Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana, sez. II, 10 aprile 2024 n. 465
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA TOSCANA
SECONDA SEZIONE/COLLEGIO
Sentenza
Svolgimento del processo
Il Comune di San Marcello Piteglio impugna la sentenza n. 218/21 del 15/11/2021 con cui la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pistoia ha accolto il ricorso di M. A. avverso gli avvisi di accertamento Imu dal 2015 al 2019. Il primo giudice ha ritenuto che la ricorrente avesse acquistato la titolarità del compendio immobiliare oggetto di causa a seguito dell’atto notarile del 23/07/2020 con il quale il sig. D. F., erede della signora A. P., eseguendo un’obbligazione naturale assunta quale dovere morale nei confronti della sua dante causa, originaria proprietaria del complesso immobiliare, deceduta in data 1/5/2009, le aveva trasferito la proprietà dell’immobile. In sostanza, il primo giudice ha ritenuto che il trasferimento della proprietà immobiliare avvenuto il 23/7/2020 rappresentasse il termine a quo dal quale si potesse richiedere alla Sig. A. M. il pagamento dell’Imu sugli immobili stessi e non invece, come ritenuto dall’ente impositore, a decorrere dal 2009 e cioè dal momento dell’apertura della successione, in quanto l’atto di trasferimento della proprietà doveva essere rinvenuto nell’atto notarile del 2020 e non nel testamento. Il soggetto d’imposta, pertanto, nel periodo dal 2009 al 2020, doveva essere considerato il sig. D. F. e non la sig. M. A.
Propone appello il Comune di San Marcello Piteglio sostenendo, al contrario, che il sig. D. avrebbe trasferito la proprietà dell’immobile in oggetto non quale adempimento di un’obbligazione naturale ma quale adempimento di un negozio fiduciario testamentario cioè di un legato stabilito dalla de cuius in favore della M. Tale disposizione fiduciaria, pertanto, dovrebbe essere ricollegata alla pubblicazione del testamento e quindi gli effetti rispetto alla titolarità del bene dovrebbero retroagire alla data di apertura della successione e cioè al 2009. Chiede pertanto la conferma degli avvisi impugnati in accoglimento dell’appello proposto. Si costituisce in giudizio la sig. M. chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.
Motivi della decisione
L’appello è infondato e deve essere rigettato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Ritiene la Corte invero che l’appello debba essere rigettato con conferma, dunque, delle statuizioni della sentenza di primo grado ma per motivazioni diverse da quelle espresse dal primo giudice. Da un punto di vista strettamente giuridico la questione trova soluzione secondo quanto disposto dall’art. 590 c. c. che stabilisce che “la nullità della disposizione testamentaria da qualunque causa dipenda non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione del testatore o dato ad essa volontaria esecuzione”. Ebbene nel caso in esame non vi è dubbio, in quanto non contestato, che vi sia stata l’istituzione di un legato testamentario in forma orale, che cioè la sig.ra P. abbia, prima della morte, espresso al sig. D. la volontà che il compendio immobiliare fosse trasferito alla sig.ra M. Proprio la forma verbale e non scritta di istituzione del legato testamentario sarebbe in contrasto con quanto ripetutamente stabilito dalla Corte di Cassazione secondo cui “qualsiasi negozio fiduciario quando inerisce al trasferimento di beni immobili deve rivestire la forma scritta a pena di nullità ex art.1350 c.c. “. Pertanto, nel caso di specie essendo stato costituito in forma orale esso sarebbe nullo e dunque il trasferimento della proprietà dell’immobile dovrebbe essere ricollegato all’atto notarile del 22/7/20, lasciando obbligato tributario fino al 2020 il sig. D. Come detto, a sanare la nullità del legato in forma orale soccorre la disposizione dell’ art. 590 c.c. sopra rammentata. Ebbene, nel caso oggetto di esame, pur trovando fondamento la tesi del Comune impositore della retroattività del legato al momento della sua istituzione e dunque, in linea di ipotesi, al momento della pubblicazione del testamento (2009) tuttavia tale conclusione non appare corretta in relazione al tributo di cui trattasi. L’Imu, come è noto, è collegata non solo alla proprietà del bene ma anche al suo possesso.
L’ art.1, comma 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992 prevede, infatti, che “Presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa”.
Com’è noto, tuttavia, il legatario – a differenza dell’erede, per il quale l’ art.1146 del c.c. prevede che “il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione” ? in base all’ art.649 del c.c. “deve domandare all’onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore”: ciò determina che anche ricollegando l’acquisto della proprietà del bene al momento dell’apertura della successione, come dedotto dall’ente locale impositore, tuttavia l’acquisto del possesso è pur sempre subordinato alla consegna del bene da parte dell’erede al legatario.
Nel caso di specie, l’immissione nel possesso della ricorrente è avvenuta al momento del rogito con cui è stata trasferita la proprietà del bene dal sig. D. alla sig. M., cioè nel luglio 2020, e dunque quand’anche la proprietà si dovesse ritenere trasferita con il legato testamentario all’apertura della successione, cioè nel 2009, il possesso del bene è stato acquistato soltanto nel 2020 e, pertanto, solo da questa data, la sig. M. può essere considerata soggetto d’imposta IMU.
L’appello pertanto deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l’appello. Condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in Euro 1.500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Firenze il 10 aprile 2024.
COMMENTO REDAZIONALE – Si controverte della debenza dell’IMU per le annualità dal 2009 al 2015 da parte di M.A., alla quale l’immobile oggetto di tributo era stato trasferito con rogito notarile del luglio 2020 da parte di D.F., quale erede di A.P., in esecuzione di una disposizione testamentaria a titolo di legato espressa oralmente dalla de cuius.
L’Ente locale impositore sosteneva la debenza dell’IMU da parte di M.A. per le annualità di imposta tra il 2009 e il 2015, sul presupposto che la stessa potesse considerarsi proprietaria dell’immobile fin dal momento dell’apertura della successione, avvenuta nel 2009, stante la retroattività delle disposizioni a titolo di legato.
La pronuncia di primo grado, in accoglimento del ricorso della contribuente, statuiva invece che la stessa potesse essere considerata proprietaria dell’immobile, e quindi soggetto passivo IMU, solo a decorrere dalla stipula dell’atto notarile del luglio 2020, con cui D.F. aveva dato volontaria esecuzione ad una disposizione testamentaria a titolo di legato affetta da nullità, in quanto espressa in forma orale.
Avverso la sentenza di primo grado l’Ente impositore interpone appello che tuttavia, mediante la sentenza in commento, viene integralmente respinto, con conferma della mancata debenza dell’IMU da parte di M.A., seppure in base a ragioni giuridiche parzialmente diverse da quelle espresse dai giudici di prime cure.
In particolare, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana attribuisce rilevanza alla norma secondo cui il legatario “deve domandare all’onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore” (art. 649, comma 3, c.c.).
La predetta disposizione fa sì che, anche volendo aderire alla tesi dell’Ente locale impositore, che ricollega l’acquisto della proprietà del bene da parte di M.A. al momento dell’apertura della successione (annualità di imposta 2009), l’acquisto del possesso resta pur sempre subordinato alla consegna del bene da parte dell’erede al legatario.
Nel caso di specie, tale immissione nel possesso della legataria è avvenuta unicamente al momento del rogito notarile del luglio 2020.
Pertanto, quand’anche la proprietà si dovesse ritenere trasferita con il legato testamentario al momento dell’apertura della successione, cioè nel 2009, il possesso del bene è stato acquistato soltanto nel 2020 e, pertanto, solo da tale data M.A. può essere considerata soggetto di imposta IMU.
L’appello dell’Ente locale impositore viene quindi respinto con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.