Cass. cv., sez. VI-5, ord., 20.11.2018 n. 29996


Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il contribuente ha resistito con controricorso, il concessionario della riscossione impugna la sentenza della CTR del Piemonte, relativa ad alcuni avvisi d’intimazione per il mancato pagamento della Tarsu/Tia per gli anni 1995-2003.

Agenzia delle Entrate-Riscossione deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2946 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano ritenuto che la prescrizione del credito tributario sottostante agli avvisi impugnati e relativo al mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani fosse quinquennale benché la cartella fosse divenuta definitiva, invece di applicare il termine di prescrizione ordinario decennale, ex art. 2946 c.c., trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento non impugnate dal debitore.

Il motivo è infondato.

Secondo l’autorevole insegnamento di questa Corte, “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. sez. un. n. 23397/16).

I giudici d’appello hanno correttamente applicato il superiore principio, in quanto, hanno ritenuto che la scadenza del termine perentorio previsto per opporsi o impugnare un atto della riscossione mediante ruolo o comunque, riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto, in quello ordinario decennale, secondo le previsioni dell’art. 2946 c.c. (relativo al termine di prescrizione ordinaria), infatti, la prescrizione è fissata, anche una volta che la cartella sia divenuta definitiva, dalla legge regolativa del tributo, ad eccezione del caso nel quale il titolo che fonda la cartella sia un titolo giudiziale definitivo. Pertanto, la prescrizione è più breve di quella decennale, se la legge istitutiva del tributo così stabilisca, mentre, è ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c., se non è previsto un termine di prescrizione del tributo più breve (Cass. ordd. n. 13857/18, 13819/18, 16831/18).

Nel caso di specie, trattandosi di tributo locale secondo la giurisprudenza di questa Corte tali tributi (a differenza di quelli erariali) sono “prestazioni periodiche” e, come tali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 2948 c.c., comma 4, che stabilisce appunto la prescrizione quinquennale (Cass. sent. n. 4283 del 23.02.2010, 10344/15, 4322/15, 22543/17).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Condanna Agenzia delle Entrate – riscossione a pagare a N. I. R. E. srl, in persona del legale rappresentante pt, le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo complessivo di Euro 4.100,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del

quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2018


 

COMMENTO

Tarsu e Tia sono tributi a prestazioni periodiche e, come tali, la loro prescrizione è sempre quinquennale, ai sensi dell’art. 2948 n. 4 c.c. La mancata impugnazione della cartella non determina la conversione del termine di prescrizione “breve” in quello ordinario decennale, atteso che l’art. 2953 c.c. trova applicazione solo in ipotesi di titoli definitivi derivanti da sentenza passata in giudicato (Cass. civ., SS.UU., 17.11.2016 n. 23397). Il principio è ribadito nell’ordinanza in commento.

L’Agente della Riscossione ricorreva avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva confermato l’annullamento di avvisi di intimazione per Tarsu e Tia, notificati dopo il quinquennio dalla notifica della cartella.

Secondo l’Agenzia delle entrate-Riscossione, la Commissione Tributaria Regionale non aveva tenuto conto della prescrizione decennale prevista dall’art. 2946 c.c., essendo le cartelle regolarmente notificate e non impugnate.

L’ordinanza in commento richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, con sentenza 23397/2016, secondo cui “la conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale), in lungo (decennale) avviene solo in presenza di un titolo esecutivo derivante da una sentenza passata in giudicato e non in forza di titolo amministrativo divenuto definitivo per mancata impugnazione, il cui effetto è l’irretrattabilità dei motivi”. Quanto ai tributi Tarsu e Tia trova applicazione l’art. 2948 n. 4 c.c. (prescrizione quinquennale), trattandosi di prestazioni periodiche.

Secondo l’orientamento citato, per le Imposte Statali, i singoli periodi di imposta sono autonomi e l’esistenza del debito dovrà essere valutata anno per anno, in base alla dichiarazioni annuali, ove i singoli anni solari rappresentano obbligazioni autonome e non periodiche, poiché ogni anno ha una propria autonomia legata alla variabilità degli eventi produttivi del reddito; invece, per i tributi comunali, legati a dichiarazione iniziale di detenzione dell’immobile, modificabile in relazione al mutare dei presupposti dell’autodenuncia iniziale (ad es. ampliamento immobile e variazione superficie), la prestazione è periodica, rateale.

La Corte di Cassazione ha differenziato la prescrizione a seconda delle tipologie tributarie, applicando l’art. 2946 c.c. o l’art. 2948 n. 4 c.c. proprio in virtù del principio richiamato.