Cass. civ., Sezioni Unite, ord., 08.07.2020 n. 14234
Svolgimento del processo
che:
Il Comune di Tempio Pausania richiedeva più volte alla società O.L.V. Impianti Elettrici Civili e Industriali s.r.l., concessionaria del servizio comunale di illuminazione votiva cimiteriale, di fornire i conti di gestione che era tenuta a depositare in qualità di agente contabile, ma la società non dava seguito alla richiesta, affermando di non essere tenuta a tale adempimento.
A seguito di segnalazione da parte dell’ente locale, la Corte dei Conti Sez. giurisdizionale per la Regione Sardegna notificava alla società O.L.V. s.r.l., un decreto per resa del conto con il quale ingiungeva alla concessionaria il deposito, entro il termine prestabilito, dei conti giudiziali relativi al servizio di illuminazione votiva per gli esercizi dal 2012 al 2016.
La società presentava opposizione alla Corte dei Conti a norma dell’art. 142 del codice di giustizia contabile, quindi proponeva regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 c.p.c., chiedendo di dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti per i seguenti motivi: difetto della qualifica di agente contabile in quanto la società concessionaria non ha il maneggio di pubblico denaro né riscuote denaro pubblico; le somme che il concessionario incamera dall’utenza a titolo di tariffa non devono essere automaticamente riversate all’ente pubblico come accadrebbe se il concessionario agisse in veste di riscossore per l’ente pubblico; tali entrate costituiscono i ricavi che il concessionario trae dall’espletamento del servizio, da cui vanno scorporate le spese, tra le quali è compreso anche il canone dovuto al Comune per lo sfruttamento dell’impianto; i concessionari di illuminazione votiva non devono iscriversi all’Albo dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate e dei tributi degli enti locali. Deposita memoria.
Il Procuratore regionale presso la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Sardegna deposita controricorso con il quale chiede il rigetto del ricorso della società.
Il Procuratore Generale ha depositato le proprie conclusioni chiedendo il rigetto dell’istanza e la dichiarazione della giurisdizione della Corte dei Conti.
Motivi della decisione
che:
Il ricorso per regolamento è infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’eventuale regime privatistico in cui operi il soggetto privato titolare di concessione per la gestione di servizi comunali non impedisce che lo stesso rivesta la qualifica di agente contabile, come tale soggetto al giudizio di conto, posto che l’indicata figura è assolutamente indipendente dalla natura, pubblica o privata, del soggetto e dal titolo giuridico in forza del quale la gestione viene svolta, essendo elemento necessario e sufficiente, che, in relazione al maneggio del denaro, sia costituita una relazione tra ente pubblico ed altro soggetto, a seguito del quale la percezione del denaro avvenga, in base a un titolo di diritto pubblico o di diritto privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all’ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile che comporta l’assunzione della veste di agente contabile, e la conseguente sottoposizione alla giurisdizione contabile (Sez. U., Sentenza n. 12367 del 09/10/2001; conforme Sez. U., Ordinanza n. 12192 del 02/07/2004; Sez. U., Ordinanza n. 8035 del 30/03/2018, con specifico riguardo alla gestione da parte di società privata del servizio di illuminazione votiva cimiteriale).
Nel caso di specie non è controverso che la società concessionaria riscuote dall’utenza anche la quota di introiti (nella percentuale del 25,22%) che ha l’obbligo di riversare al Comune quale pagamento del canone annuo; pertanto vi è maneggio di denaro con assunzione della qualifica di agente contabile a norma del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 93 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e conseguente sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Nulla sulle spese non dovendosi provvedere per la Procura Regionale vittoriosa.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020
COMMENTO – Le Sezioni Unite della Suprema Corte respingono il regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. proposto da una società concessionaria del servizio comunale di illuminazione votiva cimiteriale che, contestando la propria qualifica di agente contabile, sosteneva di non poter essere assoggettata al giudizio di conto dinanzi alla Corte dei Conti.
Secondo l’ordinanza in commento, la qualifica di agente contabile non è esclusa dall’eventuale regime privatistico in cui operi il soggetto privato titolare di una concessione per la gestione di servizi comunali.
Per poter configurare la qualifica di agente contabile, con conseguente sottoposizione al giudizio di conto dinanzi alla Corte dei Conti, il solo elemento necessario e sufficiente è l’esistenza di una relazione tra un Ente pubblico ed un altro soggetto, a seguito della quale la percezione del denaro da parte di quest’ultimo avvenga in funzione della pertinenza di tale denaro all’Ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile, indipendentemente dal titolo di diritto pubblico o di diritto privato della percezione.
Nel caso di specie, la società concessionaria riscuoteva dall’utenza anche la quota di introiti che aveva l’obbligo di riversare al Comune, quale pagamento del canone annuo; pertanto, vi era maneggio di denaro, con assunzione della qualifica di agente contabile e conseguente sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei Conti.