T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, Sentenza, 15 maggio 2026, n. 921


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1524 del 2025, proposto da … ed altri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato …, con domicilio eletto presso il suo studio in …;

contro

Comune di Capaccio Paestum, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Commissario Straordinario del Comune di Capaccio Paestum, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58; Ente d’Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (Atos), Arera – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

1) della deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) del Comune di Capaccio Paestum n. 5 del 22/05/2025, pubblicata all’Albo pretorio a decorrere dal 23 maggio 2025 ad oggetto: “Approvazione dell’aggiornamento biennale del piano economico finanziario PEF 2024-2025 e contestuale definizione delle tariffe relative alla tassa rifiuti Tari 2025 – Presa d’atto della Det. n. 25 del 7 aprile 2025 dell’Ente d’Ambito per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATOS (Ambito Territoriale Ottimale di Salerno”; 

2) della determinazione del Direttore Generale dell’Ente di Ambito per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (Ambito Territoriale Ottimale Salerno) n. 25 del 7 aprile 2025, conosciuta in quanto menzionata nella deliberazione di cui al punto che precede; 

3) del parere del Collegio dei Revisori (Verbale n. 109 del 22/05/2025) allegato alla deliberazione di cui al punto 1) che precede e conosciuto solo in quanto allegato alla stessa; 

4) ove occorra e per quanto di ragione, della deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio Comunale) del Comune di Capaccio Paestum n. 14 del 22.5.2025, pubblicata all’Albo pretorio a decorrere dal 23 maggio 2025 ad oggetto: “Art. 151, 172, 174 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Bilancio di previsione per l’esercizio 2025 ed allegati – Relazione revisionale e programmatica – Bilancio pluriennale 2025/2027 – Approvazione”, nella parte in cui per l’entrata TARI riporta l’importo di € 9.256.071,37; 

5) ove occorra e per quanto di ragione, della deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta Comunale) del Comune di Capaccio Paestum n. 41 dell’8.5.2025 ad oggetto: “Approvazione dell’aggiornamento biennale del piano economico finanziario PEF 2024-2025 e contestuale definizione delle tariffe relative alla tassa rifiuti Tari 2025 – Presa d’atto della Det. n. 25 del 7 aprile 2025 dell’Ente d’Ambito per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATOS (Ambito Territoriale Ottimale di Salerno”; 

6) ove occorra e per quanto di ragione, della determinazione del responsabile dell’area “Servizi Demografici – Ecologia e Ambiente – Informatica – Giudice di Pace – Tributi e Entrate patrimoniali – Pubblicità – Affissioni – Attività produttive – S.U.A.P.” del Comune di Capaccio Paestum n. 171 del 5.6.2025; 

7) ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. (…) dell’11/03/2025, anch’essa conosciuta in quanto menzionata nella deliberazione di cui al punto 1) che precede, con la quale il Commissario Straordinario del Comune di Capaccio Paestum ha chiesto all’Ente d’Ambito per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATOS (Ambito Territoriale Ottimale Salerno) l’autorizzazione a rimodulare il PEF delle tariffe TARI per l’anno 2025, mediante l’incremento della “quota di inesigibilità media” dei ruoli TARI degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023; 

8) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, anche di estremi ignoti, comunque ostativo all’accoglimento del presente ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Capaccio Paestum e del Commissario Straordinario del Comune di Capaccio Paestum;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 maggio 2026 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo

Con il ricorso notificato al Comune di Capaccio Paestum, all’Ente d’ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente il 5 settembre 2025, depositato il 1 ottobre 2025, i ricorrenti, proprietari e gestori di strutture turistico-ricettive operanti nel territorio comunale di Capaccio Paestum, impugnano gli atti e i provvedimenti con cui è stata determinata la tariffa relativa alla tassa rifiuti per l’anno 2025.

Il Comune di Capaccio Paestum si costituisce in giudizio il 29 ottobre 2025 e, con memoria del 10 aprile 2026, eccepisce l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Parte ricorrente, con la memoria conclusionale del 10 aprile 2026 e con la replica del 22 aprile 2026, insiste per l’accoglimento del ricorso e respinge le eccezioni della controparte.

La causa è trattata, nel merito, all’udienza pubblica del 13 maggio 2026, venendo in decisione.

Motivi della decisione

I ricorrenti, proprietari o gestori di alberghi, ristoranti, camping, stabilimenti balneari e in genere strutture turistiche operanti nel territorio di Capaccio Paestum, contestano la legittimità degli atti da cui è derivato un incremento del carico tributario a titolo di tassa sui rifiuti per il 2025.

Nello specifico, il Commissario straordinario comunale, con nota del 11 marzo 2025, ha chiesto all’Ente d’ambito territoriale ottimale di Salerno l’autorizzazione a rimodulare il piano economico finanziario delle tariffe TARI, mediante l’incremento della quota di inesigibilità media dei ruoli TARI per gli anni 2020-2023, con una percentuale media del 37,25%.

L’Ente d’ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, con Det. n. 25 del 7 aprile 2025, ha approvato e validato il piano economico finanziario così aggiornato.

Con la deliberazione n. 5 del 22 maggio 2025, assunta dal Commissario straordinario con i poteri del consiglio comunale, previa deliberazione n. 41 dell’8 maggio 2025, assunta dallo stesso Commissario straordinario con i poteri della giunta comunale, il Comune di Capaccio Paestum, preso atto e approvata la Det. n. 25 del 7 aprile 2025, ha rideterminato le tariffe TARI per il 2025 assicurando, oltre alla copertura integrale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e all’incremento inflazionistico dei costi attualizzati, anche la quota di inesigibilità media dei ruoli TARI 2020-2023, pari al 37,25%.

Gli atti impugnati, ad avviso dei ricorrenti, sarebbero illegittimi, oltre che eccessivamente gravosi, determinando un incremento della tassa superiore al 30%.

Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per omessa notifica ad almeno un controinteressato.

L’eccezione è infondata.

Per costante e condivisibile giurisprudenza (cfr. ex multis T.A.R. Molise, 06/09/2024, n. 276) nel processo amministrativo la figura del controinteressato, da individuare in senso formale, oltre che sostanziale, ricorre soltanto nel caso in cui l’atto sul quale è richiesto il controllo giurisdizionale di legittimità si riferisca direttamente ed immediatamente a soggetti, singolarmente individuabili, i quali per effetto di detto atto abbiano già acquistato una posizione giuridica di vantaggio; per definizione, tale figura non è ravvisabile nei riguardi dell’atto generale, atteso che esso non riguarda specifici destinatari.

Nel merito, con il primo motivo, parte ricorrente deduce la violazione dell’articolo 1, comma 654 e comma 654 bis, della L. n. 147 del 2013, nonché del D.P.R. n. 158 del 1999 che, nell’indicare i crediti inesigibili quali costi da considerare ai fini della determinazione della TARI, farebbero riferimento esclusivamente ai pregressi regimi tariffari e non anche alla subentrata TARI. Anche il D.P.R. n. 158 del 1999, nel definire le componenti di costo da coprire con le tariffe TARI, non farebbe alcun riferimento ai crediti inesigibili degli esercizi precedenti. Pertanto l’incremento tariffario non troverebbe fondamento in alcuna disposizione legislativa o regolamentare.

Il motivo è infondato.

L’art. 1, c. 654, L. 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che, nella determinazione della TARI, deve essere in ogni caso garantita la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

L’art. 1, c. 654-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, specifica che tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Il metodo tariffario rifiuti ammette, in via ordinaria, il riconoscimento dei costi relativi ai crediti inesigibili.

Il comma 654 bis, imponendo la copertura dei crediti inesigibili riferiti alle tasse e tariffe precedenti l’istituzione della TARI (tariffa igiene ambientale, tariffa integrata ambientale e TARES) fa necessariamente riferimento a tali tasse e tariffe, essendo stata istituita la TARI solo dal 1 gennaio 2014, proprio con la richiamata legge di stabilità per il 2014 (L. n. 147 del 2013).

Per gli esercizi successivi al 2014, ovviamente, si dovrà tenere contro anche dei crediti inesigibili relativi alla tassa di nuova istituzione (la TARI, appunto) per garantire la copertura integrale dei costi anche derivanti dai mancati ricavi, come stabilito dal più volte citato comma 654 bis.

Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce la carenza di istruttoria e di motivazione, rilevando un riferimento indeterminato alla quota di inesigibilità media dei ruoli TARI per il periodo 2020-2023, dato generico e approssimativo, non risultante da documenti contabili formali e privo di un atto formale di accertamento di inesigibilità. Inoltre sarebbero stati considerati in maniera indifferenziata tutti i crediti inesigibili dei pregressi ruoli, senza indicare i criteri seguiti per la quantificazione degli stessi. Non risulterebbe effettivamente attivata ogni idonea azione per il recupero delle relative somme. Infine, anziché coprire i costi dell’esercizio immediatamente precedente quello in esame, sarebbero stati cumulati i crediti inesigibili riferiti a ben quattro esercizi finanziari. L’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale non potrebbe giustificare la contestata determinazione della tassa.

Il motivo è infondato.

L’incremento tariffario contestato discende immediatamente, quale atto vincolato, dal Piano economico finanziario approvato dall’Ente di ambito territoriale ottimale di Salerno (Det. n. 25 del 7 aprile 2025, pure impugnata dalla ricorrente, ma esente da vizi di legittimità) laddove è stata approvata la quota di inesigibilità media della TARI per gli esercizi finanziari 2020-2023.

Il metodo tariffario rifiuti (MTR-2), approvato dall’Autorità indipendente ARERA con deliberazione n. 363 del 2001 e confermato con deliberazione n. 389 del 2023, prevede l’inserimento ai fini tariffari degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità entro l’80% del valore calcolato in base ai criteri contabili stabiliti.

Per quanto riguarda la TARI tributo, il riconoscimento degli inesigibili deve avvenire “secondo la normativa vigente”, facendosi, quindi, riferimento alle indicazioni già fornite dal Dipartimento delle finanze nelle linee guida per la predisposizione del PEF ai fini della TARES. In tale documento il Ministero aveva ritenuto di poter considerare inesigibili i crediti risultanti da atti di accertamento per i quali è stato notificato il titolo esecutivo (cartella o ingiunzione di pagamento) e sono decorsi sei mesi senza che vi sia stato il pagamento. Precisazione, questa, adattata opportunamente con l’introduzione dell’accertamento esecutivo, mediante il quale sono state unificate le fasi dell’accertamento e della riscossione coattiva. Non risulta che nel procedimento in esame le competenti autorità si siano discostate dai criteri di determinazione indicati.

Si ritiene, pertanto, che gli atti impugnati abbiano dato corretta esecuzione alla normativa di settore, applicando il principio della copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana.

Diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, facendo riferimento alla quota di inesigibilità media della TARI degli anni compresi dal 2020 al 2023, non si sono cumulati i crediti derivanti dalla mancata riscossione integrale della tariffa per quattro esercizi finanziari, ma è stata piuttosto calcolata un’aliquota media di inesigibilità, in modo da rendere più equo l’inserimento nella tariffa del costo della suddetta inesigibilità che, qualora riferito ad un unico esercizio finanziario, avrebbe potuto essere sottostimato o sovrastimato per ragioni casuali e contingenti.

Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto.

Le spese processuali, per la complessità delle questioni dibattute, devono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Conclusione

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

Rosa Anna Capozzi, Referendario


MASSIMA: In tema di TARI, l’art. 1, commi 654 e 654-bis, L. n. 147/2013 impone la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, includendovi anche i mancati ricavi derivanti da crediti inesigibili. Il riferimento testuale del comma 654-bis ai soli pregressi regimi (tariffa di igiene ambientale, tariffa integrata ambientale, TARES) è giustificato dall’entrata in vigore della TARI dal 1° gennaio 2014 e non esclude che, per gli esercizi successivi, debbano essere parimenti considerati i crediti inesigibili inerenti alla stessa TARI, ai fini della copertura integrale dei costi del servizio.