In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), i Comuni hanno la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell’anno precedente purchè in forza di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti a modificazione o variazione; sicchè, qualora sia mutato il possessore dell’immobile, è necessaria l’emissione di un nuovo avviso di accertamento non essendo a questi imputabile la dichiarazione fatta dal precedente possessore


Provvedimento: Cass. civ. Sez. V, Ord., 26-01-2018, n. 1983



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16865/2014 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato VALERIA D’ILIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LAURA ROSA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BUCCHIANICO, SOGET SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 437/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di PESCARA, depositata il 20/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

1. C.E. propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 437 del 20 dicembre 2013 con la quale la commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, in parziale riforma della prima decisione, ha ritenuto legittime, sebbene per la sola quota ereditaria di un terzo, le ingiunzioni di pagamento notificategli da Soget spa, per conto del Comune di Bucchianico (CH), a titolo di Tarsu 2006/2008; ciò in relazione a locali commerciali e ad immobili abitativi già in proprietà del padre C.A. (deceduto il (OMISSIS)), ed asseritamente spettantegli jure successionis in veste di coerede con i fratelli C.B. ed A..

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – le ingiunzioni di pagamento in oggetto non dovessero essere precedute da avvisi di accertamento o di liquidazione; – eventuali variazioni nella detenzione dei beni successivamente al decesso del de cujus potessero rilevare ai fini Tarsu solo se debitamente segnalate dal contribuente nella denuncia originaria o in quella di variazione, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 62, comma 2 e art. 70; – non essendovi solidarietà passiva tra i coeredi, le ingiunzioni di pagamento dovessero trovare conferma limitatamente alla quota di un terzo, spettante al C. sulla successione paterna.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dalle parti intimate Soget spa e Comune di Bucchianico.

2.1 Con il primo motivo di ricorso il C. lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 70 e 71, come sostituito dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161. Per non avere la commissione tributaria regionale considerato che, in caso di variazione soggettiva del rapporto impositivo Tarsu, le ingiunzioni di pagamento dovevano essere precedute da avviso di accertamento da parte dell’amministrazione comunale (la quale, nel caso di specie, aveva inviato unicamente dei solleciti di pagamento al domicilio del defunto).

Con il secondo motivo di ricorso il C. deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62, 63, 64 e 70. Per non avere la commissione tributaria regionale rilevato l’insussistenza, nella specie, del presupposto impositivo Tarsu (detenzione o occupazione di immobili produttivi di rifiuti), posto che: – i locali commerciali erano stati dal padre C.A. conferiti, fin dal 1993, in una società di famiglia (snc); – due appartamenti erano detenuti ed occupati dai fratelli; – ulteriori locali erano inutilizzati.

2.2 E’ fondato, con effetto assorbente della seconda censura, il primo motivo di ricorso.

E’ pacifico che, nel caso di specie, le ingiunzioni di pagamento opposte non siano state precedute da avviso di accertamento, avendo esse sostanzialmente funto da atti di liquidazione diretta mente basati sui dati relativi alle pregresse annualità di imposta.

Contrariamente a quanto affermato dalla commissione tributaria regionale, si deve ritenere che la prodromica notificazione dell’avviso di accertamento – effettivamente non necessaria nell’ipotesi in cui l’imposizione risponda agli stessi presupposti soggettivi ed oggettivi delle annualità pregresse – sia invece indispensabile allorquando tali presupposti, come nel caso in esame, siano mutati.

In tal caso è fatto carico all’amministrazione comunale di accertare gli elementi costitutivi del rapporto tributario, vuoi in assenza di denuncia/dichiarazione di variazione da parte del contribuente, vuoi in sede di rettifica degli elementi di variazione da quest’ultimo segnalati (L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161).

Ricorre, in proposito, quanto stabilito da Cass. 19120/16, secondo cui: “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), i Comuni hanno la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell’anno precedente purchè in forza di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti a modificazione o variazione; sicchè, qualora sia mutato il possessore dell’immobile, è necessaria l’emissione di un nuovo avviso di accertamento non essendo a questi imputabile la dichiarazione fatta dal precedente possessore”.

Questa corte di legittimità ha osservato, nella motivazione della sentenza in esame (anche con richiamo ad altre pronunce: Cass. 22248/15; 9433/05), che “un previo accertamento sostanziale non è necessario nel caso in cui il rapporto tributario sussista con soggetti e con oggetto tendenzialmente stabili o a dichiarazione meramente iniziale del contribuente o, com’anche si dice, a dichiarazione ultrattiva, cioè una dichiarazione, o denuncia, del contribuente che, a causa della tendenziale stabilità degli elementi strutturali, soggettivo od oggettivo, del rapporto giuridico tributario, non dev’essere riformulata quando, in assenza di variazione di uno di essi, sarebbe identica a quella precedente e, quindi, inutile”. Precisando quindi che, in siffatte ipotesi, “l’esercizio del potere di liquidazione, previo accertamento formale, è legittimo a condizione che esso sia conforme al principio dell’imputazione diretta al contribuente degli effetti della sua dichiarazione”, mentre è necessario esercitare il potere di accertamento sostanziale quando l’ufficio intenda far rilevare la modificazione in ordine ad uno degli elementi strutturali del rapporto.

Nella concretezza della fattispecie, l’imposizione non poteva limitarsi a riprodurre gli stessi elementi soggettivi ed oggettivi operanti per le annualità precedenti.

Ciò perchè era mutata – per effetto della successione ereditaria – la legittimazione passiva al tributo: non più in capo al de cujus (al quale erano riferibili le denunce originarie), ma ai suoi eredi; e dunque, sulla base delle quote ereditarie a ciascuno attribuibili sulle superfici produttive di rifiuti afferenti gli immobili caduti in successione. Per giunta, come rilevato dalla stessa commissione tributaria regionale, senza vincolo di solidarietà passiva ex art. 1295 c.c. (Cass. 780/11, cit. dalla CTR; Cass. 22426/14; 18451/16). Aspetto, quest’ultimo, che ulteriormente denota come gli elementi strutturali del rapporto impositivo fossero radicalmente mutati nella “nuova” individuazione tanto del soggetto contribuente, quanto dei beni immobili a questi attribuiti; e quanto, ancora, dello stesso ammontare del debito d’imposta soggettivamente imputabile.

Ne segue – in definitiva – la cassazione della sentenza impugnata, con decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante accoglimento del ricorso introduttivo del C. ed annullamento delle ingiunzioni fiscali opposte.

In considerazione del consolidarsi in corso di causa del su riportato indirizzo interpretativo, sussistono ragioni per la compensazione delle spese processuali di legittimità e merito.

P.Q.M.

La Corte – accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e, decidendo del merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente ed annulla le ingiunzioni fiscali opposte;

– compensa le spese processuali di legittimità e merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 19 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2018