Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 18-04-2018) 18-05-2018, n. 12312
Svolgimento del processo
- Il Partito della Rifondazione Comunista impugnava l’avviso di accertamento notificato dal Comune di Torino avente ad oggetto il recupero dei diritti di affissioni evasi e delle sanzioni sul presupposto dell’affissione di manifesti aventi contenuto politico – ideologico al di fuori degli spazi consentiti. La commissione tributaria provinciale di Torino respingeva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria provinciale del Piemonte sul rilievo che le norme regolamentari del Comune di Torino recavano l’esenzione dal pagamento del diritto di affissione di manifesti di natura politica affissi su spazi appositamente individuati laddove, nel caso di specie, i manifesti erano stati affissi negli spazi dedicati alle affissioni commerciali e, comunque, al di fuori dagli spazi riservati alla loro categoria.
- Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Partito della Rifondazione Comunista affidato ad un motivo. Il Comune di Torino si è costituito in giudizio con controricorso. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.
- Con l’unico motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5. Sostiene che la pubblicità ideologica è esente da autorizzazioni o imposte, stante la valenza culturale con finalità sociale della pubblicità in parola.
Motivi della decisione
- Osserva la Corte che il motivo proposto, pur prescindendo dai rilievi della inammissibilità derivante dal fatto che esso è formulato in maniera generica poichè non individua quali parti della sentenza siano oggetto di critica, è infondato. Ciò in quanto il Comune di Torino non ha assoggettato l’odierno ricorrente all’imposta sulla pubblicità ma ai soli diritti di affissione per aver affisso manifesti di contenuto politico-ideologico al di fuori degli spazi consentiti. Ed, invero, il Comune ha stabilito con regolamento gli spazi adibiti a pubbliche affissioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, a norma del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 18, ed, avendo la CTR rilevato che l’affissione era avvenuta al di fuori di detti spazi, l’esenzione dal pagamento dei diritti di affissione non opera. Per quanto riguarda l’assunto secondo cui i messaggi di natura politica od ideologica non sono soggetti ad alcun pagamento di imposta, come è stato affermato dalla Corte Costituzionale (n. 89 del 1979 e n. 301 del 2000), la censura non è pertinente, riguardando tali decisioni l’imposta sulla pubblicità che la Corte Costituzionale ha ritenuto non dovuta per i messaggi cosiddetti ideologici e vertendosi, invece, nel caso in esame, nella diversa ipotesi di affissioni al di fuori degli spazi consentiti, la cui disciplina il giudice delle leggi ha ritenuto nel tempo sempre conforme a costituzione in quanto relativa alle modalità di esercizio del diritto (sent. n. 1/56; n. 48/64; n. 129/70; n. 89/79). E ad analoghe conclusioni devesi pervenire anche con riferimento al D.Lgs. n. 507 del 1993, il cui vaglio da parte della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 301/00, ha riguardato solo gli aspetti relativi all’imposta comunale (Cass. n. 10113 del 26/5/2004).
Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Torino le spese processuali che liquida in Euro 500,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 18 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2018
COMMENTO
La Sezione Tributaria ha affermato che, sebbene i messaggi pubblicitari di natura politica o ideologica non siano soggetti al pagamento dell’imposta sulla pubblicità, ove i relativi manifesti vengano apposti al di fuori degli spazi consentiti dall’art. 18 del d.lgs. n. 507 del 1993, sono comunque dovuti i diritti di affissione.