Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 27 marzo 2026, n. 7386


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta da:

Dott. LO SARDO Giuseppe – Presidente

Dott. CHIRICO Valeria – Consigliere

Dott. LIBERATI Alessio – Consigliere

Dott. ROMANO Carmela – Consigliere

Dott. MASSAFRA Annachiara – Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8067/2018 R.G. proposto da:

… Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato … unitamente all’avvocato … ricorrente

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato … unitamente agli avvocati …  controricorrente

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 8628/2017 depositata il 13/10/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dal Consigliere Annachiara Massafra.

Svolgimento del processo

  1. Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di parte, il Comune di Napoli notificò alla società … Srl (svolgente attività di ristorazione) l’avviso di accertamento n. (Omissis) del 30/8/2011, per omesso versamento del TARES relativo all’anno 2013, applicando la tariffa ad una consistenza di mq 670,50.

A seguito di istanza in autotutela della contribuente (fondata sulla riduzione della superficie imponibile da mq. 607,50 a mq. 507,00), con provvedimento reso il 18/12/2015, il Comune annullò il predetto avviso di accertamento, comunicando alla società che avrebbe effettuato le rettifiche richieste e che avrebbe emesso un nuovo avviso di accertamento.

A questa comunicazione fece poi seguito l’avviso di pagamento prot. n. Omissis del 09/11/2015, da parte del Comune di Napoli, notificato il 17/2/2016, riportante l’omesso versamento del TARES relativo all’anno 2013, per l’importo ridotto di Euro 26.424,00.

La … Srl impugnò l’avviso dinanzi alla C.T.P. di Napoli sul rilievo della mancata notifica del prodromico avviso di accertamento, con conseguente decadenza da parte del Comune a riscuotere la richiesta somma.

  1. Il giudice di primo grado respinse il ricorso.

La decisione fu impugnata ma anche l’appello seguì la medesima sorte.

Nel dettaglio, la C.T.R. ritenne che la mancata emissione di un nuovo avviso di accertamento non potesse determinare l’annullamento dell’avviso di pagamento emesso.

In particolare, la circostanza che non fosse stato emesso un nuovo avviso di accertamento, in mancanza di apposito ricorso della contribuente, aveva comportato il consolidamento dell’avviso di

pagamento. Per cui, solo se il Comune avesse chiesto il pagamento della tassa in riferimento alla errata superficie di mq 607,50, la contribuente avrebbe potuto invocare la violazione del principio di affidamento. Nella specie, invece, la richiesta era stata rettificata ed era stato chiesto l’importo corrispondente ai dati indicati dalla stessa società.

Sicché, essendovi stato in precedenza un avviso notificato, avendo nell’anno la società svolto attività e non dichiarato ragioni ostative al versamento della tassa, tenuto conto dei principi stabiliti da Cass. n. 12661/2016, fu respinto il ricorso.

Avverso questa decisione ricorre la società con dieci motivi.

In prossimità dell’udienza la società ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

I Con il primo motivo, si denuncia la violazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, 2-quater della legge n. 656/1994 e 1 del D.M. n. 37/1997.

Secondo la società ricorrente, dopo l’annullamento in autotutela con efficacia ex tunc, il Comune avrebbe dovuto emettere un nuovo avviso di accertamento, ma non avrebbe potuto emettere un mero avviso di pagamento. Per cui, sarebbe errata la conclusione del giudice di merito, secondo cui, in difetto di un apposito ricorso da parte del contribuente al giudice tributario, l’avviso di pagamento sarebbe divenuto definitivo.

  1. Con il secondo motivo, è denunciata la violazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. dell’art. 39 del regolamento TARES del Comune di Napoli, nonché dell’art. 10 della legge n. 212/2000.

II giudice di merito avrebbe errato nel non sanzionare la ritenuta palese violazione della sequenza procedimentale legittimante la pretesa impositiva del tributo, essendo stato annullato l’avviso di accertamento che precedeva l’avviso di pagamento.

3.Con la terza doglianza, si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 45 del D.L. n. 201/2011, all’art. 33 del regolamento TARES del Comune di Napoli, all’art. 2-quater della legge n. 656/1994, all’art. 97 Cost. e all’art. 10 della legge n. 212/2000.

Il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere legittimo l’avviso di pagamento, pur in assenza di un precedente avviso di accertamento, così violando le disposizioni innanzi richiamate.

  1. Con il quarto strumento impugnatorio, è denunciata la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 1, commi 161 e 162, della legge n. 296/2006, 14 del D.L. n. 201/2011 e 30 del regolamento TARES del Comune di Napoli.
  2. I primi quattro motivi – che possono essere trattati congiuntamente, essendo oggettivamente connessi – sono fondati.

Deve premettersi che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 4564 del 2023; Cass., n. 18689 del 2024; Cass., n. 21202 del 2024) allorquando il concessionario o la società di raccolta di rifiuti non contesti le condizioni di tassabilità indicate nella denuncia originaria, integrativa o di variazione presentata dal contribuente, ed ove non vi sia diniego della richiesta di agevolazioni od esenzioni, è legittima l’iscrizione del maggior importo in ruoli notificati all’interessato mediante cartella di pagamento non preceduta da avvisi di accertamento: ciò, in particolare, anche nel caso in cui l’errore derivi dalla mancata considerazione di uno ius superveniens (chiaramente e non discrezionalmente) applicabile alla fattispecie, quando restino ferme tutte le precedenti fattuali condizioni di tassabilità. L’avviso di accertamento è invece necessario – per converso -quando (e solo quando) la maggiore imposta derivi: 1) dalla rettifica apportata alle condizioni di tassabilità denunciate; 2) dall’accertamento d’ufficio delle condizioni di tassabilità in caso di omessa denuncia; 3) dal diniego (secondo quanto si desume dall’art. 71, comma 2, del D.Lgs. n. 

507/1993) della riduzione o agevolazione richiesta dal contribuente con apposita istanza, non surrogabile dalla contestazione giudiziale del provvedimento (v., sostanzialmente nello stesso senso, Cass., n. 7951 e n. 5895 del 2002; Cass., n. 19255 del 2003; Cass., n. 3657 del 2015; Cass., n. 9731 del 2015), ovvero, infine, dall’esercizio di un potere discrezionale eventualmente riconosciuto dallo ius superveniens, anche ove restino ferme tutte le precedenti fattuali condizioni di tassabilità (Cass., n. 15858 del 2004).

Nella specie, si è al cospetto di una riduzione della pretesa impositiva sollecitata dal contribuente mediante la presentazione di un’istanza in autotutela accolta dall’amministrazione finanziaria (tale accoglimento era stato comunicato al contribuente), ma alla quale aveva fatto seguito l’emissione di un mero avviso di pagamento.

Vengono in considerazione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 30051 del 2024, ancorché pronunciata in fattispecie relativa ad esercizio del potere in malam partem, hanno chiarito l’ambito e le modalità di esercizio del potere di autotutela della P.A. sia in relazione alla rettifica in bonam partem che in malam partem.

È stato così affermato che l’autotutela nel diritto tributario costituisce una particolare declinazione del più generale istituto dell’autotutela amministrativa.

Come per quest’ultima, infatti, l’autotutela tributaria consiste nel potere dell’amministrazione finanziaria, che può essere esercitato d’ufficio o su istanza di parte, di annullare o rettificare un proprio atto, affetto da un vizio. Anche l’autotutela tributaria, difatti, è espressione di un potere ancorato al soddisfacimento di un interesse pubblico, nella specie a reperire le entrate fiscali legalmente accertate.

Parimenti, anche l’autotutela tributaria si realizza con un procedimento di secondo grado: oggetto del riesame è l’atto impositivo

precedentemente adottato e non, direttamente, la pretesa fatta valere con quest’ultimo.

In esito a questa rinnovata valutazione, il procedimento di autotutela si può concludere con l’annullamento, la modifica o la convalida dell’atto viziato, nonché, in caso di annullamento, con l’adozione di un nuovo atto sostitutivo del primo ed emendato dai vizi che lo avevano inficiato (c.d. autotutela sostitutiva, il cui tratto qualificante è costituito dalla valutazione di un atto illegittimo, che viene posto nel nulla e sostituito sulla base dei medesimi elementi già considerati). L’annullamento dell’atto impositivo comporta, quindi, la sua integrale espunzione dall’ordinamento e ciò determina, ove l’amministrazione finanziaria intenda mantenere o reiterare la pretesa tributaria, la necessità di procedere alla adozione di un nuovo avviso di accertamento, non rilevando che l’annullamento d’ufficio sia stato motivato dall’adesione, anche integrale, a una richiesta del contribuente (come nella fattispecie in esame), che deve comunque potersi difendere in ordine alle condizioni di tassabilità e alla liquidazione del tributo, anche in considerazione della possibilità ormai riconosciuta all’ente impositore di autotutela sostitutiva in malam partem.

Nel caso di specie, dopo l’annullamento in autotutela, pacifica la circostanza che l’imposta richiesta fosse inferiore a quella originariamente richiesta e conforme alle indicazioni ed istanze della società contribuente, non è seguito un nuovo avviso di accertamento, ma un avviso di pagamento.

Il motivo va, quindi, accolto.

  1. Con la quinta censura, si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché illogicità/contraddittorietà della sentenza; erronea/falsa comprensione dei fatti di causa.

Con la sesta censura, si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 39 del regolamento TARES del Comune

di Napoli, nonché si denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c.; erronea/falsa valutazione di elementi di fatto.

Con il settimo motivo, è denunciata la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto con riferimento all’art. 1, commi 161 e 162, della legge n. 296/2006, dell’art. 1 del D.L. n. 201/2001, nonché la violazione degli artt. 30 e 31 del regolamento TARES del Comune di Napoli.

Con l’ottava censura, si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 30 del regolamento TARES del Comune di Napoli.

Con la nona censura, si denuncia la violazione dell’art. 1 del d.l n. 201/2011 e dell’art. 29 del regolamento TARES del Comune di Napoli.

Con la decima censura, si denuncia la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000.

I motivi sono unitariamente assorbiti dall’accoglimento delle prime quattro censure.

In conclusione, accolti i primi quattro motivi ed assorbiti i restanti, il ricorso è accolto entro tali limiti, per l’effetto la sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve essere accolto l’originario ricorso della società contribuente.

Le spese di lite sono compensate avuto riguardo al recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

Accoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della società contribuente.

Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2026.

Depositato in cancelleria il 27 marzo 2026.


MASSIMA: In tema di TARI, ove l’ente impositore, a seguito di istanza di autotutela del contribuente, annulli l’originario avviso di accertamento, l’atto così espunto dall’ordinamento non può essere “sostituito” da un mero avviso di pagamento: la persistenza della pretesa tributaria – anche se ridotta e conforme alle indicazioni del contribuente – richiede comunque l’adozione e la notifica di un nuovo avviso di accertamento, a tutela del diritto di difesa del contribuente e in coerenza con la natura di procedimento di secondo grado dell’autotutela sostitutiva.