Cass. civ., sez. VI-2, ord., 22 settembre 2021 n. 25701
Svolgimento del processo
CHE:
G.M. aveva proposto appello contro la sentenza del Giudice pace di Locri n. 331/2016, con la quale era stata rigettata l’opposizione da egli proposta avverso il verbale che gli aveva contestato la violazione dell’art. 214 C.d.S., comma 8, per avere guidato la propria autovettura sottoposta a fermo amministrativo.
L’appello è stato respinto dal Tribunale di Locri con sentenza n. 1302/2017.
Avverso quest’ultima sentenza G.M. ha proposto ricorso per cassazione.
Con provvedimento n. 15582/2019 questa Corte, constatato che il ricorso è stato notificato alla controparte presso l’Avvocatura distrettuale invece che presso l’Avvocatura generale dello Stato, ha ordinato la rinnovazione della notificazione del ricorso, rinnovazione alla quale il ricorrente ha tempestivamente provveduto.
L’intimato ufficio territoriale per il governo di Reggio Calabria non ha proposto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
CHE:
- Il ricorso è articolato in due motivi.
- a) Il primo motivo denuncia “la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento alla norma contenuta nella L. n. 689 del 1981, art. 3, attesa la violazione da parte della pubblica amministrazione della norma contenuta nel D.M. n. 503 del 1998, art. 6”.
- b) Il secondo motivo contesta “la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento alle deduzioni difensive concernenti l’assenza di colpa in capo al ricorrente per effetto della inosservanza, da parte della pubblica amministrazione, della norma contenuta nel D.M. n. 503 del 1998, art. 6”.
I due motivi, richiamando i parametri di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, lamentano che il Tribunale non abbia considerato superata la presunzione di colpevolezza di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 3.
I due motivi sono inammissibili in quanto focalizzano le censure sulla mancata considerazione della prescrizione di cui al D.M. n. 503 del 1998, art. 6, comma 3, che pone a carico del concessionario l’onere della cancellazione dell’iscrizione del fermo amministrativo e non considerano come il Tribunale, indipendentemente dalla spettanza dell’onere della cancellazione dell’iscrizione, abbia ritenuto che il ricorrente non aveva provato di aver agito in assenza di colpevolezza, non avendo verificato – prima della contestazione dell’infrazione oggetto del presente giudizio e quindi prima di mettersi alla guida del veicolo – la sussistenza di tutti i presupposti di legge e in particolare l’avvenuta cancellazione del fermo amministrativo (circa la necessità per il trasgressore di dimostrare di avere agito senza colpa v., da ultimo, Cass. n. 11777/2020).
- Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Non vi è provvedimento sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese nel presente giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 2 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021
COMMENTO REDAZIONALE– La vicenda in esame trae origine dall’impugnazione, dinanzi al Giudice di Pace, di un verbale di contravvenzione relativo alla violazione dell’art. 214, comma 8, Codice della Strada, per aver circolato con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
L’opposizione veniva respinta sia in primo grado che in appello.
Avverso tale ultima statuizione il contribuente proponeva ricorso per Cassazione, lamentando la violazione, da parte della Pubblica Amministrazione, della norma di cui all’art. 6 D.M. 07 settembre 1998 n. 503 che, in caso di integrale pagamento delle somme dovute, così come in caso di sgravio totale per indebito o di annullamento, pone l’onere di cancellazione del fermo amministrativo in capo al Concessionario.
Secondo la ricostruzione del contribuente, la contravvenzione contestata avrebbe dovuto essere esclusa quanto meno sotto il profilo soggettivo dell’assenza di colpevolezza (art. 3 Legge 689/1981), stante il legittimo affidamento del contribuente stesso sul fatto che il Concessionario avesse provveduto alla cancellazione del fermo amministrativo, in ossequio alla prescrizione ex art. 6 D.M. 503/1998.
Tale tesi non trova tuttavia accoglimento da parte della Suprema Corte.
Viene infatti ribadito il principio generale secondo cui l’art. 3 Legge 689/1981 postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all’agente, sul quale grava, pertanto, l’onere della dimostrazione di aver agito senza colpa.
Applicando tale principio generale alla fattispecie in esame, per escludere il profilo della colpevolezza in materia di circolazione con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo (art. 214, comma 8, Codice della Strada) non è sufficiente dimostrare che il Concessionario abbia indebitamente omesso la cancellazione del fermo stesso; spetta infatti al contribuente, prima della contestazione dell’infrazione, e quindi prima di mettersi alla guida del veicolo, verificare l’avvenuta cancellazione dell’iscrizione del fermo amministrativo.