Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 14 maggio 2024, n. 13329
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere
Dott. CANDIA Ugo – Consigliere
Dott. DI PISA Fabio – Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 107-2022 R.G. proposto da:
…. Sas, elettivamente domiciliata in …, presso lo studio dell’avvocato … (Omissis) che la rappresenta e difende – ricorrente –
contro
COMUNE DI PIZZO, elettivamente domiciliato in …, presso lo studio dell’avvocato … (Omissis) e rappresentato e difeso dall’avvocato … (Omissis) – controricorrente –
avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della CALABRIA n. 1574-2021 depositata il 12-05-2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14-03-2024 dal Consigliere FABIO DI PISA;
Svolgimento del processo
- la C.T.P. di Vibo Valentia, con la sentenza n. 543-02-15, rigettava il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. (Omissis) con il quale il Comune di Pizzo aveva richiesto alla società … il pagamento dell’importo complessivo di Euro 334.522,70 a titolo di TARSU per l’anno 2011, richiamando, per relationem, quanto già deciso con sentenza n. 1115-1-14, trascritta nelle parti di cui veniva condiviso il contenuto. Rilevava, in particolare, che: a) non sussistevano i presupposti per la chiesta sospensione del giudizio, posto che la società … non aveva proposto alcun ricorso innanzi al TAR ed al Consiglio di Stato relativo a delibere comunali rilevanti ai fini del giudizio; b) quanto alla eccepita inesistenza di una norma che consentisse al Comune di pretendere la TARSU per il 2011 alla luce della normativa vigente, il Comune ben poteva continuare ad applicare il regime impositivo TARSU utilizzando, secondo il dato normativo più recente, per la determinazione della tariffa i criteri di cui al D.P.R. n. 158-99; c) in ordine all’eccepita mancanza di un avviso di accertamento, proprio l’atto impugnato ne integrava i presupposti contenendo, in sé, tutti gli elementi del richiamato art. 71, comma 2, del D.Lgs. n. 507-93″; d) relativamente alla stagionalità dell’attività svolta, la ricorrente non aveva provato la sussistenza dei presupposti per l’invocata riduzione; e) in ordine al contestato mancato assolvimento del servizio di raccolta dei rifiuti da parte del Comune, la ricorrente non aveva dato la relativa prova e, al contrario, l’Ufficio resistente aveva fornito prova documentale del regolare espletamento del servizio, non contestata o superata dalla ricorrente ed, in tale contesto, l’eventuale scelta della società contribuente di effettuare, tramite terzi, la raccolta differenziata non poteva avere effetti ai fini della richiesta riduzione della tariffa; f) per quanto concerneva la presunta erronea determinazione delle superfici tassabili, la contribuente non aveva fornito la prova della esistenza di una minore superficie tassabile o della inidoneità dell’immobile a produrre rifiuti, mentre il Comune aveva depositato documentazione – non contestata dalla ricorrente – da cui emergeva una superficie maggiore di quella che la società aveva indicato;
- proposto appello da parte della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con la sentenza 1574-4-2021 depositata il 12 maggio 2021 e non notificata, rigettava il gravame richiamando per relationem le argomentazioni della sentenza di primo grado;
- avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi, la società … Sas (già …) cui resiste con controricorso il Comune di Pizzo;
Motivi della decisione
- con il primo motivo la contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. nonché degli artt. 1, comma 2, 6 e 36 D.Lgs. 546-1992, atteso che la motivazione della pronuncia d’appello si limitava ad un mero rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, con conseguente impossibilità di ricostruzione dell’iter logico-giuridico ad essa sotteso;
- con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione al mancato pronunciamento sull’istanza di sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., applicabile ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 546-1992 in pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza n. 1115-1-2014 della C.T.P. di Vibo Valentia, richiamata per relationem nella sentenza di primo grado, ed avente ad oggetto l’avviso bonario n. (Omissis), per la TARSU 2011, C.T.R. Calabria (R.G. n.39-2015), e, quindi, del giudizio avanti la Corte di Cassazione (R.G. n.25446-2016);
- con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art.295 cod. proc. civ., applicabile ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 546-1992 in pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza n. 1115-1-2014 della C.T.P. di Vibo Valentia, richiamata per relationem nella sentenza di primo grado, ed avente ad oggetto l’avviso bonario n. (Omissis), per la TARSU 2011, C.T.R Calabria (R.G. n.39-2015), e, quindi, del giudizio avanti la Corte di Cassazione (R.G. n.25446-2016);
- con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1, comma 161, legge 296-2006 e dell’art. 72, comma 1, D.Lgs. 507-1993, in merito all’illegittimità dell’atto impugnato quanto alla maggiore superficie tassabile in relazione alla quale il Comune aveva richiesto il pagamento della TARSU, discostandosi dalla denuncia ex art. 70 D.Lgs. 507-1993 e dagli atti impositivi precedenti;
- con il quinto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 62, comma, 2 D.Lgs. 507-1993, con riferimento al contratto di affitto di azienda ed alle visure terreni da cui emergeva che la superficie del villaggio era, per la maggior parte, occupata da giardini e camminamenti, ovvero da superfici che per loro natura non erano produttive di rifiuti e quindi non tassabili ai sensi del citato art. 62;
- con il sesto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., poiché la C.T.R. aveva completamente omesso di considerare il profilo relativo alla stagionalità dell’attività svolta, non valutando in alcun modo che la stagionalità dell’attività risultava dalla denuncia dell’affittante del ramo d’azienda e dalle licenze per l’attività rinnovate dallo stesso ente impositore;
- con il settimo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 66, comma 3, lett. c) D.Lgs. 507-1993 e dell’art. 38 del Regolamento Comunale TARSU, con riferimento alla riduzione della tariffa per l’attività stagionale svolta;
- con l’ ottavo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 cod. proc. civ., violazione di legge in relazione alla mancata disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo, ai sensi dell’art. 5 legge n.2248-1865 all. E, per l’illegittimità della delibera n. 99-2012 della Giunta del Comune di Pizzo con riferimento alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 3108-2017 che aveva annullato, per eccesso di potere, illegittimità e carenza di motivazione, le delibere del Giunta Municipale del Comune di Pizzo richiamate nella delibera n. 59-2010;
- il ricorso deve essere rigettato per le ragioni appresso specificate;
- il primo motivo è infondato;
10.1. va richiamato il condivisibile principio per cui la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata “per relationem” ove il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato sì da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. (Sez. 1, Sentenza n. 14786 del 19-07-2016, Rv. 640759 – 01);
10.2. nella specie non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente ed incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo un’adeguata illustrazione delle ragioni sottese al rigetto dell’appello, avendo i giudici della C.T.R. precisato, nel richiamare la sentenza di primo grado, che “l’appellante società ha riproposto le questioni e le eccezioni già sollevate in primo grado, ovvero dubbi e perplessità già chiariti dal primo giudice con ampia, corretta e condivisibile motivazione, in linea con quanto previsto dalla indicata normativa di riferimento e di quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella materia trattata. Tanto precisato, è agevole rilevare, in linea con quanto sostenuto dal Comune di Pizzo, che la appellante non ha contrapposto alla motivazione della sentenza appellata valide argomentazioni di segno contrario, ovvero espresse e motivate censure miranti ad incrinarne il fondamento logico giuridico, limitandosi a riproporre in appello i motivi addotti in primo grado”.
E tanto basta a soddisfare il requisito del minimum costituzionale ai fini dell’adeguatezza motivazionale della sentenza impugnata a fronte, peraltro, di un motivo di ricorso che si appalesa carente sotto un profilo di autosufficienza non avendo parte ricorrente indicato quali specifiche censure già dedotte in primo grado e reiterate nel giudizio di appello, rispetto al ragionamento dei primi giudici, non sarebbero state, in concreto, prese in esame;
- il secondo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono infondati alla stregua del principio per cui la sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra due cause sia concreto ed attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente (vedi, ex multis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26716 del 21-10-2019, Rv. 655509 – 01): nel caso in esame la causa “pregiudiziale” non risulta più pendente essendo stata decisa, in via definitiva, con la sentenza di questa Corte n. 19200-2022;
- il quarto ed il quinto motivo, fra loro connessi, sono da ritenere inammissibili o comunque infondati;
12.1. per quanto concerne l’estensione della superficie tassabile, a fronte della ricostruzione dei giudici di merito secondo cui l’ente impositore aveva sottoposto a tassazione esattamente la stessa superficie richiamata dalle concessioni prodotte dalla Club Med Sas, non avendo la contribuente informato il Comune di eventuali aree non sottoponibili a tassazione, la ricorrente finisce per sollecitare la revisione di accertamenti di fatto, in questa sede inammissibile, peraltro anche sulla scorta di documenti diversi da quelli esaminati dai giudici di merito, senza, poi specificarne il contenuto e la sede in cui sarebbero stati esattamente prodotti, e ciò in violazione del c.d. principio di autosufficienza;
- il sesto ed il settimo motivo sono da ritenere, anch’ essi, privi di fondamento alcuno in quanto, anche con riferimento a tali censure, appare palese il tentativo della società ricorrente di sollecitare una diversa ricostruzione della vicenda in esame sotto il profilo prettamente fattuale, certamente preclusa nel giudizio di legittimità. Peraltro il carattere stagionale dell’uso dei locali, ai fini della riduzione della tariffa, deve essere allegato e documentato dal contribuente in sede di denuncia originaria o in variazione dei presupposti della tassa ed, in difetto, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo (vedi, sul punto, Cass. 14037-2019 e Cass.3955-2021 su analoga questione vertente fra le medesime parti);
- l’ottavo motivo è manifestamente infondato. La tariffa de qua è stata determinata con successiva delibera che non risulta oggetto di annullamento, dovendosi, peraltro, precisare che l’annullamento giurisdizionale della delibera comunale di determinazione della tariffa per un’annualità precedente non ha efficacia caducante sulle delibere (non impugnate) meramente “ripetitive” degli anni successivi, poiché ogni deliberazione tariffaria regola la materia in modo autonomo rispetto alla precedente, e dovendosi quindi escludere sia l’operare del giudicato esterno, sia il dovere del giudice tributario di disapplicare in via incidentale l’atto sulla base di tale presupposto (Cass. n. 28675 del 09-11-2018; Cass. n. 14039 del 23-05-2019);
- conseguentemente, il ricorso proposto dalla contribuente deve essere rigettato e la stessa va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del Comune di Pizzo, liquidate come da dispositivo;
15.1. ricorrono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Pizzo le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 9.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge, se dovuti; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2024
MASSIMA: L’annullamento in sede processuale di una delibera Tari con la quale vengono adottate le tariffe per una determinata annualità non ha alcuna incidenza negativa sulle delibere emanate negli anni successivi, ancorché meramente confermative di quella annullata.