Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lazio Roma, Sez. III, Sent., 06 febbraio 2024, n. 854


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO

TERZA SEZIONE/COLLEGIO

Sentenza

Svolgimento del processo

FATTO

  1. La Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, Sezione 2, con la sentenza n. 113/2022 depositata in data 7/3/2022, ha accolto, compensando le spese, il ricorso proposto dal Sig. … avverso l’avviso di accertamento esecutivo e atto di contestazione delle sanzioni amministrative tributarie per omesso versamento della TARI anno 2015, n.1898 del 9.11.2020, notificatogli in data 01.12.2020 dal COMUNE DI FROSINONE.

Il primo giudice ha motivato, tra l’altro, evidenziando “La Cassazione ha infatti stabilito che “in materia di tassa di raccolta dei rifiuti solidi urbani, nell’ipotesi che risulti, sulla base di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, che la violazione sanzionata non è la sola bensì una fra più violazioni della stessa indole commesse in più anni d’imposta, dovrebbe applicarsi la disciplina di cui all’art. 12, 5 comma, del D.Lgs. n. 472 del 1997; trattandosi di normativa più favorevole al contribuente ed applicabile nella specie ai sensi degli arti. 12 e 16 del D.Lgs. n. 4 73 del 1997 secondo cui “alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie, compresa la disciplina transitoria concernente i procedimenti di corso” (così Cass. civ. Sez. V, 01104/2005, n. 6859). Il principio è stato ribadito in tempi più recenti in materia di Ici, per la quale la Cassazione (Sent., 16/09/2016, n. 18230), ha affermato che “l’omessa denuncia dell’immobile deve essere sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae in quanto, ai sensi dell’art. 10, comma l, del D.Lgs. n. 504 del 1992, a ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione che rimane inadempiuta non solo per il versamento dell’imposta ma anche per l’adempimento dichiarativo, fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l’istituto della continuazione ex art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472 del 1997 .Tale considerazione comporta che deve ritenersi non dovuto il pagamento della sanzione amministrativa per omessa denuncia applicata con .l’atto impugnato senza tener conto del predetto cumulo”.

  1. Il COMUNE DI FROSINONE ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone la riforma con declaratoria di legittimità dell’avviso di accertamento e vittoria delle spese. A tal fine ha eccepito l’erroneità della sentenza in fatto ed in diritto nonchè l’illogicità e contraddittorietà della motivazione, evidenziando che, nel caso di ripetuti omessi versamenti non sarebbe assolutamente applicabile il c.d. ‘cumulo giuridico’ in base a quanto stabilito dall’art. 13, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 471 del 1997 e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito. L’unico strumento giuridico utilizzabile dal contribuente inadempiente rimarrebbe il ‘ravvedimento operoso’, che consiste nel pagamento del tributo, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta, entro l’emissione dell’accertamento, tuttavia non richiesto e che avrebbe permesso al contribuente di beneficiare di una riduzione delle sanzioni amministrative che, in caso di “accordo”, sono dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge, oltre ad imposta (rideterminata in sede di “accordo”) ed interessi legali, anche nei casi in cui nell’atto impositivo le sanzioni siano irrogate nella misura massima).

Il Sig. Sig. … costituendosi in giudizio ha concluso per il rigetto del gravame con vittoria delle spese. A tal fine ha eccepito : in rito e preliminarmente l’inammissibilità e/o improcedibilità dell’avversario appello per difetto di idonea procura alle liti per non avere avuto il sindaco, alla data del conferimento del 21.04.2021, il potere rappresentativo processuale e sostanziale del COMUNE di FROSINONE; – nel merito, l’infondatezza dei motivi di appello.

  1. La suddetta vertenza è venuta in decisione in data 25 gennaio 2024.

Motivi della decisione

DIRITTO

  1. Il Collegio osserva che non risulta fondata l’eccezione preliminare sollevata dalla parte appellata. Nel caso di specie, dagli atti risulta che, per quanto concerne il presente giudizio di appello, la delega è stata rilasciata dal Sindaco in data 1/9/2022 a fronte della Delib. della Giunta Comunale n. 241 del 2022 del 31 agosto 2022, pubblicata l’8/9/2022. Peraltro, l’insegnamento di legittimità, anche recentemente riproposto, che questo Collegio condivide in quanto logico e normativamente corretto, è nel senso che in tema di legittimazione processuale, ove lo statuto comunale preveda l’autorizzazione della giunta per l’esperimento di azioni civili da parte del Comune, ente rappresentato dal sindaco, la presenza di tale autorizzazione costituisce condizione di efficacia, e non di validità, della costituzione in giudizio; ne consegue che detto atto può intervenire, ed essere prodotto, anche nel corso del processo, fino a quando la sua mancanza non sia stata oggetto di un accertamento passato in giudicato (cfr anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18571 del 21/09/2015; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14459 del 25/06/2014).
  1. Per quanto concerne il merito della controversia, il Collegio osserva che quanto alla richiesta del cumulo giuridico delle sanzioni, deve trovare conferma la decisione emessa dal primo giudice. Infatti, il cumulo giuridico è una regola che vale anche per le violazioni commesse in materia di tributi locali, tra i quali rientra la tassa sui rifiuti e pertanto, nel caso in cui più violazioni della stessa indole siano commesse in periodi d’imposta diversi, si applica la regola del cumulo giuridico delle sanzioni tributarie, fissata dall’art. 12, comma 5 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

Tale impostazione trova conferma nell’insegnamento di legittimità atteso che la Suprema Corte ha chiarito che “la liquidazione della TARSU si basa su elementi acquisiti a seguito di denuncia da parte del contribuente, che nel corso degli anni possono essere soggetti a variazione e modificazione, con la conseguenza che la omessa denuncia deve essere sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae, in quanto a ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione che rimane inadempiuta non solo per il versamento dell’imposta, ma anche per l’adempimento dichiarativo, fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l’istituto della continuazione ex art. 12, comma 5 del D.Lgs. n. 472 del 1997” (Cass. civ., sez. VI, 18 maggio 2019, n. 13486).

Inoltre, la Corte di Cassazione ha anche evidenziato che “in tema di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, l’applicazione del regime del cumulo giuridico delle sanzioni, previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997, può essere richiesta soltanto nell’ambito di un iter processuale corretto. Per quanto attiene il piano processuale si precisa che ove – come spesso accade – le sanzioni per omessa dichiarazione siano state comminate con più avvisi d’accertamento relativi ad annualità differenti ed in seguito impugnati in separati giudizi, il contribuente, nel richiedere l’applicazione del cumulo giuridico, sarà tenuto ad allegare puntualmente e a documentare, in ognuno dei predetti giudizi, tutte le sanzioni irrogate a suo carico, non potendo altrimenti il Giudice, in difetto di tali allegazioni, pronunciarsi sulla questione concernente l’applicazione dell’art. 12, comma 5 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (Cass. civ., sez. trib., 28 giugno 2018, n. 17134)”.

Nella fattispecie in esame sin dal primo grado, il contribuente, in conformità al suddetto principio di legittimità, ha depositato oltre che l’avviso in contestazione:

– l’avviso di accertamento ed atto di contestazione delle sanzioni amministrative tributarie n. 9145 del 19.09.2018, notificato il 17/10/2018, per la tassa sui rifiuti -TARES anno 2013, divenuto definitivo mediante pagamento in data 14.12.2018 di quanto in esso intimato per tributo accertato e sanzione per omessa denuncia calcolata nella misura pari al 100% della tassa dovuta;

– l’avviso di accertamento ed atto di contestazione delle sanzioni amministrative tributarie n.(…) del 2.05.2019, notificato il 5/6/2019, per la tassa sui rifiuti -TARI anno 2014, con sanzioni irrogate nella misura pari al 100% della tassa dovuta;

– la sentenza della CTP di Frosinone n. 435/2020 che ha annullato il suddetto avviso relativo all’anno 2014, per quanto concerne le sanzioni.

Tanto posto, il Collegio osserva che in fase processuale, qualora l’Amministrazione non abbia provveduto all’applicazione del cumulo previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997, è il giudice che deve provvedere stabilendo il quantum dovuto dal contribuente. Poiché, nel caso in esame, risulta già versata la sanzione per omessa denuncia, calcolata nella misura pari al 100% della tassa dovuta, null’altro risulta dovuto con piena conferma della sentenza appellata.

  1. L’appello svolto dal COMUNE non risulta pertanto fondato atteso che l’applicazione del cumulo giuridico, nel caso di specie, risulta non solo legittimo per quanto sopra dedotto ma anche procedibile in quanto non carente della necessaria documentazione di supporto.

La peculiarità della fattispecie e la reciproca soccombenza determinano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio, come sopra composta, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, richiesta ed eccezione reiette

– rigetta l’appello;

– compensa le spese per entrambi i gradi del giudizio.

Conclusione

Roma il 6 febbraio 2024.


MASSIMA: In tema Tari, il contribuente che non adempia all’obbligo dichiarativo, è sanzionato per ciascuna delle annualità in cui l’omissione si protrae, in quanto a ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione che rimane inadempiuta non solo per il versamento dell’imposta, ma anche per l’adempimento dichiarativo, applicandosi la sanzione base aumentata dalla metà al triplo.