Cass. civ., Sez. V, Sent., 22 luglio 2024, n. 20037
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta da:
Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere – Rel.
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere
Dott. DI PISA Fabio – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 7210/2022 R.G. proposto da:
… , elettivamente domiciliata in …, presso lo studio dell’avvocato … (omissis) che la rappresenta e difende; – ricorrente –
contro
COMUNE DI C; HERA Spa – intimati –
avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. EMILIA-ROMAGNA, n. 1411/2021 depositata il 24/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI.
Svolgimento del processo
- La Commissione tributaria regionale Emilia-Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello proposto da … (concessionaria riscossione del Comune di C) e in riforma della decisione di primo grado ha ritenuto legittimo l’avviso di pagamento per Euro 4.473,00 per TARI, periodo 1 gennaio 2016 – 30 aprile 2016, relativamente ad un immobile sito nel Comune di C;
- ricorre in cassazione la … , con due motivi di ricorso (1 – violazione o falsa applicazione degli art. 1, commi 646 e 649, legge n. 147/2013, D.Lgs. 507 del 1993, decisione della Commissione delle Comunità Europee, 3 maggio 2000/532/CE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; 2 – violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 161 e 162, legge n. 296 del 2006, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
- il Comune e la Hera Spa sono rimasti intimati;
- la Procura generale della Corte di Cassazione, sostituto procuratore generale Stanislao De Matteis, ha depositato conclusioni scritte di accoglimento del ricorso, ribadite in udienza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve accogliersi, con la decisione di merito da parte di questa Corte di legittimità, non essendo necessari ulteriori accertamenti, di accoglimento del ricorso introduttivo della società contribuente, con la condanna degli intimati alle spese del giudizio di legittimità; le spese dei giudizi di merito, in una valutazione complessiva, possono compensarsi interamente.
È fondato il secondo motivo di ricorso, che logicamente assorbe il primo.
L’art. 70 del D.Lgs. n. 507 del 1993 pone in capo al contribuente un obbligo di denuncia delle superfici tassabili (denuncia originaria) e per eventuali variazioni (denuncia di variazione). L’art. 72 del D.Lgs. n. 507 del 1993 attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione ed iscrizione al ruolo sulla base dei ruoli (importi) degli anni precedenti, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione; in questi casi non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento (vedi Sez. 5, Sentenza n. 19120 del 28/09/2016, Rv. 641102 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 22248 del 30/10/2015, Rv. 637060 – 01).
Solo ove non sono contestate le condizioni di tassabilità indicate nella denuncia originaria, integrativa o di variazione del contribuente è possibile iscrivere a ruolo gli importi del tributo dovuto, senza un previo avviso di accertamento; invece, quando la maggiore somma deriva dalla rettifica delle condizioni di tassabilità denunciate dal contribuente deve ritenersi nulla la cartella di pagamento emessa senza un previo avviso di accertamento: “In tema di tariffa di igiene ambientale (TIA 1), il Comune non può esigere il pagamento di un maggior tributo, in base alla rettifica delle condizioni di tassabilità indicate dal contribuente, senza un previo motivato avviso di accertamento, ferma restando, in ogni ipotesi di accertamento e riscossione, la necessità di rispettare i termini di decadenza previsti dalla legge, non modificabili in via regolamentare” (Sez. 5 – , Ordinanza n. 8165 del 26/03/2024, Rv. 670817 – 01; vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 22248 del 30/10/2015, Rv. 637060 – 01 e Sez. 5, Sentenza n. 3657 del 24/02/2015, Rv. 634466 – 01).
Questo principio risulta applicabile anche alla TARI, non essendoci incompatibilità di nessun genere, in relazione alla struttura, identica, dei due tributi.
Nel caso in giudizio la concessionaria ha emesso avviso di pagamento per Euro 4.473,00 per la tassa rifiuti solidi urbani per tutte le aree del comparto logistico sito in C (mq 6093), a fronte della richiesta di esclusione di mq 5663 adibiti a locali tecnici e magazzini, dove per la contribuente si formavano in via prevalente e continuativa rifiuti speciali non assimilabili, ovvero imballaggi (come dalla denuncia originaria del 17/09/2007).
Il riferimento della sentenza impugnata alle “bollette, assimilabili ad avvisi di accertamento e liquidazione per il pagamento della tassa di igiene ambientale con le quali si disconosceva implicitamente l’esenzione richiesta dalla società” risulta errato, in quanto ciò che rileva non sono i precedenti bollettini (impugnati o no), ma la denuncia originale o di variazione della società. Se si volessero modificare le condizioni di tassabilità indicate dal contribuente dovrebbe necessariamente emettersi un motivato avviso di accertamento.
La mancanza di un previo avviso di accertamento, come visto, rende illegittimo l’avviso di pagamento impugnato, che deve annullarsi direttamente da questa Corte di Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (art. 384, secondo coma, cod. proc. civ.).
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della contribuente annullando l’atto impugnato.
Condanna gli intimati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Spese dei giudizi di merito compensate interamente.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024.
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2024.
MASSIMA: In tema di TARI, quando la rettifica delle condizioni di tassabilità denunciate dal contribuente comporta l’emissione di avvisi di pagamento per importi maggiori rispetto a quanto originariamente dichiarato, è necessario un previo motivato avviso di accertamento. La mancanza di tale avviso rende illegittimo l’avviso di pagamento.