CTR Molise sentenza n. 413 del 15-09-2021


Svolgimento del processo

Con ricorso il contribuente P.M. impugnava l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Montenero di Bisaccia con cui l’Ente contestava al medesimo la omessa denuncia della imposta ICI per la annualità 2011 relativa ai terreni edificabili di proprietà del contribuente determinando la somma dovuta in Euro 17.468,35 comprensiva di penalità ed interessi dovuti e ridotta ad Euro 7.468,35 ove il pagamento fosse stato effettuato entro il termine di giorni sessanta dalla notificazione dell’avviso di accertamento.

A sostegno delle proprie ragioni ,il contribuente deduceva la sussistente assoluta illegittimità dell’avviso di accertamento in oggetto per intervenuta decadenza in quanto la notifica dello stesso veniva effettuata oltre il termine quinquennale di cui all’art. 1 comma 161 L. n. 296 del 2006

Altresì, sosteneva il contribuente la sussistente nullità dell’avviso de quo per omessa motivazione dello stesso e mancata allegazione dell’atto comparativo, nonché infondatezza dell’atto in riferimento al valore attribuito alle aree fabbricabili ,la duplicazione della imposta in relazione alla particella N. (…) e la illegittimità delle sanzioni applicate in riferimento all’art. 10 comma 2 L. n. 212 del 2000.

Si costituiva in giudizio il Comune di Montenero di Bisaccia deducendo la piena legittimità del proprio operato ad esclusione dell’errore commesso di inserimento della particella (…) nell’avviso di accertamento impugnato con conseguente illegittima duplicazione della imposta dovuta.

In merito il Comune depositava un provvedimento con il quale, stante il riconoscimento dell’errore commesso, rideterminava l’importo totale dovuto ai fini ICI in Euro 11.291,00 comprensivo delle penalità.

Altresì, precisava l’Ente che il valore attribuito ai suoli era quello risultante dalla media matematica tra quello stabilito con delibera del Consiglio Comunale N. Euro 72 del 29/12/98 pari ad Euro 10.000 al mq ed un atto di compravendita di terreni similari stipulato nel 2007 pari ad Euro 7.000 al mq ed in sede di mediazione proponeva un ulteriore ribasso ad Euro 6.12 al mq ricavato dalla media del valore attribuito alle aree con il provvedimento impugnato e quello indicato in un ‘altro atto di compravendita di terreno similare.

La Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso con sentenza N. 205/02/2019 accoglieva parzialmente il ricorso annullando l’avviso de quo in riferimento alla particella (…), rideterminava per le restanti parcelle il valore in Euro 6.12 mq ,demandava al Comune di Montenero di Bisaccia il ricalcolo della imposta dovuta oltre le sanzioni nel minimo edittale , il tutto con compensazione delle spese di giudizio.

Avverso tale decisione il contribuente proponeva appello principale e il Comune appello incidentale.

Motivi della decisione

Gli appelli proposti dalle parti in giudizio vanno entrambi rigettati in quanto del tutto infondati.

Le deduzioni tutte e le richieste in essi formulati si appalesano illegittime e prive di ogni fondamento logico e giuridico e dunque le stesse vanno disattese da questa Commissione.

In merito all’appello principale proposto dal contribuente preliminarmente questo Giudice rileva la assoluta infondatezza della intervenuta decadenza dell’avviso di accertamento in oggetto eccepita dal medesimo per decorso del termine quinquennale relativamente alla notificazione dello stesso in capo al sig. L.P.M..

Si osserva, infatti, che contrariamente a quanto dedotto dal contribuente, il Comune di Montenero di Bisaccia regolarmente provvedeva alla notificazione in capo al contribuente medesimo dell’avviso di accertamento in oggetto entro il termine decadenziale statuito ex lege.

Questa Commissione rileva che il plico contenente il provvedimento de quo veniva consegnato ai fini notificatori all’Ufficio Postale del Comune di Montenero di Bisaccia in tempo utile e cioè entro il 31 /12/ 2017 atteso che sulla ricevuta di consegna è apposta la data del 29/12/2017.

Trattasi di notificazione di provvedimento di carattere tributario in riferimento al quale trova applicazione il principio di postalizzazione dell’atto con conseguente perfezionamento della notifica dello stesso stante la consegna di esso nelle mani del soggetto notificatore quale soggetto abilitato a ricevere gli atti.

Orbene, nella fattispecie il provvedimento de quo veniva consegnato al soggetto notificatore Ufficio Postale del Comune di Montenero in data 29 /12/2017 e dunque in tempo utile rispetto al termine decadenziale previsto dalla normativa vigente in materia a prescindere dalla data di effettivo ricevimento in capo al contribuente dell’atto impositivo impugnato.

Altresì, nella fattispecie questa Commissione rileva che la mancata notificazione al contribuente della attribuzione al suolo della sua natura edificabile non ha alcun valore ai fini della validità dell’atto impositivo in quanto così come statuito dalla Suprema Corte con Ordinanza N. 12308 del 17/05/2017 si esclude l’aspetto sanzionatorio in merito ed ex lege la edificabilità di una area deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune indipendentemente dalla approvazione dello stesso da parte della regione e dalla adozione di strumenti urbanistici attuativi.

Inoltre, nel caso di specie, questo Giudicante, contrariamente a quanto dedotto e richiesto dal Comune Appellante incidentale rileva la sussistente congruità del valore determinato per le aree edificabili oggetto dell’avviso di accertamento de quo stimato in Euro 6.12 mq.

Nel merito si osserva che detto valore di fatto veniva determinato e proposto dallo stesso Comune di Montenero di Bisaccia in costanza di mediazione intervenuta con il contribuente, risultando così pacifica la idoneità e congruità dei parametri considerati dall’Ente ai fini determinativi del valore stesso, in quanto applicati in osservanza delle disposizioni normative in materia.

Parimenti congrua, nella fattispecie appare la applicazione delle sanzioni determinate nel minimo edittale.

Dunque, la pretesa tributaria ai fini ICI relativa alla annualità di imposta 2011 così come avanzata dal Comune di Montenero di Bisaccia nei confronti del contribuente deve essere rideterminata in ragione di quanto indicato nella parte motiva della presente decisione.

Quindi le deduzioni tutte e le richieste formulate dalle parti nei rispettivi appelli vanno disattese da questo Giudicante in quanto del tutto infondate.

Di conseguenza, gli appelli proposti dalle parti devono essere rigettati perché non sorretti da alcun presupposto di legge.

Pertanto, questa Commissione rigetta gli appelli in oggetto e conferma la sentenza di primo grado anche in merito alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale rigetta l’appello principale e rigetta l’appello incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Campobasso il 6 settembre 2021.


COMMENTO: Con la sentenza in questione si ribadisce il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio tra notificante e destinatario, principio che si applica per qualunque forma di notifica ammessa dalla legge. 

La Commissione Tributaria Regionale, in riferimento all’eccepita decadenza del Comune dalla notifica dell’avviso di accertamento, ha dato seguito all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui occorre avere riguardo alla data di spedizione dell’atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente. 

Ne consegue che la tempestività della notifica per l’ente si determinerà al momento in cui il plico viene consegnato all’agente notificatore, mentre per il destinatario la notifica si perfezionerà con l’avvenuta ricezione.