Comm. Trib. Regionale Molise Campobasso Sez. I, Sent. 15 settembre 2021, n. 414
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MOLISE
PRIMA SEZIONE
riunita con l’intervento dei Signori:
LIBERATORE ANTONIO – Presidente e Relatore
DISCENZA GIUSEPPE – Giudice
PORCARO LIBERINO – Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
– sull’appello n. 19/2020
depositato il 21/01/2020
– avverso la pronuncia sentenza n. 513/2019 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di CAMPOBASSO
contro:
- ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CAMPOBASSO
proposto dagli apppellanti:
… S.R.L. UNIPERSONALE
Atti impugnati:
DINIEGO RIMBORSO n. ISTANZA DEL 26-11-2018 REGISTRO 2017
Svolgimento del processo
Con ricorso la società … SrL Unipersonale impugnava il diniego tacito di rimborso da parte della Agenzia delle Entrate di Campobasso avente ad oggetto la complessiva somma di Euro 210. 821,00 per i tributi e i relativi interessi versati dalla stessa società i titolo di imposta di registro attinente la registrazione del decreto di trasferimento del complesso dei beni immobili ed attrezzature nell’ambito della procedura esecutiva di vendita dei beni appartenenti alla … di proprietà del concordato preventivo N. 11 /14 della società … srl , del fallimento N. 21 / 15 della società … spa e del fallimento N. 2/16 della società … srl in liquidazione.
A sostegno delle proprie ragioni la società ricorrente deduceva la assoluta illegittimità del diniego in oggetto trattandosi nella fattispecie di semplice cessione di beni avvenuta in costanza di vendita relativa alla procedura esecutiva innanzi indicata.
Si costituiva in giudizio l’Ufficio deducendo la piena fondatezza e legittimità del suo operato sussistendo nel caso de quo , contrariamente a quanto ritenuto dalla società contribuente la cessione di azienda.
In effetti, sosteneva l’Ufficio che in sede di registrazione del decreto di trasferimento liquidava la imposta di registro in misura proporzionale e quella catastale ed ipotecaria in misura fissa ,qualificando appunto la cessione de qua quale cessione di azienda.
Precisava l’Ufficio che la società contribuente di fatto partecipava ad una gara finalizzata alla vendita dei compendi aziendali costituiti da beni mobili ed immobili e la stessa in effetti acquistava dalla procedura fallimentare n.2/2016 un fabbricato, terreni e ed impianti siti in M. a B. al cui interno erano situate parte delle attrezzature del Concordato Preventivo N. 11 /2014 formanti un complesso produttivo oggetto di vendita.
La Commissione Tributaria Provinciale con sentenza N. 513 / 02 / 2019 rigettava il ricorso della società Agricola V. srl con condanna della stessa alle spese di giudizio in favore dell’Ufficio.
Avverso tale decisione la società proponeva appello.
Motivi della decisione
L’appello proposto dalla società contribuente risulta infondato in fatto e in diritto e pertanto lo stesso deve essere rigettato.
Le deduzioni tutte e le richieste formulate dalla società appellante si appalesano prive di ogni fondamento logico e giuridico e dunque le stesse anno disattese da questa Commissione.
Nella fattispecie , questo Giudice rileva sussistere la piena legittimità e fondatezza dell’operato dell’Ufficio avendo lo stesso agito in osservanza ed applicazione delle disposizioni normative in materia.
Nel merito si osserva che contrariamente a quanto dedotto dalla società appellante nella fattispecie non ricorre una situazione di cessione di singoli beni aziendali , ma la cessione ovvero la vendita di un complesso aziendale in costanza di una procedura competitiva in riferimento alla quale la società stessa si aggiudicava il complesso aziendale in oggetto funzionante e produttivo costituito da beni immobili, beni mobili, attrezzature, macchinari e impianti perfettamente idonei all’esercizio della impresa.
Trattasi nel caso di specie di un complesso di beni organizzati per l’esercizio della attività di impresa ,attività che non risulta ferma ma in corso stante le commesse di lavorazione per conto terzi.
Altresì , si evidenzia che tutti i beni oggetto della vendita costituiscono di fatto parte integrante del complesso organizzato e finalizzato proprio all’esercizio della attività di impresa e i beni stessi risultano ex se idonei a consentire l’inizio ovvero la continuazione di quella determinata attività imprenditoriale.
In effetti, tutti i beni oggetto della vendita nel loro complesso presentano la caratteristica della interdipendenza e della idoneità all’esercizio della attività di impresa sebbene gli stessi necessitino di interventi di manutenzione , integrazione ed aggiornamento.
Inoltre, nel merito questa Commissione precisa che in presenza di una cessione di beni atti ,nel loro complesso e nel loro collegamento ,all’esercizio di impresa , si deve ravvisare una cessione di azienda soggetta ad imposta di registro, mentre la sola cessione di singoli beni aziendali ,inidonei di per sé ad integrare la potenzialità produttiva propria della impresa esclude una cessione di azienda ( Cass. N.1405 /2013 ; Cass. N. 9575 /2016 ; Cass. N. 21481 /2009 ; Cass. N. 1913 / 2007 ).
Orbene , nella fattispecie risulta pacifico che oggetto della cessione non siano stati i singoli beni considerati nella loro individualità , ma tutti i beni facenti parte del complesso aziendale rappresentato dai beni mobili , immobili ,dalle attrezzature e macchinari ,con conseguente attività di cessione di azienda.
Pertanto ,nel caso di specie occorre riconoscere la piena legittimità e fondatezza dell’operato dell ‘Ufficio relativa alla applicazione ex lege della imposta di registro in misura proporzionale e alla applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
Di conseguenza, la pretesa avanzata dalla società contribuente nei confronti dell’Ufficio di rimborso in proprio favore della imposta di registro applicata dal medesimo e quantificata nella misura di Euro 210.821,00 deve essere disattesa in quanto infondata e non sorretta da alcun presupposto giuridico.
Pertanto, questa Commissione rigetta l’appello proposto dalla società contribuente perché del tutto infondato ed in ossequio ed applicazione del principio della soccombenza in giudizio condanna la stessa società al pagamento delle spese processuali in favore dell’Ufficio liquidate in Euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Commissione Tributaria Regionale rigetta l’appello della contribuente e conferma la sentenza di primo grado. Condanna la contribuente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Campobasso il 6 settembre 2021.
Massima: In presenza di una cessione di beni atti, nel loro complesso e nel loro collegamento, all’esercizio di impresa, si deve ravvisare una cessione di azienda soggetta ad imposta di registro, mentre la sola cessione di singoli beni aziendali, inidonei di per sé ad integrare la potenzialità produttiva propria dell’impresa, esclude una cessione di azienda.