T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, Sentenza, 07 novembre 2025, n. 7184
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 52 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da … s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Portici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati …, …, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
… s.p.a.;
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– della Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Portici n. 43 del 29.07.2021 recante l’approvazione del Piano Economico Finanziario previsionale (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani anno 2021 e tariffe TARI anno 2021 unitamente all’Allegato A contenente il prospetto analitico delle relative tariffe (doc. 16);
– del Parere n. 37 reso dal Collegio dei revisori del Comune di Portici in data 22.07.2021 sulla proposta di deliberazione;
– della Proposta di Deliberazione al Consiglio Comunale di Portici afferente l’approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2021 e tariffe TARI 2021 resa dall’Assessore Bilancio dell’Ente locale in parola in data 22.07.2021 unitamente ai pareri di regolarità tecnica e contabile di pari data;
– della Relazione istruttoria al Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2021 e tariffe TARI 2021 del Comune di Portici rassegnata il 22.07.2021;
– della Relazione di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2021 del Comune di Portici resa dall’Ambito Territoriale Ottimale Napoli 3 (A.T.O. NA3) il 15.07.2021 ed allegata alla Delibera;
– dell’Istanza ex art. 4.5. del Metodo Tariffario Servizio Integrato dei Rifiuti 2018-2021 (MTR) – Nota di superamento limite annuale del Comune di Portici del 14.07.2021;
– per quanto occorrer possa e nei limiti di cui al ricorso in epigrafe, dell’avviso di pagamento TARI 2021 n. 21674 del Comune di Portici, notificato a mezzo PEC in data 19.10.2021 dal concessionario per la riscossione tributi dell’Ente locale …;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente alla ripetizione delle maggior somme illegittimamente corrisposte a titolo tari a far tempo dall’anno 2018;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da … S.p.A. il 28 marzo 2022:
– di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e per quanto occorrer possa e nei limiti di cui ai motivi aggiunti in epigrafe, della nota Prot. n. (…) dell’11.01.2022 (doc. 21) a firma del Comune di Portici, recante l’ostensione dei documenti richiesti con l’istanza di accesso agli atti sub documento 19;
– per quanto occorrer possa e nei limiti di cui ai motivi aggiunti in epigrafe, della nota Prot. n. (…) del 19.01.2022 a firma del Comune di Portici, recante la risposta dell’Amministrazione alla domanda di integrazione documentale del 13.01.2022;
ed inoltre per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente alla ripetizione delle maggior somme illegittimamente corrisposte a titolo tari a far tempo dall’anno 2018.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Portici;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio e uditi all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 luglio 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
- Con il ricorso all’esame, come integrato con motivi aggiunti, è controversa la legittimità della delibera del consiglio comunale di Portici n. 43 del 29 luglio 2021, recante l’approvazione del piano economico finanziario previsionale (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani anno 2021 e tariffe tari anno 2021, unitamente al prospetto analitico delle relative tariffe di cui all’Allegato A.
1.1 In particolare, la ricorrente società … lamenta che, in conseguenza dell’adozione della contestata delibera, le banche patiscono coefficienti di calcolo della TARI di gran lunga superiori a qualsiasi altra utenza non domestica. Al riguardo rappresenta che già con precedente sentenza di questo Tar, n. 1660, in data 12 marzo 2021, confermata dal Consiglio di Stato, la deliberazione del Consiglio comunale di Portici n. 16, in data 28 marzo 2018, concernente la “approvazione delle tariffe TARI-tassa sui rifiuti per l’anno 2018”, è stata annullata nella parte in cui aveva determinato la nuova tariffa per la categoria “banche ed istituti di credito” (all. Tabella C, cat. 12), per difetto di motivazione della scelta di assoggettare le utenze non domestiche, appartenenti alla categoria (…) (banche), ad una imposizione, di importo molto elevato e non sostenuta da plausibili ed adeguate evidenze, laddove “l’amministrazione comunale di Portici avrebbe dovuto esaustivamente esplicitare le ragioni della scelta dei coefficienti massimi, con particolare riferimento tanto al procedimento logico giuridico seguito, quanto alle modalità di rilevazione dei dati applicati”.
La sentenza ha quindi disposto l’annullamento della deliberazione gravata “con conseguente obbligo del Comune di provvedere nuovamente, tenendo conto nell’esercizio del proprio potere di modulazione tariffaria, dei principi di proporzionalità e ragionevolezza elaborati dalla giurisprudenza”, rimarcando che “il potere dell’ente locale di determinare la tariffa non può all’evidenza sfuggire a qualsiasi forma di controllo e non può pertanto essere sottratto all’obbligo di motivazione”.
Parte ricorrente denuncia l’illegittimità dell’attività svolta dal Comune di Portici già sul piano metodologico, sottolineando – in particolare con i motivi aggiunti, proposti a seguito del consentito accesso agli atti – che la mancata ostensione di documentazione afferente al procedimento denoti viepiù l’inadeguatezza dell’istruttoria e l’irragionevolezza della scelta, priva di adeguata motivazione e non basata su rilevazioni fattuali idonee a giustificare l’imposizione alle banche di una tariffa con importo molto elevato, anche in comparazione con le altre categorie. Rimarca, a tale riguardo, la sproporzione non giustificata tra i coefficienti applicati nella “Tabella C” tra utenze qualificate come “uffici” (n. 11) e quelli relativi alle “banche ed istituti di credito” (n. 12), senza possibilità di riconoscere una coerenza con i parametri dettati dal regolamento n. 158 del 1999, pure assunti a riferimento.
1.2 Conclude chiedendo l’annullamento dell’avviso di pagamento TARI n. 21674/2021, oltre all’accertamento e declaratoria del diritto alla ripetizione delle maggiori somme illegittimamente corrisposte a titolo tari a far tempo dall’anno 2018.
- Si è costituito in resistenza il Comune di Portici, eccependo in rito l’irricevibilità del ricorso per intempestiva impugnativa della delibera del Consiglio comunale di Portici n. 16/2018, nonché l’inammissibilità per difetto di giurisdizione dell’impugnativa dell’avviso di pagamento TARI, conclusivamente instando per la reiezione del gravame.
- La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 luglio 2025, tenuta da remoto.
- Il ricorso principale, come in parte qua integrato da motivi aggiunti, nella parte in cui è volto a contestare la legittimità della delibera consiliare di approvazione delle tariffe è irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) cod. proc. amm. per tardività della notifica.
Come correttamente eccepito dal Comune, infatti, la delibera in questione contiene disposizioni immediatamente vincolanti e direttamente lesive, con conseguente onere di immediata impugnazione nel termine decadenziale previsto dall’art. 29 cod. proc. amm. (T.A.R. Veneto, Sez. III, n. 939/2017 e T.A.R. Piemonte, Sez. I, sent. n. 945/2016).
Invero, in merito alla tematica della immediata lesività delle delibera di approvazione delle tariffe, si evidenzia – come rilevato anche dal Consiglio di Stato con la sentenza del 16 settembre 2024, n. 7601, che qui si richiama anche ex art. 74 c.p.a. – che “il principio generale, affermato da costante giurisprudenza, da cui prendere le mosse, è quello secondo cui i regolamenti e gli atti amministrativi generali sono impugnabili in via diretta solo ove contengano disposizioni in grado di ledere immediatamente le posizioni giuridiche soggettive dei destinatari; negli altri casi, divengono impugnabili solo quando sorge l’interesse a ricorrere, ovvero assieme all’atto applicativo che produca una lesione effettiva, e non solo ipotetica o futura (in tali termini, Cons. Stato, V, 7 ottobre 2016, n. 4130 e 6 maggio 2015, n. 2260, nonché id., VI, 29 marzo 1996, n. 512, richiamate da Cons. Stato, IV, 13 febbraio 2020, n. 1159).
Per le delibere che annualmente fissano le tariffe inerenti ai tributi locali, si è ritenuto inoltre che le stesse siano immediatamente lesive dei soggetti contribuenti per la modalità esecutiva della corrispondente imposizione, che comporta che, già con l’adozione delle tariffe nelle diverse misure in relazione alle diverse categorie di utenti, se ne possa constatare la lesività per gli appartenenti a tali categorie, senza necessità di attendere alcun atto applicativo (in tale senso, di recente Cons. Stato, V, 20 maggio 2024 n. 4478, in riferimento alla delibera di approvazione di tariffe TARI).
In particolare, quando sia nota al contribuente la categoria di appartenenza, secondo il regolamento comunale, e venga contestata l’imposizione o la modifica tariffaria, pur generale ed astratta, ma riferita alla categoria alla quale il contribuente risulta appartenere, l’atto amministrativo generale che fissa le tariffe va considerato immediatamente lesivo nei suoi confronti, perciò impugnabile nel termine di decadenza decorrente dalla sua pubblicazione (cfr., per l’affermazione dello stesso principio per il servizio comunale cimiteriale, anche Cons. Stato, V, 19 settembre 2019, n. 6238). Invero, in tale situazione gli atti applicativi, di liquidazione o di accertamento dei tributi dovuti, hanno contenuto meramente esecutivo delle disposizioni generali (cfr. per l’approvazione del regolamento per l’applicazione della TARSU, già Cons. Stato, V, 27 aprile 1990, n. 379 e id., V, 12 luglio 1996, n. 854, nonché Cons. Stato, V, 17 marzo 2003, n. 1379 e, in tema di servizio idrico, Cons. Stato, VI, 6 aprile 2010, n. 1918, nonché più recentemente, in tema di delibere comunali riguardanti tariffe TARI nei confronti della categoria dei professionisti ricorrenti, Cons. Stato, I, parere n. 1945/2019, del 2 luglio 2019)”.
Nella specie, l’Istituto Bancario ricorrente, nella piena conoscenza della deliberazione consiliare n. 43/2021, a fronte della sua pubblicazione in data 10 agosto 2021 all’Albo Pretorio, ha proceduto alla notifica del ricorso solo in data 21 dicembre 2021, per cui esso è certamente tardivo e se ne deve, pertanto, dichiarare l’irricevibilità in parte qua.
- Quanto poi all’impugnativa proposta avverso l’avviso di accertamento e alla connessa domanda di accertamento e declaratoria del diritto dell’istante alla ripetizione delle maggiori somme, in tesi, illegittimamente corrisposte a titolo Tari a far tempo dall’anno 2018, è fondata l’eccezione del Comune di Portici di difetto di giurisdizione, rientrando la cognizione su tale atto e sulle pretese restitutorie che parte ricorrente intende farne conseguire nell’ambito della giurisdizione del Giudice tributario ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 546 del 1992 (in termini cfr. T.A.R. Veneto, Sez. III, n. 939/2017).
- In definitiva il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, deve essere dichiarato parzialmente irricevibile, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) cod. proc. amm., con riferimento alla impugnazione della delibera di C. C. n. 43 del 29 luglio 2021 e parzialmente inammissibile, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera b), cod. proc. amm., per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo con riguardo all’avviso di pagamento TARI.
- In applicazione dell’istituto della traslatio iudicii, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 11 cod. proc. amm., la causa, limitatamente all’impugnazione dell’avviso di pagamento TARI, può essere riassunta, nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal passaggio in giudicato della presente pronuncia, dinanzi al Giudice tributario munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda.
- La complessità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara in parte irricevibili e in parte inammissibili per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale Amministrativo, declinando la giurisdizione a favore del Giudice tributario, verso cui opera la translatio iudicii nei limiti e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Conclusione
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025, tenuta da remoto tramite Microsoft Teams, con l’intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Maria Grazia D’Alterio, Consigliere, Estensore
Nicola Ciconte, Referendario
MASSIMA: La delibera del consiglio comunale che approva il piano economico finanziario e le tariffe TARI, recando disposizioni immediatamente lesive, deve essere impugnata nel termine decadenziale previsto dall’art. 29 c.p.a..