Corte dei Conti Emilia-Romagna, sez. giurisdiz. Sent. 28 marzo 2024, n. 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA
composta dai magistrati:
dott. Massimo Perin – Presidente
dott. Antonio Nenna – Consigliere rel.
dott. Riccardo Patumi – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n. 46178 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Emilia-Romagna nei confronti di
– … S.r.l.s. con sede legale in …, codice fiscale/partita iva n. (…), indirizzo PEC …;
– …nata a … il (…), residente a … in …, C.F. (…).
Visti gli atti e i documenti di causa;
Uditi, nella udienza del 20 marzo 2024, con l’assistenza del segretario Stefania Brandinu, il relatore dott. Antonio Nenna ed il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Daniela Cimmino. Non costituiti i convenuti.
Ritenuto in
Svolgimento del processo
1.1. Con atto di citazione, depositato in data 2 novembre 2023, la Procura Regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio la società … S.r.l.s. e la sig.ra … (in proprio quale legale rappresentante pro tempore della predetta società), per ivi sentirli condannare al pagamento della somma di Euro 2.509,50 in favore del Comune di Cervia (RA), oltre rivalutazione e spese del presente procedimento. Quanto sopra a titolo di presunto danno erariale conseguente al mancato riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno durante la gestione della struttura ricettiva denominata …, dalla medesima Società gestita in C., alla Via .., per un importo complessivo di Euro 2.509,50 (Euro 1.867,50 per agosto 2021 ed Euro 642 per settembre 2021). 1.2. Evidenziava il Requirente che, con nota prot. n. (…) dell’8 maggio 2023, integrata da successiva nota in data 8 giugno 2023, il Servizio Tributi del Comune di Cervia segnalava l’omesso riversamento all’amministrazione comunale cervese da parte della società …. S.r.l.s. e del suo legale rappresentante p.t., signora T.C.S., dell’imposta di soggiorno riscossa nei mesi di agosto e settembre 2021 a carico degli ospiti della struttura ricettiva H.A.F., dalla medesima Società gestita in C., alla Via N.S. n. 160, per un importo complessivo di Euro 2.509,50 (Euro 1.867,50 per agosto 2021; Euro 642 per settembre 2021). L’amministrazione denunciante riferiva, altresì che l’imposta dovuta non era stata riversata nonostante per i periodi interessati la Società avesse presentato le dichiarazioni riepilogative mensili previste dal regolamento comunale sull’imposta di soggiorno e che per conseguire il dovuto il Comune di Cervia aveva emesso in data 23 marzo 2022 un avviso di accertamento nei confronti di … S.r.l.s., esecutivo dal 30 maggio del 2022, rimasto privo di seguito benché regolarmente notificato al suo indirizzo di posta elettronica certificata.
- Riscontrando per quanto sopra un danno di Euro 2.509,50 a carico dell’erario del Comune di Cervia, conseguente al mancato riversamento da parte della predetta società e del suo amministratore e legale rappresentante p.t., dell’imposta di soggiorno riscossa nei mesi di agosto e settembre del 2021 a carico degli ospiti della struttura ricettiva …, la Procura erariale ha provveduto a far notificare alla società … S.r.l.s. e alla signora … in proprio quale amministratore e legale rappresentante p.t., l’informativa prevista dall’articolo 67 del codice di giustizia contabile, con invito a presentare deduzioni ed eventuale documentazione a difesa nel termine di giorni quarantacinque, con l’avvertimento che nello stesso termine avrebbero potuto chiedere l’audizione difensiva personale.
Riferisce la Procura regionale che per … S.r.l.s. non è stata formulata richiesta di audizione personale e non sono state presentate deduzioni scritte; la signora T.C.S., invece, pur non richiedendo l’audizione personale, ha inviato tramite posta elettronica una breve comunicazione in cui ha fatto soltanto presente di essere cessata dalla carica di amministratore e legale rappresentante della Società in data 25 ottobre 2021.
Evidenzia l’Attore pubblico che, rispetto alla contestazione di responsabilità rivolta alla signora …, la dedotta sua cessazione dalla carica di amministratore e legale rappresentante della Società in data 25 ottobre 2021 risulta priva di rilievo: il regolamento sull’imposta di soggiorno del Comune di Cervia imponeva, infatti, il riversamento dell’imposta riscossa a cadenza mensile, entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento (dunque entro il 20 settembre 2021, per l’imposta riscossa nel mese di agosto; ed entro il 20 ottobre 2021 per l’imposta riscossa nel mese di settembre), sicché – in relazione ad entrambe le mensilità – la condotta illecita si è perfezionata in ogni suo elemento alle scadenze previste, ambedue maturate in costanza di titolarità della carica sociale.
Pertanto, la contestazione di responsabilità è stata confermata con l’odierna citazione.
- All’udienza del 20.03.2024, il Pubblico ministero ha depositato gli attestati del Comune di Cervia di avvenuta ricezione presso la Tesoreria comunale della somma di Euro 2.509,50 per il pagamento della sorte capitale per cui è causa e di Euro 170,51 quale pagamento della relativa rivalutazione monetaria.
Concludeva, pertanto, per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Considerato in
Motivi della decisione
- Preliminarmente, il Collegio dichiara la contumacia dei convenuti, attesa la regolare instaurazione del contraddittorio.
- Sempre in via preliminare, il Collegio, d’ufficio, ribadisce la sussistenza della giurisdizione del giudice contabile sulla fattispecie in esame.
Infatti, ai fini del presente giudizio, non rilevano le modifiche alla disciplina dell’imposta di soggiorno apportate dall’art.180 del D.L. n. 34 del 2020, convertito nella L. n. 77 del 2020. L’art. 180 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, novellando l’art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, mediante l’inserimento del comma 1-ter, ha previsto quanto segue: “Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno … con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale … Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa …”.
Antecedentemente alla modifica legislativa sopra riportata, la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, nonché della Corte dei conti, riconosceva la sottoposizione dei gestori di strutture alberghiere per omesso riversamento di imposte di soggiorno, in ragione della loro qualificazione di agenti contabili (per tutte, C. cass., S.U., n. 13330/2010 e n. 14891/2010). Orbene, anche a seguito della novella, il cliente della struttura, e non quest’ultima, è soggetto passivo dell’imposta di soggiorno e, pur essendo stata depenalizzata la condotta illecita del gestore della struttura alberghiera, nulla è cambiato in ordine alla responsabilità contabile di quest’ultimo.
Il gestore della struttura alberghiera deve, quindi, provvedere all’incasso della tassa di soggiorno, accantonandola, e successivamente deve versarla al Comune.
In tal modo, anche se è qualificato dalla novella come responsabile d’imposta, per le somme a destinazione pubblica, incamerate all’atto del soggiorno in albergo dei clienti, resta confermato l’obbligo a suo carico di riversarle nelle casse dell’ente locale.
Questa ricostruzione è in linea con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, con la sent. n. 22/2016/QM, sull’obbligo di riversamento di tali somme (“I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 23 del 2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta”).
- Infatti, l’art. 4. c. 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 attribuisce ai comuni la facoltà di istituire l’imposta di soggiorno a carico degli ospiti che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio.
Il Comune di Cervia, con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 29 settembre 2015, ha approvato il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta di soggiorno (successivamente più volte modificato e integrato), a termini del quale il gestore della struttura è responsabile degli adempimenti strumentali all’esazione dell’imposta essendo obbligato a riscuotere il tributo dagli ospiti, a rilasciarne quietanza, alla presentazione nei termini di regolamento delle dichiarazioni trimestrali riepilogative all’amministrazione comunale e all’integrale riversamento, alle scadenze previste, degli importi incassati al comune cui competono; obblighi tutti sussistenti al di fuori del rapporto di imposta vero e proprio che intercorre tra comune e singolo cliente pernottante.
- Ciò detto, si ribadisce che le somme pagate o da pagare al gestore a titolo di imposta sono, fin dal momento della consegna da parte dei soggetti obbligati, numerario pubblico e, quindi, entrano immediatamente nel patrimonio del Comune (v., sul punto, Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, sent. n. 286/2020).
Da quanto sopra esposto, consegue che il gestore di una struttura alberghiera è legato al Comune da un rapporto di servizio, corredato da specifici obblighi azionabili innanzi al Giudice contabile.
Infatti, per consolidata giurisprudenza contabile, in presenza di regolamenti come quello del Comune di Cervia che, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, ha affidato a terzi la funzione di esigere, riscuotere e riversare l’imposta, il rapporto di servizio risulta pienamente integrato dalla relazione funzionale intercorrente tra autore dell’illecito e ente pubblico danneggiato e, in concreto, tra gestore dell’unità ricettiva, compartecipe dell’attività amministrativa dell’ente impositore e Amministrazione comunale, in ragione dell’inserimento del soggetto nella procedura di incasso e riversamento del tributo.
- Pertanto, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti a conoscere della controversia.
Per completezza, è utile ricordare la recente sentenza n. 325/2021 di questa Sezione – cui si rinvia anche agli effetti dell’art. 17, comma 1, norme di attuazione del D.Lgs. n. 174 del 2016 – che, con motivazione esaustiva, ha evidenziato come vada affermata la giurisdizione del Giudice contabile sull’albergatore tenuto al versamento dell’imposta di soggiorno anche dopo la novella del 2020 (cfr., in termini, Sezione II centrale n. 275 del 24 giugno 2022).
Per le medesime ragioni, la giurisdizione contabile sui titolari delle strutture ricettive tenuti al versamento dell’imposta di soggiorno non può ritenersi venuta meno neanche a seguito di quanto previsto dall’art. 5-quinquies del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 che, con norma di interpretazione autentica, ha esteso l’applicazione del richiamato 3 comma dell’art. 180 anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 (sul punto, da ultimo, Corte dei conti, sezione giurisdizionale Toscana 29 agosto 2022 n. 248).
- Nel merito, inquadrata la responsabilità del gestore della struttura ricettiva nella tipologia della responsabilità contabile, il Collegio evidenzia che, nella fattispecie in esame, la signora …, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società … S.r.l.s., gestore della struttura ricettiva denominata … corrente in C., ha omesso di riversare al Comune di Cervia, l’imposta di soggiorno riscossa nei mesi di agosto e settembre 2021 a carico degli ospiti della predetta struttura, come risultante dalla documentazione versata in atti.
- La signora … ha provveduto a disporre in data 19.03.2024 il pagamento alla Tesoreria comunale di Cervia della somma di Euro 2.509,50 per il pagamento della sorte capitale per cui è causa e di Euro 170,51 quale pagamento della relativa rivalutazione monetaria.
In udienza, il Pubblico ministero ha depositato gli attestati del Comune di avvenuta ricezione presso la Tesoreria comunale delle predette somme e ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
- Sussistono, pertanto, i presupposti per procedere alla dichiarazione di sopravvenuta cessata materia del contendere, in ragione dell’avvenuto soddisfacimento delle richieste formulate dall’Attore pubblico nei limiti in cui sarebbero state riconosciute da questo Giudice.
P.Q.M.
la Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale Regionale per l’Emilia-Romagna
definitivamente pronunciando
DICHIARA
a)preliminarmente la contumacia dei convenuti;
- b) la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Conclusione
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 20 marzo 2024.
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2024.