Cass. civ., sez. V, ord., 24.09.2020 n. 20046


Svolgimento del processo

Che:

  1. con la sentenza n. 89/16/13 dell’11/12/2013, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna (di seguito CTR) dichiarava inammissibile l’appello proposto da Equitalia Emilia Nord s.p.a., poi incorporata in Equitalia Centro s.p.a. (di seguito Equitalia), avverso la sentenza n. 124/01/10 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da S. s.p.a. nei confronti di una cartella di pagamento per accise su prodotti alcolici;

1.1. come si evince dalla sentenza della CTR, l’appello dell’Agente della riscossione veniva dichiarato inammissibile in quanto lo stesso mancava di specifici motivi di censura, essendo l’appello l’esatta e pedissequa ricopiatura delle controdeduzioni in primo grado, senza che l’appellante abbia contrapposto le proprie argomentazioni a quelle svolte nella sentenza impugnata;

  1. Equitalia impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
  2. S. s.p.a. resisteva con controricorso.

Motivi della decisione

Che:

  1. con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che l’atto di appello di Equitalia è pienamente rispettoso delle prescrizioni di cui all’art. 53 più sopra richiamato;
  2. il motivo è fondato;

2.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci” (così da ultimo, Cass. n. 32954 del 20/12/2018);

2.1.1. ciò in ragione del carattere devolutivo pieno dell’appello nel giudizio tributario, costituente un mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 32838 del 19/12/2018; Cass. n. 30525 del 23/11/2018; Cass. n. 1200 del 22/01/2016), sicché l’onere di specificità dei motivi può ritenersi assolto anche allorquando l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado (Cass. n. 24641 del 05/10/2018);

2.2. nel caso di specie, la CTR – aderendo ad un orientamento della S.C. ormai superato, soprattutto con riferimento al processo tributario – non si è conformata ai superiori principi di diritto, in quanto ha ritenuto erroneamente inammissibile l’appello che ha chiesto sostanzialmente la ripetizione del giudizio di primo grado, riproponendo pedissequamente la tesi già respinta dal giudice di prime cure, con la chiara possibilità di ricavare implicitamente le ragioni della censura;

  1. in conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e invia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio;

si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal consigliere più anziano, Paolo Catallozzi, per impedimento del Presidente del Collegio e del Consigliere anziano, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020


COMMENTO – L’ordinanza in commento riforma la pronuncia di secondo grado, che aveva dichiarato inammissibile l’appello tributario proposto dall’Agente della Riscossione per asserita carenza di specificità dei motivi posti a fondamento dell’impugnazione.

Viene così ribadito l’ormai consolidato indirizzo secondo cui l’onere di specificità dei motivi di appello, imposto dall’art. 53 D.lgs. 31.12.1992 n. 546, deve ritenersi assolto anche quando l’appellante si limiti a richiedere al giudice di secondo grado un riesame della causa nel merito.

L’appello è infatti un mezzo di gravame a carattere pienamente devolutivo, non limitato al controllo di vizi specifici, bensì “a critica libera”, ossia volto ad ottenere un completo riesame della causa nel merito (nei limiti della devoluzione) da parte del giudice di grado superiore.

Pertanto, l’onere di specificità dei motivi può ritenersi assolto anche quando l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado (si vedano in tal senso, tra le altre, Cass. civ., sez. VI-5, ord., 05.10.2018 n. 24641; Cass. civ., sez. V, 30.10.2018 n. 27579; Cass. civ., sez. V, 18.01.2019 n. 1303 e Cass. civ., sez. VI, ord., 03.07.2019 n. 17758).

Conseguentemente, in accoglimento del ricorso proposto dall’Agente della riscossione, la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di secondo grado, in diversa composizione, per un nuovo esame nel merito della controversia.