Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 22 maggio 2026, n. 15778


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta da

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Presidente

Dott. BENATTI Marco – Relatore

Dott. LIBERATI Alessio – Consigliere

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere

Dott. CAVALLO Manuela – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24100/2021 R.G. proposto da

… Srl rappresentato e difeso dagli avvocati …                                                                                                                          -ricorrente-

Contro

COMUNE DI MILANO rappresentato e difeso dagli avvocati …                                                                                                  -controricorrente- 

Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA n. 830/2021 depositata il 26/02/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dal consigliere MARCO BENATTI.

Svolgimento del processo

La ricorrente, proprietaria di un complesso immobiliare in M ove svolgeva attività di autotrasporto merci per conto terzi, il 22 novembre 2017 fu oggetto di sopralluogo da parte di incaricati dell’ente locale ove fu accertato che parte dell’area comprendeva un’officina meccanica con annessi locale ristoro e magazzino, oltre a un laboratorio, un’area scoperta di circa 12.000 mq, già tassata per mq 2.671, suddivisa in due aree rispettivamente di mq 1.127 per carico/scarico merci e 1.544 per parcheggio/deposito mezzi. Poiché solo una piccola parte delle aree risultava iscritta TARSU, il Comune di Milano notificò alla società un avviso d’accertamento per omessa denuncia di nuova occupazione e omesso pagamento della TARSU per l’anno 2012, quantificando l’area tassabile nel 50% di quelle accertate.

Su ricorso della società contribuente e con sentenza n. 1917/19, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano accolse le censure annullando l’atto d’accertamento condividendo la tesi della contribuente secondo cui l’area adibita a officina meccanica avrebbe beneficiato dell’esenzione prevista dall’art. 62, comma 3, del D.Lgs. 507/92.

Su appello del Comune di Milano e con la sentenza 830/21 indicata in epigrafe, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accolse l’appello confermando l’accertamento di cui all’avviso.

Secondo il giudice d’appello, non poteva ritenersi dimostrato che nelle predette aree la contribuente producesse in via prevalente o esclusiva rifiuti speciali al cui smaltimento/recupero provvedesse autonomamente la società medesima. L’obbligo di comunicazione delle superfici interessate alla produzione di tal sorta di rifiuti in via prevalente o esclusiva doveva ritenersi condizione necessaria per beneficiare dell’esenzione (Cass. 31460/19). La richiesta di estendere il beneficio oltre la percentuale succitata (50%) non poteva essere accolta sulla base della mera prova documentale d’avere smaltito in quell’anno rifiuti speciali, non avendo la parte adempiuto l’onere di provare in quali aree potesse individuarsi la superficie esentata.

Ricorre per cassazione la società contribuente sulla base di quattro motivi integrati da successiva memoria.

Resiste il Comune con controricorso anch’esso seguito da memoria.

Motivi della decisione

  1. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 7 D.Lgs. 22/1997, 184 D.Lgs. 152/2006 anche in relazione all’art. 62, c. 3, D.Lgs. 507/1993, 1, comma 4, del Regolamento comunale TARSU, 21 D.Lgs. 22/1997, 195 e 198 D.Lgs. 152/2006 in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. Lamenta che la Corte di merito abbia errato qualificando i rifiuti nonché nella scelta del regime tributario applicabile atteso che l’officina in questione produce esclusivamente rifiuti speciali pericolosi (vernici, scarti d’olio minerale, filtri contaminati da olio e batterie), non assimilabili ai rifiuti urbani, come emerge dalle documentazioni depositate e dichiarazioni MUD alla CCIAA. Evidenzia come anche il regolamento comunale di Milano, con la disposizione suindicata riproducente in sostanza l’art. 62, comma 3, del D.Lgs. 507/93, abbia escluso dalla superficie tassabile quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento è tenuto a provvedere a proprie spese il produttore. Evidenzia come, anche in base ai codici CER comunicati con il citato MUD, tutti i rifiuti prodotti appartengano a tale categoria.

1.1 Il motivo è inammissibile.

1.2 Lo stesso non si confronta infatti con la motivazione della sentenza impugnata, che ha ricondotto, sulla base di costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 5, 03/12/2019, n. 31460, Rv. 656023 – 01), l’onere probatorio alla contribuente ritenendo non dimostrato che le aree in questione fossero nella situazione costituente presupposto per l’invocata esenzione, al di là di quanto già riconosciuto dall’ente locale. È del resto costante l’orientamento di legittimità secondo cui la produzione di rifiuti speciali autonomamente gestiti non comporta la totale detassazione dei locali quando questa si accompagna a quella di rifiuti assimilati, ma attribuisce un beneficio fiscale che dà luogo ad una riduzione della superficie soggetta ad imposizione per la formazione di rifiuti speciali ovvero ad una riduzione tariffaria, sulla base di un diverso modello operativo introdotto dal regolamento comunale, prevista in un limite massimo percentuale del tributo relativo alla predetta superficie, al fine di non gravare il contribuente, che provvede allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali, del costo ulteriore della relativa tassazione (Cass. Sez. 5, 29/07/2024, n. 21146, Rv. 672022 – 01, cfr. 4960/18).

A ciò si aggiunga che spetta al contribuente l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell’art. 62, comma 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all’amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria (nella specie, l’occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull’interessato (oltre all’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. n. 507 del 1993) un onere d’informazione, al fine di ottenere l’esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass. Sez. 5, 27/01/2023, n. 2623, Rv. 666760 – 01, Sez. 5, n. 2373 del 27/01/2022, Rv. 663744 – 01, Sez. 5, Sentenza n. 16235 del 31/07/2015, Rv. 636107 – 01). Ne deriva che non sono pertinenti le pronunce richiamate nella memoria illustrativa della ricorrente (Cass. 21976/25, 8596/25 e 22116/25) che si limitano a indicare come la necessaria presenza umana nelle attività agricole, commerciali o industriali non sia di per sé foriera della produzione in via prevalente di rifiuti urbani o assimilati e che quindi, di per sé, non esclude l’eventuale diritto all’esenzione.

Nel caso specifico non appare inoltre contestato che la ricorrente non abbia presentato regolare dichiarazione in tal senso, pur prevista dall’art. 10, comma 5, del regolamento comunale sulla TARSU.

  1. Con il secondo motivo la ricorrente rileva l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. Prospetta l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non contestata la produzione promiscua di rifiuti speciali e urbani.

2.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

2.2 Da una parte, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. Sez. 5, 25/11/2025, n. 30837, Rv. 677028 – 01). Nel caso specifico l’errata valutazione in ordine alla pacificità di una tesi non pare potersi ascrivere alla categoria dei fatti storici.

2.3 Dall’altro lo stesso non appare neppure decisivo. È vero, infatti, che la sentenza impugnata fa erroneamente conseguire l’onere probatorio dalla pacificità del fatto di produrre rifiuti misti, speciali e urbani, ma anche ritenendo che tale pacificità non sussista, ciò non fa venir meno il medesimo onere probatorio stabilito dalla norma, restando in capo alla proprietà l’onere di provare che le aree, se ben individuate come sopra indicato, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione producono, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi auto smaltiti. Va a tal fine tenuto conto che, ai sensi del comma 1 della stessa disposizione, il presupposto impositivo è “l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa”, ponendo pertanto in capo agli occupanti o detentori una presunzione relativa di debenza del tributo.

  1. Con il terzo motivo rimarca la violazione e falsa applicazione degli artt. 62, comma 3 e dell’art. 68, comma 2, lett. e), D.Lgs. 507/1993, 1, comma 4 del Regolamento comunale TARSU, in relazione all’art. 184, c. 3, lett. c), D.Lgs. 152/2006, con riferimento all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. Prospetta l’erroneità della decisione nella parte in cui oblitera la regola della prevalenza e continuatività della produzione di rifiuti speciali. Sostiene, anche sulla base di una pronuncia di questa Corte (12752/2002), che “di regola” significa “non esclusivamente” sicché l’eventuale produzione, in misura ridotta e non apprezzabile, di rifiuti urbani o assimilati non influirebbe sull’invocata esenzione.

3.1 Il motivo, che è una riproposizione del precedente incentrato sul profilo della prevalenza dei rifiuti speciali anziché sulle aree (trattandosi comunque di due aspetti del medesimo problema), è altrettanto infondato. Va ribadito come la Corte di merito non neghi che la contribuente abbia provato di produrre e smaltire rifiuti speciali pericolosi, ma affermi che non è stata fornita prova della loro produzione in via prevalente nelle aree non oggetto di detassazione da parte del Comune (50% delle aree astrattamente produttive, come da art. 8 regolamento TARES riguardo alle officine riparazioni veicoli).

  1. Con il quarto motivo prospetta la violazione e falsa applicazione, sotto un ulteriore profilo, degli artt. 1, comma 649, legge 147/2013 in relazione all’art. 184 D.Lgs. 152/2006, 1, comma 4, del Regolamento comunale TARI. Rimarca come la Corte di merito abbia violato il principio del divieto di doppia imposizione atteso che, tassando le stesse aree come produttive di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, finirebbe per sottoporre la medesima manifestazione della capacità contributiva ex art. 53 Cost. a due diverse imposizioni.

4.1 Il motivo è infondato.

4.2 Ancora una volta si confonde il profilo sostanziale con quello probatorio non vi è dubbio che, una volta che il contribuente abbia provato la produzione in via esclusiva o prevalente di rifiuti speciali auto smaltiti non sia consentita la tassazione a favore dell’ente comunale (salvo quanto stabilito con riferimento alla distinzione tra quota fissa e variabile vv. Sez. 5, Ordinanza n. 13455 del 15/05/2024, Rv. 671238 – 01 e Cass. 24896/2024). Nel caso specifico, tuttavia, la mancata prova della suindicata circostanza esclude possa ritenersi verificata la fattispecie di doppia imposizione lamentata dalla contribuente.

  1. Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente condannata alla rifusione delle spese della fase di legittimità che vanno liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

respinge il ricorso.

Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.410,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie 15% e oneri riflessi (trattandosi di patrocinio reso dall’Avvocatura interna al Comune).

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma il 15 maggio 2026.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2026.


MASSIMA: In tema di TARI, la produzione di rifiuti speciali (anche pericolosi) da parte del contribuente non comporta, di per sé, la totale detassazione delle aree in cui l’attività è svolta, ove sia anche possibile la produzione di rifiuti urbani o assimilati: il relativo beneficio fiscale si traduce in una riduzione della superficie imponibile o in una riduzione tariffaria, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento comunale.