………., presso lo studio dell’avvocato D.V.E., che li rappresenta e difende – ricorrente incidentale –
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. SALERNO n. 8101/2017 depositata il 03/10/2017;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 06/11/2023 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.
Svolgimento del processo
che:
- in causa su preavviso di iscrizione ipotecaria notificato da Equitalia Sud a A.A. il (Omissis), relativa a crediti per tributi locali e tributi erariali e sanzioni, portati in 24, la CTR della Campania ha, con la sentenza in epigrafe, in primo luogo, dichiarato prescritti i crediti per tributi locali (ICIe TARSU) e per contributi consortili per decorso del termine di cinque anni dalla notifica delle relative 10 cartelle, in secondo luogo, affermato che 13 cartelle per tributi erariali erano state notificate, in terzo luogo che una cartella – “n. (Omissis) del (Omissis)” – non risultava essere stata notificata con la conseguenza che doveva “escludersi l’importo limitatamente alla somma di Euro 23.884,66 per IVA, IRPEF e IRAP anno 2007”;
- per la cassazione della sentenza ricorrono il contribuente, con cinque motivi, e, in via incidentale, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, con un motivo;
- il contribuente ha depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale dell’Agenzia.
Motivi della decisione
che:
- con il primo e secondo motivo di ricorso principale, il contribuente, in riferimento, rispettivamente, dell’art. 360c.p.c., comma 1, nn. 4 e al 5, lamenta violazione dell’art. 112c.p.c., e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, per non avere la CTR deciso e, in base all’esame della documentazione prodotta, accolto, il motivo di appello con cui esso contribuente aveva riproposto l’eccezione di prescrizione anche dei crediti per tributi erariali formulata già in primo grado siccome soggetti “alla disciplina di cui all’art. 2948 c.c., n. 4″;
2.con gli altri tre motivi di ricorso principale, il contribuente, in riferimento dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e al 5, lamenta “violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in combinato disposto con il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57“, nullità della sentenza per difetto di motivazione e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, per avere la CTR, in primo luogo, dichiarato “inconferente e tardiva” l’eccezione di nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria in quanto mancante della indicazione dei criteri di calcolo degli interessi pretesi laddove invece detta eccezione era conferente ed era stata formulata fino dal primo grado e riproposta con specifico motivo di appello, in secondo luogo, omesso di esaminare la documentazione prodotta da cui risultava che l’avviso e le cartelle sottese non recavano indicazione dei criteri di calcolo;
- con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Agenzia, in riferimento all’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta violazione dell’art. 474c.p.c., e art. 2946 c.c., nonché del D.Lgs. 13 aprile 1992, n. 112, artt. 19 e 20, per avere la CTR ritenuto che il termine prescrizionale applicabile ai crediti per tributi locali portati in dieci cartelle fosse quinquennale laddove invece avrebbe dovuto ritenere che, a seguito della notifica delle cartelle, il termine prescrizionale diventa quello decennale di cui all’art. 2946 c.c.;
- il primo motivo di ricorso principale è fondato e assorbe il secondo.
4.1. Il contribuente ha eccepito nel ricorso introduttivo e poi nuovamente con un motivo di appello contro la decisione di primo grado, che i crediti per tributi erariali a garanzia della cui riscossione l’Agenzia aveva emesso il preavviso, erano prescritti per essere decorso, dopo la notifica delle cartelle, il termine di cinque anni. La CTR si è limitata a dichiarate che le cartelle per crediti erariali erano state – tranne una – regolarmente notificate. L’omissione di pronuncia e quindi la violazione dell’art. 112 c.p.c., è evidente;
- Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono fondati e assorbono il quinto.
5.1. Il contribuente ha eccepito nel ricorso introduttivo e poi nuovamente con un motivo di appello contro la decisione di primo grado, che il preavviso era nullo perchè vi erano riportate somme per interessi senza che fosse possibile comprendere come tali somme fossero state calcolate. La CTR ha “rigettato” “l’eccezione relativa alla mancata indicazione del computo degli interessi e delle aliquote applicate su base annuale”, “inconferente e tardiva”. E’ evidente la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57. Non si trattava infatti di eccezione proposta per la prima volta in appello e quindi nuova e inammissibile. E’ parimenti evidente il difetto di motivazione e quindi la violazione dell’art. 132 c.p.c., nella qualificazione della eccezione come “inconferente”.
- il motivo di ricorso incidentale è infondato.
6.1.La Corte ha infatti già affermato che “l’imposta comunale sugli immobili (ICI) soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., n. 4, configurandosi alla stregua di un’obbligazione periodica o di durata e non rientrando nel novero delle prestazioni unitarie, per le quali rileva una pluralità di termini successivi per un adempimento che strutturalmente rimane eseguibile anche “uno actu”, con correlata applicabilità dell’ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.” (Cass. 3 luglio 2020, n. 13683; Cass. 29/11/2017, n. 28576, tra le tante). La Corte ha parimenti affermato che la TARSU ed i contributi di bonifica “sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell’ambito di una “causa debendi” di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi.
Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., n. 4″ (Cass. 23 febbraio 2010, n. 4283);
- in relazione a quanto precede deve quindi concludersi che il primo, il terzo e quarto motivo del ricorso principale vanno accolti, gli altri motivi del ricorso principale restano assorbiti, il ricorso incidentale deve essere rigettato, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per esame delle questioni sollevate dal contribuente nonchè per la liquidazione delle spese;
- stante il disposto del D.L. 20 marzo 2023, n. 4, art. 22, convertito dalla L. 26 maggio 2023, n. 56, non sussistono i presupposti per l’assoggettamento della Agenzia delle Entrate Riscossione, ricorrente incidentale, al pagamento del doppio contributo unificato T.U. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso principale, dichiara assorbiti gli altri motivi del medesimo ricorso, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, mediante modalità da remoto, il 6 novembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2023
COMMENTO REDAZIONALE – La pronuncia in commento ribadisce l’applicabilità della prescrizione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4) c.c. ai tributi locali, dal momento che essi si configurano come un’obbligazione periodica o di durata.
Diversamente, i tributi erariali rientrano nel novero delle prestazioni unitarie, per le quali rileva una pluralità di termini successivi per un adempimento che strutturalmente rimane eseguibile anche “uno actu“, con conseguente applicabilità del termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.