Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sez. VII, 06 giugno 2024 n.  7482


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

N. impugnava n. 20 provvedimenti di annullamento degli effetti di altrettante analoghe comunicazioni, aventi ad oggetto l’esercizio dell’opzione, di cui all’art. 121 del D.L. n. 34 del 2020 , di cessione del credito sisma bonus acquisti 110%. A sostegno del ricorso evidenziava la legittimità e spettanza del credito de quo e la conseguente sussistenza del diritto di esercizio dell’opzione.

Chiedeva, pertanto, l’annullamento dei citati provvedimenti, emessi in data 05/04/2023 , ed il conseguente riconoscimento degli effetti delle rispettive comunicazioni dell’esercizio dell’opzione di cessione del credito bonus acquisti 110%, presentate in data 28/02/2023.

Si costituiva Agenzia delle Entrate dichiarando di aver bloccato in via cautelativa il sussidio del bonus di cui si tratta, disciplinato dall’ articolo 121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 , (c.d. «Decreto Rilancio»), convertito con modificazione con la legge 17 luglio 2020, n.77 , rubricato «Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali». Precisava che detta norma introduce, limitatamente alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per gli interventi individuati nel secondo comma e tra i quali rientrano quelli relativi all’«Ecobonus» ( articolo 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 ) e all’ articolo 16- bis, co. 1, lett. a) e b), del TUIR , la possibilità di optare, alternativamente – in luogo della detrazione diretta – per:

  1. a) un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. «sconto in fattura»), fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  2. b) la cessione di un credito d’imposta di ammontare pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Richiamata, per opportunità, la normativa che disciplina il bonus in questione, si porta all’attenzione di Codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria la “situazione oggettiva” che ha indotto l’Ufficio ad emettere i provvedimenti di annullamento qui impugnati.

Rilevava che nel corso delle operazioni relative al controllo dei requisiti previsti dal sopra citato D.L. n. 34/2020 , Decreto Rilancio, Superbonus 110%, effettuato sulle istanze presentate dal sig. N. F., in relazione a venti unità immobiliari, ubicate nel Comune di Roma, Via [OMISSIS…], erano emerse criticità in merito all’impresa cessionaria, la società A.F. C. I. s.r.l.

Evidenziava che la suddetta società è rappresentata dallo stesso sig. N. F. e dal sig. S. S. S. A. La compagine sociale è costituita da due società: “1. M. S.r.l. con quota 50%, con i seguenti soci: Socio valore % S. S. E. 3.825,00 37,5 PROPRIETA’ S. S. S. A. 3.825,00 37,5 PROPRIETA’ S. S. S. 2.550,00 25 PROPRIETA 4 2. RE.GA.  S.r.l. quota 50%, con socio unico: Socio valore % tipo diritto N. F. 10.400,00 100 PROPRIETA”.

Rappresentava che le venti unità immobiliari, oggetto della richiesta di bonus per ristrutturazione edilizia, erano state acquistate dal sig. N. F., unitamente al sig. S. S. S. A., alla sig.ra S. S. E. e alla sig.ra S. L., per la quota pari ad un quarto ciascuno dalla società A.F. C. I. s.r.l. con atto del 30/12/2022 (serie 1T, n. 660 – registrato presso l’Ufficio territoriale di Roma 3 – Settebagni in data 17/01/2023).

Soggiungeva che gli immobili erano pervenuti alla società A.F. C. I. s.r.l. con atto del 3/03/2021 (serie 1T, n. 6268 – registrato presso l’Ufficio territoriale di Roma 3 – Settebagni in data 17/03/2021), che subentrava al promissario acquirente, società S.A.I.E. Società A. I. E. a.r.l. (CF 80095250587) nel contratto preliminare di vendita del 14/09/2020 (serie 1T, n. 17170 – registrato presso l’Ufficio territoriale di Roma 3 – Settebagni in data 18/09/2020). La società S.A.I.E. Società A. I. E. a r.l., rappresentata dal sig. S. S. S. A., presenta la seguente compagine sociale: S. S. E. 16.296,00 61,0 PROPRIETA’ S. S. S. A. 10.417,94 39,0 PROPRIETA’.

Rilevata la commistione dei soggetti coinvolti, allo stesso tempo proprietari finali degli immobili e rappresentanti e/o soci della A.F. C. I. s.r.l. precedente proprietaria degli stessi, nonché esecutrice dei 5 lavori di ristrutturazione, l’Agenzia delle Entrate aveva negato l’autorizzazione all’utilizzo del credito de quo al sig. N. F., configurandosi, nel caso di specie una elusione fiscale, quindi, un abuso del diritto perché il contribuente ha inteso realizzare un indebito vantaggio fiscale.

N. depositava successiva memoria.

All’odierna udienza la causa era decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve ritenersi fondato.

L’Agenzia delle Entrate ha giustificato il blocco cautelativo del sussidio del bonus in questione adducendo profili di elusione fiscale configurabile nella “commistione ” di soggetti titolari di quote societarie sia nel cedente che nel cessionario del credito oltre che nell’esecutore dei lavori.

Deve rilevarsi che la disposizione di riferimento nella fattispecie in esame ( art. 121 DL n. 34/2020 ) prevede limitatamente alle spese sostenute nel 2020 e 2021 (successivamente anche per gli anni successivi) per gli interventi individuati nel secondo comma e tra i quali rientrano quelli relativi all’«Ecobonus» ( articolo 14 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 ) e all’ articolo 16- bis, co. 1, lett. a) e b), del TUIR , la possibilità di optare, alternativamente – in luogo della detrazione diretta, un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. «sconto in fattura»), oppure ) la cessione di un credito d’imposta di ammontare pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La finalità della norma è dunque rinvenibile nella realizzazione di opere con sconto fiscale attuabile sia attraverso lo sconto in fattura che la cessione del credito a terzi.

L’Agenzia delle entrate obietta che nella scelta dell’opzione della cessione del credito, la commistione di soggetti all’interno delle compagini sociali del cedente e del cessionario, possa “adombrare” una ipotesi di elusione fiscale.

La tesi prospettata, e tale non può che ritenersi in quanto priva di conclamate e provate effettività elusive, non risulta essere considerata dalla disposizione che regola le scelte alternative per la fruizione del bonus in questione.

Invero la scelta legislativa è quella di incentivare e sostenere lavori di ristrutturazione con valenza di rispetto ambientale, rispetto a tale finalità non è ben comprensibile come la presenza dei medesimi soggetti nella compagine di società interessate alla opzione di cessione del credito e di realizzazione delle opere, possa determinare illegittimi comportamenti ai fini della normativa fiscale.

La possibilità di optare tra lo sconto in fattura e la cessione del credito, senza ulteriori specificazione di quali debbano essere gli eventuali soggetti cessionari del credito e quali caratteristiche debbano possedere, deve far ritenere che non vi possano essere preclusioni a priori nell’esercizio della scelta attribuita dalla disposizione. Soltanto la effettiva dimostrazione di effetti elusivi e dunque di attività illegittime può fornire elementi di valutazione per la attuale scelta dell’Ente impositore. Allo stato, pertanto, l’assenza di tali elementi probatori, non può che far ritenere fondato il ricorso in esame.

Attesa la novità della questione, le spese devono essere compensate.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Compensa le spese.


COMMENTO REDAZIONALE – In accoglimento del ricorso del contribuente avverso venti provvedimenti di annullamento di comunicazioni di cessione del credito, la Corte di giustizia tributaria di primo  grado di Roma statuisce che la normativa sul cd. “Superbonus” (art. 121 D.L. 19 maggio 2020 n. 34, cd. “Decreto rilancio”, convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020 n. 77), laddove prevede la possibilità di optare tra lo sconto in fattura e la cessione del credito, non contiene preclusioni a priori in merito a tale scelta.

La norma, infatti, non contiene ulteriori specificazioni su quali debbano essere gli eventuali soggetti cessionari del credito o su quali caratteristiche debbano possedere.

In particolare, salva la prova diretta di una specifica finalità elusiva, tale scelta non è preclusa dalla presenza dei medesimi soggetti nella compagine sociale del cedente e del cessionario, di per sé non in contrasto con la finalità della norma, ossia quella di incentivare e sostenere lavori di ristrutturazione con valenza di rispetto ambientale.

Pertanto, è legittima l’opzione della cessione del credito d’imposta anche quando i medesimi soggetti facciano parte della compagine sociale sia del cedente che del cessionario.