T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, sent., 08 aprile 2024 n. 660


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1303 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato R.C., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco 63; Guardia di Finanza, in persona del Comandante Generale pro tempore, non costituita in giudizio;

per accertare e dichiarare

l’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere alla rettifica della decurtazione del punteggio della patente di guida del ricorrente, riattribuendo al ricorrente i punteggi della sua patente di guida erroneamente decurtatigli;

nonché per condannare l’Amministrazione intimata di provvedere a rettificare la decurtazione del punteggio della patente di guida del ricorrente, riattribuendo al ricorrente i punteggi della sua patente di guida erroneamente decurtatigli, entro un termine non superiore a trenta giorni, o nel diverso – anche maggiore o minore – termine che il Giudice riterrà di stabilire;

oltreché per nominare un commissario ad acta qualora la P.A. intimata non provvedesse coi tempi e/o le modalità indicate dal Giudice.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2024 il dott. Alberto Ramon e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

  1. La domanda del ricorrente mira a contestare il silenzio serbato dalla Guardia di Finanza – nel dettaglio, dal Nucleo Operativo – Nucleo Mobile della Guardia di Finanza di -OMISSIS-e dal Comando Tenenza -OMISSIS– sull’istanza dal medesimo proposta il 22 giugno 2023, volta ad ottenere la riattribuzione dei punti relativi alla propria patente di guida.

Giova premettere che il Nucleo Operativo della Guardia di Finanza di -OMISSIS-aveva accertato, in data 3 luglio 2022, plurime violazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. codice della strada) poste in essere da un soggetto, non identificato, alla guida dell’autovettura in locazione alla società di cui il ricorrente è legale rappresentante: in specie, con i verbali di contestazione nn.-OMISSIS- venivano riscontrate infrazioni tali da comportare la decurtazione, rispettivamente, di 47 e 13 punti.

I suddetti verbali di contestazione venivano dunque notificati al ricorrente, il 13 luglio 2022, in quanto obbligato in solido.

Successivamente lo stesso ricorrente dichiarava, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, che il veicolo – nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nei verbali di contestazione nn.-OMISSIS- – era condotto da un terzo soggetto.

Nondimeno il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale Territoriale del Nord Est – Ufficio Motorizzazione Civile di -OMISSIS-adottava il provvedimento n. -OMISSIS- dell’1 dicembre 2022, con il quale disponeva la revisione della patente di guida nella titolarità del ricorrente, stante la perdita totale del punteggio.

Tale provvedimento veniva poi annullato con sentenza del Giudice di Pace di -OMISSIS-n. -OMISSIS-del 21 giugno 2023, sulla scorta del fatto che “non essendo stato il ricorrente alla guida della vettura … al momento dell’accertamento delle violazioni stradali … difetta il presupposto per l’applicazione dell’azzeramento del punteggio della patente di guida di cui il medesimo è titolare”.

Proprio alla luce di tale decisione, il ricorrente ha richiesto il 22 giugno 2023 all’Autorità che aveva accertato le infrazioni in questione, per l’appunto la Guardia di Finanza, di effettuare la comunicazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida necessaria per la riattribuzione dell’originario punteggio della propria patente: istanza, questa, a cui è seguito il silenzio dell’Amministrazione.

Con il gravame ora in decisione, il ricorrente chiede quindi di “accertare e dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere alla rettifica della decurtazione del punteggio della patente di guida”, con la restituzione dei punti “erroneamente decurtatigli”, nonché di ordinare alla medesima Autorità di provvedere in tal senso “entro un termine non superiore a trenta giorni, o nel diverso – anche maggiore o minore – termine che il Giudice riterrà di stabilire”.

  1. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, instando per il rigetto del ricorso in quanto infondato.
  2. Alla camera di consiglio del 7 febbraio 2024, è stato dato avviso ai procuratori delle parti della sussistenza di un eventuale profilo di inammissibilità del ricorso concernente il difetto di giurisdizione, con contestuale rinvio della causa all’udienza camerale del 6 marzo 2024 e assegnazione di un termine di quindici giorni per il deposito di note difensive in relazione alla questione rilevata d’ufficio.
  3. Con memoria depositata il 22 febbraio 2024, il ricorrente ha definito la causa petendi oggetto dell’invocato accertamento giurisdizionale. Nel dettaglio, egli ha sottolineato che “l’istanza de qua – e conseguentemente il presente giudizio – … hanno per oggetto la (mancata) doverosa “riattribuzione” al ricorrente, sul relativo portale dell’automobilista, dei punteggi della sua patente illegittimamente decurtatigli; attività certamente vincolata ed obbligatoria per la Guardia di Finanza intimata, alla luce della sentenza del Giudice di Pace di -OMISSIS-dianzi richiamata, non appellata dalla P.A.”.
  4. Alla camera di consiglio del 6 marzo 2024, il gravame è stato trattenuto in decisione.
  5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile: sulla odierna controversia la giurisdizione va, infatti, declinata in favore del giudice ordinario.

Il petitum sostanziale del presente giudizio, con riguardo al quale deve essere vagliata la questione di giurisdizione, riguarda la pretesa del ricorrente a vedersi restituire il punteggio decurtatogli in conseguenza dell’accertamento di plurime violazioni alle norme di comportamento nella circolazione stradale.

Sul punto, l’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 – nel prevedere che l’opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione del codice della strada “si estende anche alle sanzioni accessorie” – stabilisce che al medesimo giudice competente a vagliare la predetta opposizione, ossia il giudice di pace del luogo in cui è stata commessa l’infrazione, è attribuita finanche la potestas iudicandi sulle sanzioni accessorie, tra le quali deve annoverarsi anche la decurtazione dei punti della patente, prescritta dall’art. 126-bis, comma 1, del codice della strada.

Ora, se è vero che non c’è giurisdizione del giudice amministrativo sia sul verbale di accertamento della violazione principale, sia financo sul provvedimento che dispone la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida conseguente alla perdita integrale del punteggio (vd. Cons. Stato, Sez. II, 27 luglio 2020, n. 4775), alla stessa stregua deve affermarsi la carenza di giurisdizione sulla controversia instaurata dal soggetto destinatario del verbale di accertamento che invochi, ancorché senza la previa impugnazione di quest’ultimo atto, la rettifica della decurtazione dei punti della patente.

Tale conclusione è confermata dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha evidenziato che “ai sensi dell’art. 126- bis, comma 6, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 il meccanismo di sottrazione dei punti dalla patente di guida, per effetto dell’accertamento dell’avvenuta violazione del codice della strada, costituisce una misura accessoria alle relative sanzioni; ne consegue che il contenzioso relativo all’applicazione di tale sanzione accessoria, nell’ambito del quale devono ricomprendersi anche le questioni relative all’erronea decurtazione del punteggio, deve ricondursi alla giurisdizione del giudice di pace, competente in materia” (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 agosto 2015, n. 1334).

Più in generale, l’indirizzo pretorio ormai consolidato, a cui il Collegio intende dare continuità, afferma che “spetta al giudice ordinario il sindacato sulle controversie concernenti provvedimenti di natura sanzionatoria incidenti sui punti della patente, in quanto aventi per oggetto atti vincolati, e quindi non discrezionali, lesivi di diritti soggettivi” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 10 ottobre 2018, n. 2066). In special modo, è stato puntualizzato che “l’opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689artt. 22 e 23, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida ovvero prodromici a tale sospensione, quali quelli di decurtazione progressiva di punti” (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. II, 16 novembre 2023, n. 781).

Quanto detto vale non solo per l’azione caducatoria, ma anche per l’azione contro il silenzio della pubblica amministrazione sull’istanza di riattribuzione del punteggio, poiché l’azione contra silentium postula ma non fonda la giurisdizione (vd. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 15 luglio 2020, n. 1716). Nel caso di specie, tale domanda riguarda – come peraltro riconosciuto espressamente dallo stesso ricorrente – una posizione di diritto soggettivo (non rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) e non di interesse legittimo (vd. T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 2066 del 2018, cit.): sicché, secondo il criterio generale sul riparto della giurisdizione, fondato sull’intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in causa, è davanti al giudice ordinario che l’interessato deve far valere le proprie ragioni.

  1. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il giudizio potrà essere riproposto nel termine indicato dall’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.dinanzi al giudice ordinario, ferme restando le preclusioni e le decadenze eventualmente intervenute.
  2. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione della particolarità e dell’esito della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, impregiudicata la riproposizione della questione innanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Filippo Dallari, Primo Referendario

Alberto Ramon, Referendario, Estensore


COMMENTO REDAZIONALE – L’utente della strada propone ricorso dinanzi al giudice amministrativo avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione (nella specie: Guardia di Finanza) sull’istanza di rettifica della decurtazione dei punti dalla patente di guida, volta ad ottenere la riattribuzione dei punti medesimi.

Con la pronuncia in commento, il giudice amministrativo dichiara il proprio difetto di giurisdizione.

Sulla questione sussiste infatti la giurisdizione esclusiva del giudice ordinario, sub specie di Giudice di Pace, al quale l’art. 7, comma 4, D.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 riserva la cognizione sulle opposizioni a verbale di accertamento delle contravvenzioni stradali, attribuendogli la potestas iudicandi anche in materia sanzioni accessorie, ivi compresa la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

Il predetto principio è valido non solo per l’azione caducatoria, ma anche per quella contro il silenzio della Pubblica Amministrazione sull’istanza di riattribuzione del punteggio, poiché l’azione contra silentium postula, ma non fonda la giurisdizione. 

Nel caso di specie, la domanda riguarda una posizione di diritto soggettivo, e non di interesse legittimo, trattandosi di un atto vincolato, e non discrezionale, della Pubblica Amministrazione.

Ne consegue la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo e la necessità di riassunzione dell’azione dinanzi al giudice ordinario (i.e.: Giudice di Pace).