Con gli artt. 23-27 D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 (“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”) sono state apportate nuove disposizioni eccezionali in materia di processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, con valenza fino al 31 gennaio 2021, termine dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19.

Per quanto riguarda il processo civile, le udienze alle quali è ammessa la partecipazione del pubblico possono essere celebrate a porte chiuse, ai sensi dell’art. 128 c.p.c.

Il giudice può disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale (art. 711 c.p.c.) e di divorzio congiunto (art. 9 Legge 1° dicembre 1970 n. 898) siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui all’art. 221, comma 4, D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020 n. 77, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all’udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell’udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all’udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all’udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare.

In deroga al disposto dell’art. 221, comma 7, D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020 n. 77, il giudice può partecipare all’udienza anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario.

Le deliberazioni collegiali in camera dì consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato a tutti gli effetti di legge quale Camera di consiglio. 

Le predette disposizioni, nonché quelle di cui all’art. 221 D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020 n. 77, in quanto compatibili e non espressamente derogate dal nuovo Decreto legge, si applicano anche ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.

Per ciò che concerne il processo tributario, fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale, da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio. 

I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. 

In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell’ufficio giudiziario.

In alternativa alla discussione mediante collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.

Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica. 

Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo, con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. 

In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell’ufficio.

I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.

Salvo quanto previsto dall’art. 27 D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi dell’art. 16 D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136.