Corte di giustizia tributaria di secondo grado Friuli-V. Giulia, Sez. III, Sentenza, 24 novembre 2025, n. 358


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

TERZA SEZIONE

riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

SALVA’ MANILA, – Presidente

LOMBARDINI ROBERTO, – Relatore

COLLINI ANTONIO, – Giudice

in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

– sull’appello n. 109/2023 depositato il 05/07/2023

proposto da…………..Difeso da … – (…) ed elettivamente domiciliato presso …

contro

… – (…) Difeso da … – (…) … – (…) ed elettivamente domiciliato presso …

Avente ad oggetto l’impugnazione di:

– pronuncia sentenza n. 285/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado UDINE sez. 1 e pubblicata il 12/12/2022

Atti impositivi:

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TARI 2015

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TARI 2016

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TARI 2017

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TARI 2018

– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TARI 2019

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Svolgimento del processo

La società … impugnava gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Udine per TARI relativa agli anni 2015-2026-2017-2018-2019.

Il Comune di Udine accertava una imposta pari complessivamente a Euro 270.758,22 per gli anni d’imposta presi in considerazione, laddove la società contribuente U.C., sulla base delle superfici dichiarate, versava a titolo di TARI complessivi Euro 18.320,00.

Con separati ricorsi, riuniti in primo grado, … , per ciascun avviso di accertamento impugnato chedeva l’annullamento totale di ogni avviso di accertamento in quanto il servizio di raccolta rifiuti non è stato effettuato dal Comune, o, quantomeno, l’annullamento parziale dell’accertamento.

Con sentenza n. 285/2022 la Corte di Giustizia Tributaria Primo grado UDINE sez. 1 in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti annullava gli atti impositivi impugnati e rideterminava la pretesa impositiva del Comune di Udine per la TARI degli anni per cui è causa nell’importo del 40% della tariffa, detratto quanto medio tempore già versato, oltre sanzioni e accessori di legge con ogni conseguente riliquidazione da parte del Comune, compensando le spese di lite.

La sentenza è appellata dal Comune di Udine che ne deduce l’erroneità per i seguenti motivi:

  1. Violazione art. 112 c.p.c – vizio di extra petizione
  2. Violazione dell’art. 115 c.p.c. – erronea applicazione del principio di non contestazione
  3. Erronea interpretazione e applicazione dell’art. 1 comma 657, L. n. 147 del 2013 

Si costituisce l’appellata società resistendo e proponendo appello incidentale per la parte della sentenza che non ha ammesso la società … al beneficio di una riduzione ulteriore della tariffa rispetto alla riduzione prevista dalla legge, con un tetto del 40%, per l’ipotesi in contestazione.

Motivi della decisione

L’appello principale è infondato e va respinto.

Con il primo motivo d’appello il Comune appellante lamenta che il giudice di primo grado disponendo la riduzione della tariffa ai sensi dei commi 656 e 657della L. n. 147 del 2013, abbia pronunciato ultra petita, non essendo stata la riduzione richiesta dalla società contribuente con i ricorsi introduttivi avverso gli avvisi di accertamento impugnati.

L’appellante lamenta che … si sarebbe limitata a chiedere l’annullamento degli avvisi impugnati sotto i profili: 1. della natura sinallagmatica della TARI, tale da ingenerare una correlazione tra l’assoggettabilità all’imposta e l’effettivo utilizzo del servizio offerto dal Comune; 2. del calcolo della base imponibile da parametrarsi sul numero di partite da disputare durante l’anno in luogo della commisurazione della tariffa in base all’anno solare e alla superficie occupata. L’appellante deduce che entrambe tali censure sono state ritenute infondate dal giudice di primo grado che non avrebbe dovuto pronunciare la riduzione di cui ai citati commi 656 e 657, non posta alla base dei motivi di ricorso dalla contribuente.

Il motivo è infondato.

Nel caso di specie non è ravvisabile una alterazione da parte del giudice di primo grado del petitum e della causa petendi dell’azione impugnatoria della società ricorrente, e una loro sostituzione da parte del giudice di primo grado, con fatti costitutivi della pretesa diversi o con attribuzioni diverse da quelle domandate dal ricorrente.

La ricorrente nei ricorsi introduttivi ha contestato la sussistenza del presupposto impositivo legittimante la pretesa impositiva (mancata implementazione del servizio di raccolta rifiuti in zona), e ha invocato l’applicazione della disposizione normativa (art. 1 c. 657 della L. n. 147 del 2023) che dispone la riduzione tariffaria. Nei ricorsi di … è specificato che “l’imposta di cui trattasi è chiaramente correlata all’utilizzazione effettiva del servizio, quantomeno nella sua parte variabile, posto che, per espressa previsione normativa, essa deve essere ridotta nel caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti (art. 1, co. 656, della L. n. 147 del 2013), nell’ottica della attuazione di un modello di tariffa “commisurata al servizio reso” (art. 1, co. 667, stessa disposizione)”. In difetto di mancata predisposizione del servizio di raccolta rifiuti nella specifica area d’interesse e del fatto, incontestato, che la contribuente ha provveduto nella specifica zona dell’impianto sportivo dalla medesima gestito, alla raccolta dei rifiuti, si condivide che “In tema di TARI, l’imposta è dovuta in misura ridotta ogniqualvolta la parte contribuente abbia provveduto a gestire direttamente la raccolta dei rifiuti (nella specie l’attività di raccolta di rifiuti da parte del Comune era espletata limitatamente alle strade di collegamento per l’interporto ma non all’interno dell’area privata dell’interporto gestito dalla società contribuente)” (Cassazione civile sez. VI, 22/12/2021, n.41213).

La contribuente nei ricorsi introduttivi ha evidenziato che non vi è stato un effettivo espletamento del servizio di raccolta rifiuti nell’area dell’impianto sportivo e ha dedotto che nell’area in questione “non è mai stato presente alcun cassonetto per il conferimento dei rifiuti, consegnati solo nell’anno 2021, né tanto meno era presente in un raggio accettabile, un punto di raccolta degli stessi (ecopiazzola)”. La mancata implementazione da parte del Comune di Udine del servizio di raccolta dei rifiuti nell’area dell’impianto sportivo è stata indicata nei ricorsi introduttivi, tanto che la ricorrente ha dedotto e documentato anche di aver provveduto allo smaltimento con trasporto dei rifiuti a proprie spese, tramite la N.. La domanda della ricorrente fondata su tali fatti, era rivolta ad ottenere non solo un annullamento totale, ma anche parziale, degli avvisi impugnati.

Il fatto che la contribuente non abbia invocato espressamente nei ricorsi introduttivi la riduzione prevista dal comma 657 dell’art. 1 della L. n. 146 del 2013, (come evidenziato nella memoria illustrativa del comune di Udine depositata nel presente grado di giudizio), a fronte di una richiesta di annullamento totale o parziale degli atti impugnati, quest’ultima per riduzione degli importi dovuti dalla contribuente, non esime il Giudice dal valutare le norme applicabili nel caso di specie sulla scorta dei fatti dedotti e provati, anche in mancanza di richiesta specifica di applicabilità della riduzione tariffaria prevista dall’art. 1 c. 657 L. n. 147 del 2013. Tale riduzione è, infatti, frutto di una doverosa applicazione della normativa e la disamina del giudice di primo grado della normativa applicabile al caso di specie e la ritenuta applicabilità, in accoglimento parziale dei ricorsi, della disposizione di cui al citato comma 657, non è, pertanto, una pronuncia che possa integrare ultra petizione rispetto alla interpretazione complessiva della domanda della contribuente e rispetto all’obbligo del giudice di pronunciare in applicazione al caso concreto sulla scorta delle norme di legge applicabili, ed in particolare, nel caso che ci occupa, della norma di cui al comma 657 dell’art. 1 della L. n. 147 del 2013, che dispone (e impone): “657. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.” Il giudice deve applicare la normativa di riferimento, nel caso di specie quella istitutiva della TARI e disciplinante le obbligazioni a carico dei contribuenti, e non può attribuire al Comune un importo superiore a quello previsto dalla stessa normativa che disciplina la TARI che espressamente, nel caso di cui al citato comma 657, dispone che la TARI non è dovuta in misura superiore al 40% della tariffa.

La stessa appellante ritiene che “Come evidenziato anche nella sentenza in questione, la riduzione del 40% è riconosciuta senza la necessità di una specifica e preventiva domanda che contenga l’indicazione delle condizioni per fruirne, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi” (pagg. 11-12 appello).

La questione, come si ricava anche dai motivi di appello secondo e terzo che si esamineranno, diviene rilevante sul piano della ripartizione dell’onere della prova: è l’ente impositore a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, ma grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto a ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, se del caso, l’esenzione, costituendo questa un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.

Con il secondo motivo d’appello, il Comune censura la decisione di primo grado laddove ha ritenuto non contestata, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., la circostanza che la zona in cui insiste l’impianto sportivo gestito dalla contribuente, pur non avendo allegato in modo specifico che il Comune non avesse istituito il servizio di raccolta di rifiuti sul territorio comunale,”…. ha viceversa allagato che nella zona su cui insiste l’impianto sportivo non veniva svolto tale servizio non essendo stati nemmeno posizionati i cassonetti per il conferimento dei rifiuti nè essendo presente “…. in un raggio accettabile, un punto di raccolta degli stessi (ecopiazzola), al punto che …, negli anni di riferimento. ha provveduto in proprio, sostenendo i costi per l’asporto dei rifiuti da parte della società N.. A fronte di tali specifiche allegazioni, il Comune di Udine nulla ha specificamente contestato, sicchè, per il c.d. principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.), alcun onere probatorio può dirsi sorto a carico di …, dovendo ritenersi pacifiche le predette circostanze a fronte della mancata specifica contestazione da parte del Comune”.

L’appellante lamenta una erronea applicazione del principio di non contestazione, in quanto il giudice deve comunque “porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e alla regola della ripartizione dell’onere della prova non può derogarsi se non a fronte di una puntuale allegazione dei fatti di causa e postula che la sia la controparte onerata della prova, ad allegare e provare i fatti in modo dettagliato, prendendo per prima posizione con puntuali allegazioni,…” L’appellante ritiene che nel caso di specie vi sia stata mancata allegazione specifica dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione, di talchè “esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall’onere di compiere una contestazione circostanziata” (cfr. pag. 8 appello ultime righe). Nel caso di specie, pertanto, l’appellante ritiene che a fronte delle allegazioni del contribuente, generiche e prive di riscontri probatori, “la posizione difensiva del Comune è del tutto incompatibile con l’ammissione delle allegazioni di controparte posto che presuppone, quale fondamentale assunto di base, che il servizio di raccolta e smaltimento venisse svolto anche nelle zone su cui insiste l’impianto sportivo de quo” (cfr. pag. 9 appello, ultime righe).

Il motivo è infondato.

Nei ricorsi introduttivi, ed a sostegno, in fatto, delle doglianze espresse nei confronti dei provvedimenti impositivi impugnati, la contribuente ha allegato quali fossero le modalità specifiche con le quali venivano smaltiti i rifiuti all’interno dello stadio di calcio negli anni in contestazione, e ha indicato espressamente che il servizio era affidato a N. a spese della stessa …, producendo già in primo grado i mastrini di contabilità dei periodi interessati e indicando analiticamente i costi sostenuti con N. per lo smaltimento. Non potendo fornire una prova negativa, la mancata fornitura del servizio di smaltimento rifiuti nella zona ove insiste l’Impianto sportivo, ha allegato le specifiche circostanze dell’assenza in zona di cassonetti per il conferimento dei rifiuti e di un punto di raccolta degli stessi (ecopiazzola) in un raggio accettabile, così individuando, specificamente, le ragioni di fatto della lamentata omessa fornitura, nella zona in cui insiste l’impianto sportivo, del servizio di raccolta rifiuti da parte da parte del Comune (mancanza di cassonetti e ecopiazzola in zona o adiacenza dell’impianto sportivo). A fronte di tale allegazione, specifiche ai fini dei fatti fondanti l’applicazione della riduzione tariffaria ex commi 656 e 657 dell’art. 1 L. n. 147 del 2013, era onere del Comune provare fatti positivi (esistenza di cassonetti e ecopiazzola utilizzabili in zona per lo smaltimento dei rifiuti prodotti nella zona ove insiste l’impianto sportivo, a seguito del funzionamento dell’impianto sportivo stesso.

Veniamo, pertanto, al terzo motivo d’appello.

L’appellante lamenta l’erronea interpretazione e applicazione dell’art. 1 c. 657 della L. n. 147 del 2013.

In particolare, evidenzia come i presupposti oggettivi che il contribuente ha l’onere di provare per vedersi riconosciuta l’applicazione della la riduzione di cui : all’art. 1 c. 657 della L. n. 147 del 2013, sono:

  1. a) Il mancato svolgimento della raccolta in una determinata zona del territorio comunale;
  2. b) la significativa estensione di detta zona.

Con riferimento al punto sub a), la C.G.T. di primo grado afferma che “nella zona in cui insiste l’impianto sportivo non veniva svolto tale servizio, non essendo stati nemmeno posizionati i cassonetti per il conferimento dei rifiuti né essendo presente in un raggio accettabile un punto di raccolta degli stessi (ecopiazzola) al punto che …, negli anni di riferimento, ha provveduto in proprio, sostenendo i costi per l’asporto dei rifiuti da parte della società N.”.

L’appellante ribadisce il mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante su … che non avrebbe provato che nella zona in cui insiste l’impianto sportivo non venisse svolto il servizio (come sostenuto dalla Corte), ed evidenzia “… che il servizio pubblico di smaltimento e raccolta dei rifiuti è ed era al tempo regolarmente svolto dal Comune nel quartiere dei Rizzi, area in cui è collocato lo Stadio Friuli. Nello specifico, è sufficiente svolgere delle semplici verifiche informatiche (nello specifico, Google Street View – all. 8), la cui valenza probatoria è riconosciuta dalla stessa giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. Civ. n. 308/2020), per accertare che nei pressi dell’impianto erano posizionati negli anni per cui è causa i cassonetti per il conferimento dei rifiuti, facilmente accessibili da parte dell’utenza e collocati a circa 500 mt dall’impianto sportivo”.

Con riferimento al concetto di zona, (presupposto b), l’appellante deduce la rilevanza, anche in forza della giurisprudenza di legittimità, della “…. significatività dell’estensione della zona stessa. Sia la sentenza della Cassazione richiamata nella pronuncia della C.G.T. di I grado, che riguarda nello specifico l’Interporto di Nola (I.C. S.p.a.), area con un’estensione pari a 3 milioni di mq con all’interno 24 km di strade (all. 9-10), così come la recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 5433/2023 relativa ad uno stabilimento per la produzione di polistirene espanso, hanno ad oggetto delle zone industriali che per loro conformazione e natura non sono assimilabili all’area residenziale in cui insiste l’impianto sportivo in questione. Al fine di comprendere più agevolmente perché non può ritenersi condivisibile l’analogia effettuata dalla Corte tra l’Interporto di Nola e lo Stadio Friuli, è necessario descrivere il contesto urbano in cui si colloca la struttura dello Stadio, ovverosia il quartiere dei Rizzi (all. 11). In particolare, il compendio, situato a nord-ovest rispetto al centro storico della città di Udine, è ubicato a ridosso di un’area residenziale popolata da 1.817 abitanti1, che ospita abitazioni, aree commerciali, scuole ed edifici polifunzionali. Non può dunque parlarsi di un contesto isolato quello in cui si posiziona la struttura sportiva stante la sua collocazione all’interno di un quartiere che, seppur periferico, risulta popolato e ben servito. Orbene, la C.G.T. di Udine sembra non aver preso in considerazione tale situazione fattuale al punto da ritenere plausibile che il servizio comunale di raccolta e smaltimento rifiuti potesse non raggiungere lo Stadio e, di conseguenza, anche il quartiere cittadino all’interno del quale è collocato. Pertanto l’estensione dell’impianto, anche se fosse stata rilevata da controparte, non avrebbe potuto essere addotta quale giustificazione della pretesa impossibilità di fruire del servizio in parola, avuto conto che la distanza dai più vicini cassonetti è inferiore al chilometro e che la popolazione residente nel quartiere non ha mai segnalato l’omissione del servizio di raccolta comunale”.

Il motivo è infondato.

In ordine alla prova il collegio oltre a ribadire che, come affermato dal giudice di primo grado e per le ragioni illustrate nella sentenza appellata, e condivise dal collegio per le motivazioni sopra espresse con riferimento al secondo motivo d’appello, devono ritenersi provate, in quanto non specificamente contestati, la mancata fornitura di un adeguato servizio di smaltimento rifiuti nella zona nella quale insiste l’impianto sportivo, e il ricorso della contribuente allo smaltimento a proprie spese, tramite la società N., dei rifiuti prodotti a seguito dello svolgimento delle manifestazioni sportive nello Stadio.

L’appellante deduce argomenti e mezzi di prova in appello, e in particolare all’all. 8) produce foto tratte da Google Street View (anni 2015-2019, e gli allegati 10 e 11, rispettivamente la mappa Google dell’impianto …, oggetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 5433/2023, e la panoramica del quartiere Rizzi a Udine, finitimo alla zona oce insiste l’impianto sportivo “Stadio Friuli”.

Le produzioni e argomentazioni probatorie offerte dall’appellante non incidono sul piano probatorio, se non per confermare la prova della mancata prestazione dell’attività di raccolta rifiuti nella zona di insistenza dell’impianto sportivo, come condivisibilmente evidenziato dall’appellata che ha rilevato nelle proprie controdeduzioni: ” Tali fotografie sono del tutto prive di una precisa collocazione topografica, tanto che nemmeno è dato intendere dove o a che distanza dall’impianto sportivo si trovino quei tre/quattro cassonetti che, nelle fotografie, trovano rappresentazione. Un dato di fatto, tuttavia, emerge in maniera chiara ed inequivoca: i cassonetti non sono posti al servizio dell’impianto sportivo! Essi si trovano collocati, invero, in un parcheggio limitrofo ad una zona abitata ed è sin troppo evidente che la loro destinazione è riservata agli abitanti del quartiere, per un uso meramente domestico. Le fotografie depositate (segnatamente: quella satellitare) evidenziano inoltre – a comprova della tesi della società … – la netta separazione tra la “zona Stadio” (comprensiva di impianto sportivo e di ampi parcheggi limitrofi) ed il quartiere abitato dei R. (le due zone sono separate, per quanto rappresentato dalle fotografie, da una strada a 6 corsie!). Oltre a ciò, giova rilevare che la circostanza evidenziata dalla società …, a sostegno dei presentati ricorsi, concerne la mancata implementazione del servizio di raccolta dei rifiuti nella “zona Stadio” e non già il mancato posizionamento di cassonetti di raccolta nel quartiere abitato dei R. per l’uso domestico! Si rileva, per inciso, che la presenza di “cassonetti per il conferimento dei rifiuti” (non meglio precisati, nemmeno per tipologia) alla distanza di 500 metri (nemmeno misurati) dall’impianto sportivo è già indice del fatto che, nell’area dell’impianto, il servizio non era stato implementato. Di più, mal si comprende come il Comune possa ritenere che un impianto sportivo con una media elevata di spettatori a partita (negli anni di interesse) possa conferire rifiuti in un’area residenziale che – per quanto indicato dal Comune stesso – conta 1.817 abitanti e che, logicamente, può avere un servizio dimensionato per la sola popolazione residente. Né è dato comprendere come si possa ipotizzare – materialmente – il conferimento di detti rifiuti, considerata la distanza dai cassonetti e l’assenza (conclamata) di un punto di raccolta”.

La documentazione prodotta dall’appellante non è probatoria di una dotazione di cassonetti per la raccolta di rifiuti atta alla raccolta non solo dei rifiuti prodotti dagli abitanti del quartiere (che il comune indica in 1.817), ma anche dei rifiuti prodotti dagli spettatori degli eventi sportivi che, trattandosi di uno stadio di calcio di squadra, (che, notoriamente, partecipa al campionato di calcio di serie A italiano), spettatori partecipanti agli eventi sportivi il cui numero è significativamente elevato e ben superiore al numero di abitanti del limitrofo quartiere dei Rizzi.

L’appellata, a fondamento delle valutazioni in ordine all’inefficacia probatoria della documentazione prodotta dall’appellante, ha prodotto in grado d’appello fotografica tratta da Google Mapps asseritamente relativa al quartiere dei Rizzi, via delle Scuole (all. 3) e le fotografie (All. 4 in appello), rappresentanti la attuale situazione dei cassonetti apposti dal Comune con riferimento alla zona Stadio (inesistenti all’epoca degli accertamenti, 2015-2019).

Nel contesto probatorio come sopra delineato, non può affermarsi che il Comune abbia fornito la prova della sussistenza dei presupposti impositivi, se non parzialmente, con riferimento all’ipotesi impositiva di cui all’art. 1 c. 657 della L. n. 147 del 2013, non avendo provato di aver fornito e neppure implementato il servizio di raccolta rifiuti nella zona ove insiste l’impianto sportivo, zona che appare (anche dalla stessa produzione documentale del Comune), delimitata e distinta da quella residenziale e abitativa del quartiere dei Rizzi.

Quanto all’estensione della zona, l’appellata ha dimesso (All. 5 in appello), documentazione fotografica satellitare tratta da Google Mapps (non contestata dall’appellante nella sua rappresentatività della zona in cui insiste l’impianto sportivo), dalla quale si desume la rilevante estensione dell’area occupata dall’impianto sportivo e strutture pertinenziali, parcheggi compresi ed, altresì, rappresentativa della separazione degli impianti sportivi e pertinenze dai limitrofi quartieri residenziali.

E proprio la conformazione dell’area e della zona rende evidente come la contribuente non abbia potuto usufruire del servizio generale di raccolta di rifiuti istituito dal Comune di Udine ma non erogato nella specifica zona in cui insiste l’impianto sportivo.

Va pertanto respinto il motivo d’appello e confermata la decisione impugnata.

L’appellata propone appello incidentale lamentando che l’erroneità della decisione di primo grado laddove non ha a ridotto ulteriormente la tariffa applicata, come consentito dalla norma di cui all’art. 1 c. 657 della L. n. 147 del 2013, in ragione dell’utilizzo dell’impianto suscettibile di produrre rifiuti solo in occasione delle gare calendarizzate dalle autorità sportive, e non decise dalla contribuente, (e l’appellata produce, all. 6 in appello, la candelarizzazione delle gare, ed argomentando in ordine ai giorni di utilizzo effettivo dell’impianto sicuramente per un numero di giorni ben inferiore ai 365 giorni dell’anno, e, quindi, tale da giustificare un riproporzionamento della tariffa con riferimento all’effettivo utilizzo dell’area, così da ridurre oltre il 40% decorso dal giudice, la tariffa applicabile.

L’appellante propone la riduzione della tariffa in misura prossima ad una tariffa pari al 6% o quanto meno pari al 20% della tariffa base, richiamando, per tale ultima riduzione, gli artt. 20 c. 3 e 22 c. 3 del regolamento del Comune di Udine (regolamento prodotto con l’all. 7 in appello).

L’appello incidentale è infondato.

L’ulteriore riduzione richiesta è motivata da un uso dell’impianto sportivo temporalmente parziale e limitato ad alcuni periodi e giornate dell’anno rispetto ad un utilizzo quotidiano.

La Corte adita ritiene che le norme di cui ai commi 656 e 657 dell’art. 1 L. n. 147 del 2013, trovino applicazione in relazione alle concrete ed effettive modalità di erogazione del servizio e non possano essere parametrate alla capacità effettiva e concreta di produrre rifiuti dell’impianto sportivo che, in quanto tale, non è utilizzato 365 giorni all’anno come una casa di abitazione.

Si deve, inoltre, considerare che, per comune esperienza, il calendario delle gare ufficiali di campionato e/o delle eventuali gare di coppe internazionali, non esauriscono la totalità dell’utilizzo di un impianto sportivo nell’arco dell’anno, disputandosi anche partite amichevoli, con pubblico, allenamenti talvolta aperti al pubblico, tornei non ufficiali. Pertanto le circostanze allegate e documentate non sono di per sè sufficienti ad una ulteriore riduzione della base imponibile della TARI.

Per quanto attiene all’invocata applicazione dell’art. 20 comma 3 del regolamento per la disciplina della tassa rifiuti del comune di Udine, il collegio rileva come la richiesta di applicazione della riduzione in forza di tale norma regolamentare sia intervenuta solo in grado di appello, ritiene, però, che il regolamento comunale sia stato tempestivamente prodotto ai sensi dell’art. 58 comma 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Si pone, a questo punto, la questione dell’ammissibilità e fondatezza della domanda della contribuente avente ad oggetto l’applicazione della norma regolamentare invocata che prevede una riduzione sino all’80% della della tariffa per i giorni di disservizio in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione rifiuti.

Tale domanda non è stata posta se non con l’appello incidentale.

Si tratterebbe, pertanto, di domanda nuova inammissibile in grado di appello ai sensi dell’art. 57 D.Lgs. n. 546 del 1992.

Ma anche laddove si ravvisasse una applicabilità d’ufficio da parte del giudice del regolamento comunale prodotto dalla contribuente, il collegio rileva che il comma 5 dell’art. 20 del regolamento stesso, recita: “Le riduzioni tariffarie sono applicate, a richiesta dell’utente, sulla base degli elementi e dati contenuti nelle dichiarazione originaria, integrativa o di variazione, purchè comunicate entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento, in difetto l’agevolazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione”. La riduzione tariffaria nella misura prevista dal comma 3 dell’art. 20 del regolamento è stata richiesta dalla contribuente con l’appello incidentale e, pertanto, non potrebbe trovare applicazione per le annualità oggetto di contenzioso.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

conferma la sentenza di primo grado rigettando gli appelli principale del Comune di Udine e incidentale della contribuente . Spese del grado compensate tra le parti.

Conclusione

Così deciso in il 23 settembre 2025.


MASSIMA: In materia tributaria, il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. impone all’ente impositore l’onere di provare la fonte dell’obbligazione tributaria; tuttavia, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare di una riduzione della superficie tassabile o dell’esenzione dall’imposta, costituendo queste eccezioni alla regola del pagamento del tributo. Il contribuente che provvede autonomamente alla gestione dei rifiuti, in una zona non servita adeguatamente dal Comune, può beneficiare di una riduzione della TARI.