Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 05 novembre 2025, n. 29326
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE
Composta da:
Dott. SOCCI Angelo Matteo – Presidente
Dott. CANDIA Ugo – Consigliere
Dott. CALIENNO Gianmarco – Consigliere
Dott. BENATTI Marco – Consigliere Rel.
Dott. CHIRICO Valeria – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. … R.G. proposto da:
… Srl, rappresentata e difesa dall’avvocato … (Omissis) -ricorrente-
Contro
COMUNE DI MESSINA, rappresentato e difeso dall’avvocato … (Omissis) e dall’avvocato … (Omissis) -controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA n. 976/2024 depositata il 06/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere MARCO BENATTI.
Svolgimento del processo
La ricorrente impugnò avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina un avviso d’intimazione per il pagamento dell’imposta TARSU-TIA per l’anno 2014 notificatole dal Comune di Messina. La società aveva ritenuto d’essere esentata dall’imposta in quanto produceva solo rifiuti speciali che smaltiva in proprio. Il primo giudice respinse il ricorso rilevando che, per ammissione della stessa ricorrente, la comunicazione d’esonero era stata presentata solamente il 3 marzo 2015, non avendo pertanto efficacia retroattiva per l’anno 2014.
La Commissione Tributaria Regionale di Messina, su appello della medesima ricorrente, con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato la pronuncia di primo grado richiamandone la motivazione, che condivideva, e condannando, come in I grado, la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio d’appello.
Ricorre per cassazione la contribuente con un unico motivo di censura, integrato con successiva memoria.
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