Cass. civ., sez. I, ord., 19 giugno 2026 n. 20846


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. TERRUSI Francesco – Presidente

Dott. ZULIANI Andrea – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere Rel.

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26653/2024 R.G. proposto da:

Srl, in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ……………                                                  -ricorrente-

contro

Liquidazione Giudiziale L. Srl in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, …………..                                        -controricorrente-

nonché contro

Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Treviso,                                                                                                                          -intimato-

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 1975/2024 depositata il 31/10/2024.

Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale dr. Stanislao De Matteis che ha concluso per l’inammissibilità (o il rigetto) del ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dal Consigliere Cosmo Crolla.

Svolgimento del processo

1 La Corte d’Appello di Venezia, con l’impugnata sentenza, respingeva il reclamo proposto da L. Srl in liquidazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Treviso con la quale veniva dichiarata, su richiesta della Pubblico Ministero, l’apertura della liquidazione giudiziale di L. Srl in liquidazione e dichiarava la perdita di efficacia dell’ordinanza del Tribunale di Treviso pronunciata in data 15/10/2024 di conferma del provvedimento di revoca delle misure protettive precedentemente concesse per l’avvio della procedura di composizione negoziale della crisi.

1.1 Riteneva la Corte che, anche a voler ammettere la possibilità della debitrice di accedere al procedimento di composizione negoziale della crisi in pendenza di una procedura per l’apertura della liquidazione giudiziale, non sussistevano le condizioni che potessero ragionevolmente far pensare ad un esito positivo della procedura ex art. 12 e segg CCII in quanto la società L. Srl in liquidazione non si trovava in una situazione di squilibrio patrimoniale o economico finanziario ma versava in stato di conclamata insolvenza e il ricorso alla composizione negoziale della crisi , avvenuto dopo la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale da parte del Pubblico Ministero, costituiva un espediente per procrastinare gli effetti di una crisi irreversibile come si evinceva dalla presentazione di due domande di concordato prevenuto con esiti infausti.

1.2 Rilevava che la situazione di squilibrio tra debiti e crediti della società risultava evidente dalla documentazione allegata e non era possibile, stante l’impossibilità di pronosticare un esito favorevole per la debitrice delle controversie pendenti presso il Tribunale di Venezia Sezione Specializzata in materia di Imprese aventi ad oggetto le domande di accertamento negativo relativo ai finanziamenti contratti per l’acquisto delle azioni di Banca Polare di Vicenza; ad ogni buon conto, il collegamento tra il finanziamento e l’acquisto di azioni in violazione dell’art. 2358 c.c. comportava la nullità (e il conseguente accertamento negativo) della parte di finanziamento effettivamente correlata all’acquisto azionario, fermo rimanendo l’obbligo di restituzione da parte del mutuatario del finanziamento non collegato all’operazione di acquisto dei titoli azionari, che nel caso di specie ammontava ad Euro 5.000.000.

1.3 Evidenziava che la AMCO, avente causa della Banca Popolare di Vicenza, non aveva affatto espresso il proprio consenso a soluzioni di ristrutturazione che comportavano una sensibile decurtazione del credito ma aveva semplicemente manifestato una generica disponibilità a valutare proposte transattive così come i soci non avevano mai espressamente rinunciato al proprio credito derivante dal finanziamento erogato alla società; andavano inoltre considerati il credito di Euro 307.988 vantato da Karma, cessionaria di Intesa San Paolo, e quello, derivante da mancato pagamento dell’Imu, che, pur nell’ipotesi di esito vittorioso del ricorso proposto dalla ricorrente davanti all’autorità giudiziaria tributaria, sarebbe stato pari ad Euro 200.000.

1.4 Dubitava della attendibilità della stima dei terreni, (gli unici beni sui quali si potevano soddisfare i creditori) di cui alla perizia depositata dalla reclamata, in quanto non aggiornata; se gli immobili avessero avuto realmente quel valore le due proposte di concordato preventivo sarebbero andate a buon fine ed invece nessuna offerta di acquisto era stata mai presentata alle cifre rappresentate dalla perizia.

1.5 Riconosceva la sussistenza dello stato di insolvenza, da individuarsi nella comparazione tra l’attivo e il passivo, essendo la società in liquidazione.

1.6 Reputava, da ultimo, inefficaci le misure protettive in virtù della prevalenza delle valutazioni del giudice di merito rispetto a quello del giudice della cautela.

2 L. Srl in liquidazione ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a cinque motivi. La Liquidazione Giudiziale ha svolto difese con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380bis1 c.p.c. Il Pubblico Ministero ha depositato una requisitoria.

Motivi della decisione

1 Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c. e 25 quinquies CCII, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte omesso di pronunciarsi sul motivo preliminare del ricorso costituito dall’ammissibilità del ricorso alla composizione negoziale della crisi (d’ora innanzi indicata per brevità “CNC”) in presenza di un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale.

1.1. Il ricorrente sostiene che, come risulta dal correttivo ter che ha espressamente precluso la presentazione dell’istanza di cui all’art. 17 CCII in presenza strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza promossi dallo stesso debitore, non è ostativo all’accesso al percorso di CNC la pendenza di un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, avviato da un creditore o dal Pubblico Ministero.

2 Il motivo è nel suo complesso inammissibile in quanto non si confronta con il decisum.

2.1 La Corte, infatti, ha dato conto del contrasto insorto nella giurisprudenza di merito in ordine al tema della ostatività o meno della pendenza del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale all’accesso alla procedura stragiudiziale della composizione della crisi, ma non ha preso espressa posizione su tale conflitto e, pur considerando ammissibile il ricorso alla composizione negoziale della crisi, ha ritenuto che non poteva procedersi alla nomina dell’esperto per le conclusioni delle trattative stante la situazione di squilibrio economico e finanziario che rendeva impossibile ogni tentativo di risoluzione. Ha fatto dunque buon governo del principio recentemente enunciato dalla Corte di legittimità secondo il quale “In tema di rapporti tra la composizione negoziata della crisi ed il procedimento per la dichiarazione di fallimento, spetta al Tribunale investito della domanda di fallimento valutare, incidenter tantum, ai fini della pronuncia, l’inammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con applicazione delle misure protettive” (cfr. Cass. 31856/2025).

2.2 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, “In tema di provvedimenti del giudice, l’assorbimento in senso improprio -configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre – impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza” (così Cass. 20235/ 2022).

2.3 L’impugnata sentenza non è incorsa neppure nel dedotto vizio di violazione di legge in quanto come, sopra precisato, non ha escluso il ricorso allo strumento della composizione negoziale della crisi nella pendenza del procedimento ex art. 40 CCII.

3 Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 12 e 19 CCII e 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.; la ricorrente assume che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello, sussistevano le condizioni per il ritorno alla condizione di normalità; la decurtazione del debito bancario e la definizione del contenzioso con AMCO, avrebbero consentito in via naturale la ripresa della normale attività con conseguente revoca dello stato di liquidazione volontaria.

4 Il motivo è inammissibile perché prospetta una critica investente l’accertamento e l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla quaestio facti, per di più deviando dal paradigma di cui al vigente art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. n. 6035/ 2018).

4.1 Né può consentirsi che una simile doglianza sia mascherata dai riferimenti agli artt. 115 e 116 c.p.c. La violazione dell’art. 115 c.p.c. rileva nella distinta condizione in cui il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli; la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammessa solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, non abbia operato secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come per es. il valore di prova legale), o al contrario non abbia osservato la specifica regola di valutazione di una prova così stabilita dalla legge; non mai invece ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (cfr. risolutivamente Cass. Sez. U n. 20867/20).

5 Il terzo motivo, suddiviso in quattro sottomotivi, denuncia violazione degli artt. 12 CCII, 18, 20 e 37 CCII, 115 e 116 c.p.c. 1362 e segg. c.c., 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La ricorrente deduce ; a) che la Corte si è indebitamente sostituita alle valutazioni dell’esperto nominato, ed ha proceduto ad un giudizio incidentale di non risanabilità dell’impresa non tenendo conto del giudizio dell’esperto e della manifestata volontà di Amco di addivenire ad una transazione; b) che la disponibilità di AMCO a valutare le proposte che rendeva inequivoco la possibilità (in via astratta, quantomeno) di un ritorno dell’impresa ad una condizione di normale operatività, non potendo il giudice sostituirsi alla valutazione dei creditori; c) che la Corte distrettuale ha compiuto un accertamento incidentale sull’esito della controversia concernente l’operazione di finanziamento correlata contestualmente all’acquisto delle azioni tra L. Srl e AMCO, in maniera assolutamente discrezionale senza acquisire la necessaria completezza delle ragioni difensive delle parti, in assenza di elementi di prova fondanti la decisione e in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di merito che estende la nullità del mutuo anche alle operazioni in cui finanziamento erogato dalla banca non è stato integralmente impiegato per acquistare azioni della banca stessa (come nella fattispecie);d) che i giudici di secondo sarebbero incorsi in un travisamento dell’esplicita dichiarazione dei soci finanziatori che avevano dichiarato in sede di approvazione del bilancio 2022 di essersi resi disponibili a rinunciare al credito finanziamento soci con violazione dei criteri ermeneutici propri degli artt. 1362 e segg. c.c.; e) che il credito IMU era suscettibile di essere ridotto della metà in considerazione degli orientamenti giurisprudenziali della commissione tributaria sulla stima dei beni, mentre il credito di K. ben poteva essere fronteggiato con la componente attiva del patrimonio ; f) che la Corte aveva errato nel ritenere che non sussistevano altri beni oltre ai terreni, sui quali i creditori potessero soddisfarsi non tenendo conto di un credito IVA, già accertato per circa 120.000 e di un altro credito verso terzi di circa 40.000, in corso di pagamento; g) che la Corte d’Appello non si era pronunciata sul motivo del reclamo che denunciava l’errata valutazione del Tribunale di Treviso che aveva ritenuto sussistenti componenti negative “per perdite dell’esercizio chiuso al 31/12/23 (per Euro 1.010.927)”. 6 Il motivo è inammissibile.

6.1 La verifica dell’esistenza delle concrete possibilità di risanamento dell’impresa si traduce in un giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità e l’autorità giudiziaria può disattendere le conclusioni dell’esperto nominato; non sussiste alcuna violazione delle regole di ermeneutica contrattuale sulla dichiarazione dei soci avendo la Corte utilizzato il criterio letterale della dichiarazione che era di mera disponibilità a rinunciare al rimborso del finanziamento soci e non di rinuncia; l’impugnata sentenza ha tenuto conto della possibile riduzione del debito IMU e non ha reiterato l’errore commesso da primo giudice sulle componenti negative con la conseguenza che mancava ogni interesse ad impugnare l’omessa rilevazione dell’errore commesso dal Tribunale; i giudici di seconde cure hanno, inoltre, semplicemente dato atto che le prospettive che il giudizio di accertamento negativo del debito vantato da AMCO promosso dal debitore potesse avere esito positivo non apparivano scontate ed, in ogni caso, l’operazione di finanziamento sarebbe rimasta valida, nella parte in cui le somme erogate non costituivano provvista finanziaria per l’acquisto delle azioni della Banca Popolare di Vicenza.

7 Il quarto motivo ipotizza violazione e falsa applicazione degli artt. 112, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c., 115, 116 c.p.c. e 12 CCII: la Corte d’Appello non si sarebbe pronunciata sul terzo motivo di reclamo, concernente l’asserita mancata prospettazione di una tempistica ragionevole concernente il piano di risanamento presentato. La ricorrente reitera la contestazione sugli accertamenti compiuti dai giudici di merito assumendo l’idoneità del piano di risanamento a soddisfare i creditori

8 Anche questo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.

8.1 La Corte d’Appello ha ritenuto le risorse disponibili insufficienti al risanamento dell’impresa ed è, quindi, evidente che tale rilievo presuppone l’implicita decisione sulla questione della tempistica del risanamento stesso, perché assorbita nella prima.

8.2 Ancora una volta la censura, attraverso la deduzione del vizio di violazione degli artt. 115 e 116, per il quale valgono le considerazioni svolte nel secondo motivo, si riversa nel merito poiché richiede alla Corte di rinnovare l’accertamento del fatto e la valutazione delle prove.

9 Il quinto motivo oppone violazione degli artt. 19 CCII e 669 terdecies c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 2 e 3, c.p.c.: si sostiene che la decisione del Tribunale competente ex art. 19 CCII sul reclamo ivi contemplato deve ritenersi precedere ogni valutazione nel merito della liquidazione giudiziale, costituendo un elemento inibente la pronuncia giudiziale ex art. 37 CCII e idoneo a impedirne la pronuncia.

9.1 Il motivo è infondato anche se la motivazione dell’impugnata sentenza va rettificata.

9.2 In base al provvedimento, la scansione della vicenda processuale e così sintetizzabile: il 2/5/2024 il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Treviso depositava ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale di L. Srl; il 17/6/2024, il giorno prima dell’udienza fissata per l’audizione del debitore, L. Srl depositava domanda di accesso alla CNC; in data 8/7/2024 il Tribunale di Treviso rigettava l’istanza di conferma delle misure protettive e il 17/7/2024 il Tribunale di Treviso confermava il provvedimento inaudita altera parte di revoca delle misure protettive; il 19/7/2024, il Tribunale di Treviso dichiarava l’apertura della liquidazione giudiziale di L., in data 15/10/2024 , nelle more del giudizio di reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale il Tribunale di Treviso, adito ex art 669 terdecies c.p.c., revocava il provvedimento di revoca delle misure protettive.

9.3 La Corte ha dichiarato l’inefficacia dell’ultimo decreto assunto dal Tribunale di Treviso sul presupposto che “una volta promosso il giudizio di merito, la competenza sull’adozione delle misure cautelari (e, quindi, su quelle protettive) spetta al giudice che procede (e, quindi, a questa Corte , a seguito dell’iscrizione a ruolo della causa di reclamo) mentre la competenza del giudice monocratico cui si riferisce l’art. 19 ultimo comma CCII va affermata solo nei casi in cui non è stato avviato il procedimento ex art 40 CCII”.

9.4 In realtà, più correttamente, la Corte avrebbe dovuto prendere atto che l’intervenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale determinava il venir meno di ogni potere del Tribunale, investito del ricorso ex art 669 terdecies c.p.c., di statuire sulla richiesta di riforma del provvedimento cautelare strumentale alla proposizione della domanda di composizione negoziale della crisi.

9.5 Le misure protettive trovano fondamento esclusivamente in pendenza della procedura di composizione negoziata, mentre dopo l’apertura della liquidazione giudiziale la composizione negoziata viene meno e non ha più senso mantenere il contenzioso su misure ancillari a un procedimento che non può proseguire; con la conseguenza che la successiva decisione del Tribunale di “revoca della revoca” della misura protettiva o cautelare è da considerare inutiliter data.

9.6 La Corte d’Appello avrebbe quindi dovuto prendere semplicemente atto della irrilevanza del provvedimento del Tribunale di Treviso del 15/10/2024.

Il ricorso è rigettato.

10.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio, che liquida in Euro 8.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.

Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2026.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2026.


COMMENTO REDAZIONALE– Viene ribadito il principio secondo cui, in tema di rapporti tra la composizione negoziata della crisi ed il procedimento per la dichiarazione di fallimento, spetta al Tribunale, che sia investito della domanda di fallimento, valutare incidenter tantum, ai fini della relativa pronuncia, l’inammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con applicazione delle misure protettive.

In senso conforme si era già espressa Cass. civ., sez. I, sent., 06 dicembre 2025 n. 31856 (richiamata in motivazione), statuendo il principio secondo cui la neutralizzazione della possibilità di far luogo a fallimento non dipende in sé dal mero deposito dell’istanza per le misure protettive della composizione negoziata, se essa sia invocata quando ancora è pendente – e non definito – il concordato preventivo.