Cass. civ., sez. V, ord., 30 marzo 2021 n. 8813


Svolgimento del processo

CHE:

  1. S.r.L. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva respinto l’impugnazione proposta avverso la sentenza n. 352/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, che aveva respinto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento TARSU 2006 e avviso di pagamento TARSU 2011 emessi dal Comune di Cefalù;

il Comune resiste con controricorso;

la contribuente ha depositato memoria difensiva.

Motivi della decisione

CHE:

1.1. con unico mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62) e si lamenta che la CTR abbia confermato il rigetto del ricorso della contribuente per non avere la società provato che le aree dei due immobili, soggette a tassazione da parte dell’Ufficio, producano rifiuti speciali, stante anche la mancanza di denuncia originaria o di successiva variazione;

1.2. le doglianze sono infondate;

1.3. in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), spetta al contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all’amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria (nella specie, l’occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull’interessato (oltre all’obbligo di denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70) un onere d’informazione, al fine di ottenere l’esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (cfr. Cass. 21250/2019, 17622/2016, 18054/2016);

1.4. per beneficiare dell’esclusione è necessario, dunque, che il contribuente dichiari la produzione dei rifiuti speciali nella denuncia originaria o di variazione (cfr. in termini Cass. n. 13768/2016 in motivazione) poiché, come si è detto, incombe sull’impresa contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree che, in quanto produttive di rifiuti speciali, possono beneficiare dell’esclusione dal computo della superficie complessiva imponibile ovvero della riduzione di tariffa;

  1. in conclusione, il ricorso va rigettato, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % per ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021


COMMENTO REDAZIONALE– Anche in materia di TARSU opera il principio secondo cui spetta all’Amministrazione provare i fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria, nella specie consistenti nell’occupazione di aree nel territorio comunale.

Tuttavia, per quanto riguarda la quantificazione del tributo, gravano sul contribuente un obbligo di denuncia (art. 70 D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507) ed un onere di informazione, al fine di ottenere l’esclusione delle aree occupate dalla superficie tassabile.

Tale esclusione costituisce infatti un’eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento della TARSU sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale. 

Pertanto, incombe sull’impresa contribuente l’onere di fornire all’Amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree improduttive di rifiuti o produttive di rifiuti speciali, non assimilabili ai rifiuti ordinari poiché smaltiti dal produttore a proprie spese, e come tali esenti dal pagamento della TARSU.

In applicazione di tali principi, peraltro già più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. VI-5, ord., 05 settembre 2016 n. 17622 e n. 17623; Cass. civ., sez. V, ord., 27 settembre 2017 n. 22531; Cass. civ., sez. V, 11 aprile 2018 n. 8908 e n. 8910; Cass. civ., sez. VI-5, ord., 16 aprile 2019 n. 10634), la Corte di Cassazione respinge il ricorso della società contribuente e, confermando le due precedenti pronunce di merito, ribadisce la legittimità degli avvisi di pagamento TARSU impugnati.