Deve essere riconosciuta la piena validità della notifica effettuata direttamente a mezzo posta dal Concessionario della Riscossione sia per quanto attiene all’ingiunzione fiscale sia per quanto attiene al fermo amministrativo


Provvedimento: Tribunale di Alessandria, Sent., 20-03-2018, n. 222


 

sent. n. 222/2018 pubblic. il 20/03/2018

  1. n. 4952/2016

Repert. n. 581/2018 del 20/03/2018

 

Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Alessandria sezione civile in composizione monocratica nella persona del dott. Camilla Milani, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 4952/2016, promossa con atto di citazione notificato in data 22.12.2016 a ministero dell’Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all’Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Alessandria

DA

I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI – SOCIETÀ’ UNIPERSONALE SRL – [C.F. 01062951007], elettivamente domiciliata, in Alessandria, via Legnano n. 27 presso lo studio dell’avv. BARBERIS MARIA GRAZIA, rappresentata e difesa dal’avv. CUCCHI BRUNO del Foro di La Spezia come da procura in calce all’atto di citazione in appello

PARTE ATTRICE

CONTRO

DOMENICO CINQUEPALMI [C.F. CNQDNC56T24B716X], elettivamente domiciliato, in Alessandria, via Migliara n. 18 presso lo studio dell’avv. POLLAROLO ERNESTINA che lo rappresenta, unitamente e disgiuntamente, all’avv. FRACCAROLLO ELISA del Foro di Alessandria come da procura in atti

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: appello avverso sentenza n. 586/2016 del Giudice di Pace di Alessandria

CONCLUSIONI: all’udienza di precisazione delle conclusioni in data 8.11.2017 i procuratori delle parti precisavano come da rispettivi atti introduttivi.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Premesso

che I.C.A. — Imposte Comunali Affini Società Unipersonale srl ha interposto appello avverso la sentenza emessa Giudice di Pace di Alessandria e depositata il 3.08.2016 con la quale erano stati annullati l’ingiunzione di pagamento prot. n. 15564, partica 4898806, e il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. pratica 5174323 per inesistenza della loro notificazione;

che a detta dell’appellante, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente deciso per l’inesistenza della notifica dell’ingiunzione di pagamento e del preavviso di fermo amministrativo in quanto avvenute a mezzo posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, direttamente dal Concessionario, soggetto non autorizzato e senza compilazione della relata di notifica, contrariamente a quanto disposto dall’art. 26 D.P.R. 602/73 come modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, applicabile analogicamente al caso di specie;

che, sempre a detta dell’appellante, sarebbe stato sufficiente un mero invio diretto a mezzo posta dell’atto senza necessità di redigere alcuna relata di notifica, per ritenere eseguita correttamente al notifica medesima, la cui nullità, e non inesistenza, doveva in ogni modo ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, stante la proposizione tempestiva dell’opposizione da parte del destinatario degli atti;

che si è costituito il sig. Cinquepalmi il quale ha resistito all’appello chiedendo la conferma dell’impugnata sentenza;

rilevato

che, l’ingiunzione fiscale, disciplinata dal Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, è lo strumento tipico, alternativo al sistema mediante “ruolo”, adoperato in via esclusiva dall’Agente della riscossione, con cui l’Ente locale o il soggetto terzo da questi delegato, avvia il procedimento di riscossione coattiva dei tributi e di altre entrate patrimoniali;

che la disciplina relativa alla notificazione dell’ingiunzione fiscale, contenuta nel suddetto regio decreto all’art. 2, prevede che la stessa sia notificata, nella forma della citazione, da ufficiale giudiziario o da messo addetto all’Ufficio del giudice di Pace;

che l’art. 4, commi 2 sexies e 2 septies, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito nella L. 22 novembre 2002, n. 265, ha esteso l’applicabilità delle norme disciplinanti la riscossione coattiva mediante ruolo al sistema dell’ingiunzione fiscale, con la conseguenza che i Comuni e gli altri Enti Locali, oltre che i Concessionari iscritti all’albo dei soggetti abilitati, procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall’ingiunzione secondo le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 602/73, in quanto compatibili;

che, in particolare, gli artt. 49 e 50 della suddetta legge, in materia di notificazione degli atti relativi al procedimento di espropriazione forzata e di intimazione ad adempiere, rinviano alle modalità indicate all’art. 26 del D.P.R. 602/73, rubricato “Notificazione della cartella di pagamento”;

che, per l’effetto, la notificazione di tutti gli atti del procedimento di espropriazione forzata e dell’intimazione ad adempiere segue le disposizioni dell’art 26 del suddetto decreto, dettate in relazione alla cartella di pagamento, quale atto omologo dell’ingiunzione fiscale nel rispettivo sistema di riscossione; difatti, sia l’ingiunzione fiscale che la cartella di pagamento, in quanto prodromici all’esecuzione forzata, svolgono la stessa funzione (Cass. 10958/2005), con la conseguenza che le disposizioni dettate all’art. 26 D.P.R. 603/73 in materia di notificazione della cartella di pagamento sono state considerate applicabili altresì all’ingiunzione fiscale, in forza della compatibilità con gli istituti del Titolo II del D.P.R. 602/73;

che, al contempo, il Concessionario della riscossione incaricato dall’Ente Locale, successivamente alla notifica dell’ingiunzione fiscale, può utilizzare gli strumenti di riscossione previsti dal Titolo II del D.P.R. 602/73, tra i quali anche il fermo amministrativo e il suo relativo preavviso, procedendo alla notifica dell’atto nelle stesse forme dell’ingiunzione fiscale;

che l’art. 26 del D.P.R. 602/73, come modificato dall’art. 1, co. 1, lett. c), D.Lgs. 193/2001, testualmente prevede ”La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda. La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INl-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non e’ richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario. Nei casi previsti dall’art. 140, del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettui con le modalità stabilite dall’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito e’ affisso nell’albo del comune. L’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione. Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600″\

che, precedentemente alle modifiche introdotte ad opera dell’art. 1, co. 1, lett. c), D.Lgs. 193/2001, i primi due periodi dell’articolo in esame indicavano i soggetti abilitati ad effettuare la rituale notificazione, prevedendo che anche l’esattore potesse provvedere direttamente alla notifica mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

che nell’attuale formulazione legislativa l’esattore o soggetto da questi incaricato non risulta tra i soggetti elencati abilitati alla notifica diretta mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;

che ciò ha portato parte della giurisprudenza di merito a ritenere che la cartella esattoriale, del pari degli atti autonomamente impugnabili ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 546/92, non potesse essere notificata direttamente dall’Agente della Riscossione con le modalità della spedizione attraverso il servizio postale con lettera raccomandata, essendo al contempo sempre necessario, a pena di nullità o di inesistenza della notifica, l’intervento dei soggetti tassativamente previsti e abilitati dall’art. 26 del citato decreto, quali ufficiali della riscossione, altri soggetti abilitati dal concessionario, ovvero, previa convenzione tra Comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti di polizia municipale (cfr. Cass. 9377/2009);

che la suddetta posizione giurisprudenziale si fonda sull’interpretazione data al secondo inciso del primo comma secondo cui l’espressione “la notifica può essere eseguita anche mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento” non deve essere letta in modo estrapolato dal contesto in cui era inserita, in quanto prosecuzione del primo periodo, nel quale venivano indicati i soggetti qualificati ad operare la notifica della cartella di pagamento; in altri termini, la norma deve essere letta nel suo complesso e non separando la duplice statuizione in essa contenuta: il primo periodo infatti indicava i soggetti abilitati alla notifica e tra questi non ricomprendeva l’esattore, il secondo le modalità attraverso cui costoro potevano effettuare la notifica;

che altra parte della giurisprudenza (cfr. Cass. 1091/2013) ritiene invece la carenza della relata di notifica (quindi la notifica diretta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno) come mera irregolarità; la fase essenziale del procedimento notificatorio è costituita dall’attività dell’agente postale, mentre quella dell’ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notifica) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico con la conseguenza che, qualora sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente completato, l’omessa apposizione della relata integra un vizio qualificabile come irregolarità formale, non eccepibile dal destinatario in quanto non previsto nel suo interesse;

che in ultimo è intervenuta la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite del 28 settembre 2016, n. 19071, resa in tema di riparto di giurisdizione tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria, secondo cui “In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dai consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta (Seni n. 4567 del 6/3/2015; Sent. 6395 del 19/03/2014; Ord. n. 16949 del 24/7/2014)”;

che, nel caso di specie, sia l’ingiunzione fiscale che il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati venivano notificati da I.C.A. srl, quale concessionario minore iscritto all’albo di cui all’art. 53 D.Lgs. 446/1997, equiparato quindi al Concessionario della riscossione;

che, come già precedentemente chiarito, il procedimento disciplinato alPart. 26 del D.P.R. 602/73 risulta direttamente applicabile anche all’ingiunzione fiscale a agli atti di esecuzione coattiva tra i quali il fermo amministrativo di beni mobili adottati dal concessionario dell’Ente Locale (nel caso di specie la Provincia di Alessandria);

ritenuto

che, alla luce della recente posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, deve concludersi nel senso di riconoscere piena validità alla notifica effettuata direttamente a mezzo posta dal concessionario I.C.A srl sia per quanto attiene all’ingiunzione fiscale sia per quanto attiene al fermo amministrativo, essendo riconosciuta da un lato la legittimazione in capo al concessionario incaricato dall’esattore a procedere alla notifica direttamente a mezzo posta e risultando dall’istruttoria documentale prodotti gli avvisi di ricevimento di dette raccomandate;

che, ad ogni buon conto, nel caso di specie, sarebbe comunque applicabile, anche riconoscendo una irregolarità/nullità della notifica la sanatoria prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 156 e 160 c.p.c., avendo entrambi gli atti in questione raggiunto lo scopo e avendo il contribuente destinatario proposto impugnazione tempestiva, ciò in forza del principio affermato dalla nota pronuncia Cass. S.U. 19854/224;

che le spese di lite del presente giudizio devono essere interamente compensate in ragione dell’intervenuto mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti;

P.Q.M.

il Tribunale di Alessandria, sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

  1. accoglie integralmente l’appello avverso la sentenza 586/2016 emessa dal Giudice di Pace di Alessandria depositata in data 03.08.2016, per l’effetto, in riforma integrale della impugnata sentenza, conferma la validità e l’efficacia dell’ingiunzione di pagamento prot. n. 15564, partica 4898806, e del preavviso di fermo amministrativo di beni mobili registrati n. pratica 5174323;
  2. spese di lite compensate.

Alessandria, 17/03/2018 11 Giudice

Dott. Camilla Milani