T.A.R. Veneto Venezia, Sez. IV, sent. 17 novembre 2025, n. 2109
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1153 del 2022, proposto da … s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. …, con domicilio eletto presso il suo studio in … e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. …;
contro
Comune di Venezia, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. … e …, con domicilio eletto presso la sede municipale in … e domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. … e …;
per l’annullamento
della deliberazione del consiglio comunale n. 35 del 31 maggio 2022, pubblicata sull’albo pretorio il 1 giugno 2022, con la quale sono stati approvati il gettito TARI previsto per l’anno 2022 e le relative tariffe per categoria di appartenenza, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
- – Riferisce l’impresa ricorrente di gestire sul territorio del Comune di Venezia l’autorimessa pluripiano situata in … s.n.c., ove esercita un’attività di parcheggio non custodito di autoveicoli. Rappresenta, quindi, che l’amministrazione civica con deliberazione consiliare n. 35 del 31 maggio 2022, pubblicata sull’albo pretorio il 1 giugno 2022, ha approvato il gettito TARI previsto per l’anno 2022 e le relative tariffe per categoria di appartenenza, determinate alla stregua del metodo c.d. presuntivo o normalizzato. Conseguentemente, per l’anzidetta attività di autorimessa il Comune di Venezia ha stimato gli importi dovuti per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in misura pari a complessivi 4,6 euro/mq, a fronte di una produzione di rifiuti stimata in 4,9 kg/mq annui.
Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all’esame, notificato il 14 settembre 2022 e depositato il successivo giorno 23, I.I. s.r.l. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, deducendo:
- I) violazione dell’art. 1, commi 651 e ss., 667 e 668, L. 27 dicembre 2013 n. 147, dell’art. 3 e del punto 3, all. 1, D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, perché la legge ha individuato come criterio principale per la determinazione della TARI la misurazione puntuale del rifiuto prodotto, contemplando il metodo presuntivo come possibile alternativa che, però, deve essere adeguatamente motivata o comunque applicata solo se non sia ancora possibile organizzare la misurazione prevista per la quota variabile dall’art. 6, D.P.R. n. 158 del 1999, con la conseguente illegittimità di quanto diversamente deliberato nel caso in cui, come comprovato nella specie mediante specifica perizia, sia dimostrato che i costi a carico del privato sono manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essa prodotti;
- II) eccesso di potere per totale difetto di istruttoria e, conseguentemente, di motivazione, nonché disparità di trattamento, illogicità e contraddittorietà, dato che non è fornita alcuna reale motivazione a sostegno delle determinazioni adottate.
A sostegno delle proprie ragioni, parte ricorrente ha prodotto una perizia che ha calcolato la capacità produttiva dei rifiuti da parte delle autorimesse in 0,3 kg/mq annui a fronte di 4,9 kg/mq annui presunti dall’amministrazione civica resistente.
Si è costituito in giudizio il Comune di Venezia, il quale ha sostenuto la legittimità dei propri atti ed evidenziato come la tariffa applicata sia scaturita dalla puntuale applicazione di una disciplina che, anche a livello comunitario, consente la determinazione della parte variabile del dovuto attraverso una presunzione della quantità di rifiuti producibile ed i criteri a tal fine dettati dal D.P.R. n. 158 del 1999 cit. Ha aggiunto che l’implementazione del sistema di pesatura puntuale per una città complessa come Venezia sarebbe di difficile attuazione e comporterebbe un generalizzato aumento dei costi per tutte le utenze, sia domestiche che non.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 novembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
- – Il ricorso è fondato e può essere accolto in applicazione dei principi recentemente affermati in casi simili dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2025 n. 1625, resa tra le parti, e Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2025 n. 81).
Al riguardo, osserva il collegio che a mente dell’art. 1, comma 651, L. n. 147 del 2013, nella commisurazione della tariffa rifiuti i comuni tengono conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 cit., il cui art. 3 prevede che la tariffa de qua è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, nonché da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. L’art. 1, comma 652, L. n. 147 del 2013 cit., poi, prevede che i comuni, in alternativa ai criteri di cui al precedente comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14, dir. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, possono commisurare la tariffa in parola alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio.
I due metodi di calcolo delle tariffe così individuati dalla legge – quello c.d. normalizzato, basato sulla stima dei rifiuti tendenzialmente producibili dalle singole categorie di uffici e servizi, e quello c.d. puntuale fondato sulla quantità effettiva di rifiuti conferiti – sono posti in alternativa tra di loro e non sono gerarchicamente ordinati, sebbene l’art. 6, comma 2, D.P.R. n. 158 del 1999 cit., preveda che per l’attribuzione della parte variabile della tariffa “gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze” e che quelli “non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1.2” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2025 n. 1625).
Secondo la sentenza della Corte di giustizia UE, sez. II, 16 luglio 2009 n. 254, il metodo di calcolo della tariffa rifiuti basato “sulla stima del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale sevizio e non sul quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito” se, da un lato, è frutto di discrezionalità tecnica nonché di presunzioni (ossia fondato su una stima delle quantità producibili e non strettamente commisurato alle quantità effettivamente prodotte e conferite), dall’altro, non deve essere manifestamente sproporzionato e deve tenere conto delle quantità comunque producibili (anche se non di quelle prodotte) in termini di natura e volume del rifiuto. La giurisprudenza nazionale, poi, ha affermato il principio per cui se, da un lato, è ammissibile e compatibile con il diritto UE anche il metodo normalizzato (basato su stime e presunzioni), dall’altro, “in presenza di indici di manifesta sproporzione ed iniquità (circa le tariffe calcolate con metodo normalizzato) occorre ripiegare su metodi diversamente basati sulle quantità di rifiuti effettivamente producibili (metodo puntuale)” (Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2025 n. 1625; sez. V, 7 gennaio 2025 n. 81).
L’applicazione di quest’ultimo principio di diritto comporta che, pur godendo le amministrazioni di ampia discrezionalità nella scelta del metodo tariffario applicabile – rientrando nella facoltà dell’ente locale dare applicazione al metodo normalizzato oppure a quello puntuale – la relativa scelta, soprattutto in presenza di indici di sproporzione quali quelli documentati dalla società ricorrente, non può tradursi in un sostanziale azzeramento del significato e della portata giuridica della disposizione di legge che ha introdotto il sistema puntuale basato sulle quantità effettive di rifiuti prodotti. (Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2025 n. 1625; sez. V, 7 gennaio 2025 n. 81). Infatti, “attribuire all’amministrazione il potere insindacabile di scelta di un metodo rispetto all’altro senza motivarne le ragioni, soprattutto in presenza di puntuali analisi quali quelle prodotte nella specie” implicherebbe “l’elisione integrale del significato e dunque della portata positiva della norma medesima” (Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2025 n. 1625; sez. V, 7 gennaio 2025 n. 81). Pertanto, le amministrazioni dispongono sì di due opzioni metodologiche alternative, ma la scelta dell’una rispetto all’altra, proprio per garantire la tenuta positiva e dunque l’effettività di quanto previsto dalla legge, “deve essere il frutto di adeguata ponderazione” che induca l’ente locale a determinarsi “non solo per ragioni di “opportunità organizzativa” (cui il privato deve restare indifferente) ma anche per le ricadute in termini pratici ed economici nei confronti degli utenti” (Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2025 n. 1625; sez. V, 7 gennaio 2025 n. 81).
La delibera consiliare impugnata nel presente giudizio, in effetti, si limita a richiamare la normativa applicabile e a dare conto dei criteri di scelta dei coefficienti correttivi per l’applicazione del metodo presuntivo alle diverse categorie di utenze non domestiche, ma non contiene alcuna motivazione in merito né alle ragioni di scelta di quest’ultimo, né all’equità delle ricadute economiche per gli utenti in relazione al principio “chi inquina paga”. Eppure, il Comune di Venezia consta essere stato reso ben edotto di tale problematica da parte dalla stessa … s.r.l. per le annualità precedenti anche mediante l’interposizione di ricorsi al giudice civile, tributario ed amministrativo, oltre che attraverso interlocuzioni dirette tese a illustrare la grave sproporzione della tariffa applicata alla categoria autorimesse calcolata col metodo presuntivo rispetto all’applicazione del sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti.
In definitiva, per le ragioni sopra illustrate, ambo i mezzi di impugnazione appaiono fondati, dovendosi escludere che il Comune di Venezia abbia chiarito di aver puntualmente applicato l’art. 1, comma 652, L. n. 147 del 2013 cit., applicando il coefficiente di correzione minimo previsto dal D.P.R. n. 158 del 1999 cit.., così attenendosi al criterio di determinazione della parte variabile della tariffa dettato dalla legge. In tal senso, si ribadisce che il potere di scelta tra i due metodi alternativi de quibus deve essere sorretto da un’adeguata motivazione, che è ancora più necessaria quando emergono, come nella specie, elementi tali da far propendere per una applicazione iniqua e sproporzionata della tariffa rifiuti per via del sistema c.d. normalizzato; del resto, quest’ultimo è compatibile con il diritto euro-unitario nella misura in cui non sussistano elementi di sproporzione e di iniquità tali da fare ritenere preferibile (o quanto meno percorribile anche) il metodo puntuale.
L’accoglimento del ricorso importa la riedizione del potere da parte dell’amministrazione comunale, che svolgerà l’attività istruttoria più adeguata per effettuare e motivare la scelta di uno dei due metodi di calcolo della tariffa rifiuti, effettuando un’attenta ponderazione tra i due e, nel caso in cui opti per quello normalizzato, darà “anche dimostrazione e motivazione che quest’ultimo, per i suoi criteri di elaborazione e per i suoi effetti finali, non si discosta più di tanto rispetto al metodo puntuale e non comporta, rispetto a quest’ultimo, effetti iniqui e sproporzionati per la categoria di utenti interessata” – i.e. i titolari di autorimesse (Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2025 n. 1625).
- – Il regime delle spese di giudizio segue la soccombenza ed è liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Venezia al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, che sono liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Conclusione
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Amovilli, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore
MASSIMA: Anche se l’art. 1, commi 651 e 652, L. 27 dicembre 2013 n. 147 prevede alternative di calcolo della TARI tra il metodo normalizzato e quello puntuale, la scelta del Comune deve essere motivata soprattutto in presenza di una sproporzione manifesta della tariffa calcolata col metodo presuntivo in relazione alla produzione effettiva di rifiuti. In questi casi, le amministrazioni devono fornire una adeguata spiegazione delle ragioni della scelta del metodo, tenendo conto del principio “chi inquina paga” sancito dal diritto comunitario.