Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 19 maggio 2026, n. 15051
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. PAOLITTO Liberato – Presidente
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere relatore
Dott. LIBERATI Alessio – Consigliere
Dott.ssa ROMANO Carmela – Consigliere
Dott. BRUNO Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12861/2021 R.G., proposto
DA
Comune di Bologna, in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di determinazione resa dal Sindaco del medesimo Comune il 20 aprile 2021, n. 178499, rappresentato e difeso dall’Avv. …………….. RICORRENTE
CONTRO
A.A., rappresentato e difeso dall’Avv. …, con studio in Alto Reno Terme (BO), ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: (Omissis)), CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per l’Emilia-Romagna il 9 novembre 2020, n. 1257/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 maggio 2026 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
Svolgimento del processo
- Il Comune di Bologna ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per l’Emilia-Romagna il 9 novembre 2020, n. 1257/10/2020, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento prot. n. (Omissis) e prot. n. (Omissis) dell’11 agosto 2016 da parte del Comune di Bologna nei confronti di A.A., rispettivamente, per la TARSU relativa agli anni 2011-2012, nella misura di Euro 379,00, e per il TARES relativo all’anno 2013, nella misura di Euro 218,00, per infedele dichiarazione delle superfici degli immobili posseduti, essendo stato accertato che – oltre ad avere denunciato l’appartamento, comprensivo di cantina, identificato al foglio (Omissis), particella (Omissis) sub. (Omissis), per mq. 88, anziché mq. 92,02, e il posto-auto, identificato al foglio (Omissis), particella (Omissis), sub. (Omissis), per mq. 16,8, anziché mq. 19 – lo stesso aveva completamente omesso di dichiarare il posto-auto per mq. 32, acquistato nell’anno 2010 e identificato al foglio (Omissis), particella (Omissis), sub. (Omissis), ha rigettato l’appello cumulativo proposto dal Comune di Bologna nei confronti di A.A. avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna il 23 ottobre 2017, n. 1014/3/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
- Il giudice di appello ha confermato le decisioni di prime cure – che avevano accolto i ricorsi originari del contribuente sul rilievo che “i box auto, aperti direttamente sulla corsia di manovra comune, sono destinati unicamente a ricovero veicoli privati da trasporto” – con l’argomento che “la parte appellata ha fornito la prova (…) che le superfici che il Comune intenderebbe assoggettare a tassazione sono in realtà costitute da posti auto, ossia spazi aperti sulla corsia di manovra della rimessa condominiale sprovvisti di impianti per la fornitura di acqua gas ed energia elettrica inidonei a produrre rifiuti”.
- A.A. ha resistito con controricorso, insistendo per la riunione al presente procedimento di quello iscritto al n. 1777/2022 R.G. (con riguardo alla TARI relativa all’anno 2016 per i medesimi immobili).
- Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa e memoria integrativa nel termine di legge.
Motivi della decisione
- Preliminarmente, deve essere disattesa l’istanza di riunione per connessione tra i procedimenti richiamati, tenendo conto della parziale difformità tra le censure prospettate con i distinti ricorsi.
Per il resto, si deve escludere l’inammissibilità del presente ricorso “per doppia pronuncia conforme”, non essendo sufficiente la speculare ricostruzione della vicenda fattuale da parte dei giudici di primo grado e di secondo grado ad ingenerarne la manifesta infondatezza “ex art. 348-ter, co. 4 e 5 c.p.c.”.
- Ciò detto, il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 62, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 14, commi 3 e 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 5, commi 1 e 2, del regolamento comunale TARSU (approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale l’11 luglio 1994, n. 65431) e 10, commi 1 e 2, del regolamento comunale TARES (approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 10 giugno 2013, n. 109325), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., giacché: “La Commissione Tributaria Regionale con la sentenza qui impugnata ha erroneamente riconosciuto il beneficio dell’esenzione a favore del Sig. A.A., benché quest’ultimo:
1) non abbia denunciato il posto auto di 32 mq, identificato al fg. (Omissis), n. (Omissis), sub. (Omissis) – omissione peraltro ammessa anche dallo stesso ricorrente in sede di ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale – mentre con riferimento agli altri due posti auto, identificati sub. (Omissis) e (Omissis), ne abbia addirittura riconosciuto la tassabilità, senza indicare le cause di esclusione;
2) non abbia fornito prova delle condizioni oggettive e concrete di inutilizzabilità dei citati posti auto e anzi abbia ammesso di utilizzarli per il ricovero di auto e moto”.
Laddove: “La sentenza gravata è erronea nella parte in cui asserisce testualmente che “la lettura della norma consente di concludere che è stabilita una presunzione iuris tantum di produzione di rifiuti, alla quale consegue la soggezione al tributo che tuttavia può essere superata ove il contribuente fornisca idonea prova che l’area o il locale non producono né potrebbero produrre rifiuti circostanze debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Cass. Civ. Sez. V, 03/12/2019, n. 31460)”, in quanto ignora l’ulteriore presupposto, previsto dall’art. 62 del D.Lgs. n. 507/93, dell’indicazione delle cause di esclusione dalla tassazione nella denuncia originaria o di variazione, quale condizione inderogabile ai fini di vincere la presunzione legale di produzione di rifiuti delle aree in questione”.
2.1 Il predetto motivo è fondato.
2.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, presupposto della TARSU, ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ma anche del TARES, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e della TARI, ai sensi dell’art. 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, a fronte della quale rientra nell’onere del contribuente la dimostrazione di eventuali condizioni di esclusione o di esenzione dalla tassazione, che siano state previamente denunciate: ne deriva che, salvo il ricorrere delle stesse, il tributo trova applicazione per i garage siti all’interno di locali, siano essi autonomamente accatastati come unità immobiliari o posti auto assegnati in via esclusiva ad un occupante dell’immobile, in quanto producono rifiuti apprezzabili, e non costituiscono, a differenza delle autorimesse scoperte esterne, pertinenze dell’abitazione, automaticamente escluse dalla tassa (Cass., Sez. 5, 22 settembre 2017, n. 22124; Cass., Sez. 5, 2 marzo 2018, n. 4961; Cass., Sez. 5, 12 agosto 2021, n. 22755; Cass., Sez. 6-5, 8 febbraio 2023, n. 3811).
2.3 Ne consegue che, come è stato ritenuto dalla sentenza impugnata, la carente dotazione di impianti per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica fa sì che i posti-auto con ubicazione esterna siano potenzialmente inidonei alla produzione di rifiuti, in conformità anche alla previsione dell’art. 5, commi 1 e 2, del regolamento comunale TARSU e dell’art. 10, commi 1 e 2, del regolamento comunale TARES.
Tuttavia, tale accertamento non può prescindere, a monte, dalla preventiva osservanza dell’obbligo dichiarativo ai fini dell’esclusione dal tributo.
Infatti, è onere del contribuente denunciare gli spazi inidonei alla produzione di rifiuti al fine di usufruire dell’esclusione dal tributo. Infatti, la TARSU non è dovuta, a norma dell’art. 62 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 (per il TARES, a norma dell’art. 14, comma 34, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; per la TARI, a norma dell’art. 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte (a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni) e dei locali e delle aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, non possono produrre rifiuti: tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, perché ponendo la norma una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria dell’occupante o del detentore dell’area, dispone altresì che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte “nella denuncia originaria” o in quella “di variazione”, e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2019, n. 31460; Cass., Sez. 5, Cass., Sez. 5, 13 agosto 2020, n. 16993; Cass., Sez. 5, 17 gennaio 2022, n. 1212).
2.4 Tale conclusione è confermata dall’art. 5, comma 1 del regolamento comunale TARSU, (allegato VI nella produzione documentale del ricorrente), a tenore del quale: “Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità”, nonché dall’art. 10, commi 1, 2 e 3, del regolamento comunale TARES (allegato VIII nella produzione documentale del ricorrente), a tenore del quale (in generale) l’esclusione dal tributo compete per “i locali e le aree oggettivamente insuscettibili di produrre rifiuti urbani”, da intendersi come “i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno”, sempre che “tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione”.
2.5 Ne discende, in base alla corretta prospettazione del ricorrente, che: “La mancata denuncia sia del posto auto identificato al fg. (Omissis), mappale n. (Omissis), sub. (Omissis) che delle cause di esclusione della tassazione nelle denunce presentate dal contribuente in riferimento agli altri due posti auto, identificati al fg. (Omissis), n. (Omissis), sub. (Omissis) e (Omissis), riconoscendone in tal modo la tassabilità, è di per sé preclusiva dell’esenzione tributaria. Detti posti auto, dunque, diversamente da quanto asserito dal Giudice di secondo grado, devono essere tassati” (pagina 3 della memoria illustrativa).
- Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna (ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Conclusione
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 13 maggio 2026.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2026.
MASSIMA: Ai fini dell’assoggettamento a TARI, i garage e i posti auto siti all’interno di locali condominiali, autonomamente accatastati o assegnati in via esclusiva, sono, in linea di principio, imponibili in quanto potenzialmente produttivi di rifiuti; la loro eventuale inidoneità (anche per assenza di allacci a servizi quali acqua, gas, energia elettrica) può rilevare ai fini dell’esclusione dal tributo solo se previamente denunciata dal contribuente nei modi e nei termini previsti dalla normativa statale e regolamentare.