Quesito: E’ stato richiesto se è possibile sostituire la firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile del procedimento di emissione dell’atto.
Stabilisce l’art. 1, comma 87, Legge 28.12.1995 n. 549 che “la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”.
La norma fa effettivamente diretto riferimento ai “tributi regionali e locali”, e ciò può quindi far sorgere il dubbio circa la sua applicabilità ad atti della riscossione di entrate a carattere non tributario.
Occorre tuttavia considerare come la recente giurisprudenza abbia mostrato la tendenza a fornire un’interpretazione estensiva della facoltà di sostituire la firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile del procedimento di emissione dell’atto, a condizione che quest’ultimo sia stato prodotto mediante sistemi informativi automatizzati.
In materia tributaria, è stata così respinta l’eccezione del contribuente secondo la quale la predetta norma avrebbe potuto applicarsi solo agli atti di liquidazione e di accertamento emessi direttamente dall’Ente locale, e non anche a quelli emessi dal Concessionario: di conseguenza, è stato ritenuto valido l’avviso di accertamento recante l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, che si identificasse nell’Amministratore unico della società concessionaria (Cass. civ., sez. V, 21.11.2018 n. 30050).
Anche in materia di atti della riscossione esattoriale a mezzo ruolo, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. VI-3, ord., 09.05.2018 n. 11028) ha più volte ribadito il principio per cui “nella redazione di atti amministrativi redatti con moduli meccanizzati, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell’atto. Tale indicazione consente di affermare la sicura attribuibilità dell’atto al soggetto che, secondo le norme positive, deve esserne l’autore e pertanto elimina ogni incertezza in ordine alla provenienza dell’atto (principio affermato, tra le altre, da Cass. n. 24999 del 2016 e da Cass. n. 21918 del 2006 in relazione ai verbali di accertamento di violazioni al codice della strada)”.
Si tratta, peraltro, di un principio conforme al disposto dell’art. 3, comma 2, D.lgs. 12.02.1993 n. 39, secondo cui “nell’ambito delle pubbliche amministrazioni l’immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l’emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall’indicazione della fonte e del responsabile dell’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l’apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”.
In forza di tale principio, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “per l’ingiunzione non è richiesta la firma autografa in quanto il D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3 … permette la sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo che identifichi il responsabile” (Cass. civ., sez. II, 29.12.2014 n. 27403).
Pertanto, in conclusione, corrisponde al vero che l’art. 1, comma 87, Legge 549/1995 faccia diretto riferimento unicamente agli avvisi di liquidazione e di accertamento aventi ad oggetto “i tributi regionali e locali”. Tuttavia, l’apposizione sugli atti amministrativi, che siano stati prodotti da sistemi informativi automatizzati, dell’indicazione a stampa del soggetto responsabile del procedimento, in luogo della sottoscrizione autografa di quest’ultimo, potrebbe risultare giustificata anche da altre fonti normative (in primis, l’art. 3, comma 2, D.lgs. 39/1993), oltre a costituire un principio ormai abbastanza pacifico in giurisprudenza.